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Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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Al fine di meglio apprezzare il contenuto <strong>del</strong> divieto è opportuno ricostruire<br />

la fattispecie <strong>del</strong>la cd. comunicazione svolta dalle istituzioni,<br />

attraverso il richiamo <strong>del</strong>la legge che ha disciplinato in maniera organica<br />

l’informazione e la comunicazione <strong>del</strong>le P.A., cioè la L. n. 150/2000 75 ,<br />

che definisce appunto le “attività … di comunicazione istituzionale<br />

quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti” di cui all’art. 1,<br />

comma 2, D.lgs. 165/2001 76 . La materia è stata anche disciplinata dal legislatore<br />

regionale (n. 7/2001). Nel predetto lasso di tempo di cui al cit.<br />

art. 9 vige il generale divieto di comunicazione <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni,<br />

al quale è possibile derogare in presenza “di quelle effettuate<br />

in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento <strong>del</strong>le<br />

proprie funzioni”. I due requisiti debbono ricorrere entrambi per non<br />

incorrere nel divieto volto a garantire la cd. par condicio tra i vari candidati,<br />

per evitare forme di propaganda elettorale realizzata surrettiziamente<br />

77 . In taluni casi queste attività sono state considerate anche produttive<br />

di danno erariale 78 . Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su<br />

indicazione <strong>del</strong>le istituzioni competenti, informano i cittadini <strong>del</strong>le modalità<br />

di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali 79 .<br />

75 Cfr. Legge 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina <strong>del</strong>le attività di informazione e di comunicazione <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni.<br />

76 Cfr. pure la direttiva sulle attività di comunicazione <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la Funzione<br />

Pubblica <strong>del</strong> 7 febbraio 2002.<br />

77 Cfr. <strong>del</strong>ib. AGCOM n. 164/09 che ha ordinato ad un Comune di pubblicare sul proprio <strong>sito</strong> web un messaggio recante<br />

l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, <strong>del</strong>la legge 22 febbraio 2000, n. 28 <strong>del</strong>la<br />

comunicazione istituzionale diffusa a mezzo <strong>del</strong>la distribuzione, durante lo svolgimento <strong>del</strong>la campagna per le elezioni<br />

europee, <strong>del</strong>la lettera contenente il sommario consuntivo <strong>del</strong>le opere realizzate dall’Amministrazione comunale nel corso<br />

<strong>del</strong> mandato quinquennale, ed in caso di inottemperanza è prevista l’applicazione <strong>del</strong>la sanzione di cui all’articolo 1, comma<br />

31, <strong>del</strong>la legge 31 luglio 1997, n. 249.<br />

78 Cfr. Corte dei Conti, Reg. Lombardia, Sez. Giurisd., 20 ottobre 2005, n. 645: “Va considerato atto di mera propaganda<br />

politica e non possiede i requisiti, di forma e di sostanza, <strong>del</strong>la comunicazione istituzionale di cui alla l. 7 giugno<br />

2000 n. 150, la lettera inviata dal sindaco uscente ai cittadini al termine <strong>del</strong>la campagna elettorale per le elezioni amministrative,<br />

avendo essa finalità estranee alla missione istituzionale <strong>del</strong>l’ente rappresentato; l’illegittimità <strong>del</strong> comportamento<br />

trasmoda in illiceità in quanto l’autore <strong>del</strong>la lettera ha utilizzato mezzi e risorse <strong>del</strong>l’amministrazione comunale, così cagionando<br />

un danno patrimoniale all’ente finanziatore”; Corte dei Conti, Reg. Abruzzo, Sez. Giurisd., 23 dicembre 2005,<br />

n. 820: “L’utilizzazione di una sede istituzionale e di personale dipendente dall’ente pubblico per finalità di propaganda<br />

elettorale da parte <strong>del</strong>l’amministratore locale connota una illiceità amministrativo-contabile e, ancor più rilevante, un danno<br />

di immagine per l’istituzione comunale”. A diversa conclusione è giunta la Corte dei Conti, Reg. Lazio, Sez. Giurisd.,<br />

20 ottobre 2003, n. 2096: “Non sussiste la responsabilità per colpa grave <strong>del</strong> sindaco e di alcuni dirigenti di un grande comune<br />

per le spese affrontate per la spedizione di lettere ai cittadini per comunicare la notizia <strong>del</strong>le dimissioni <strong>del</strong> sindaco,<br />

nonché l’elencazione <strong>del</strong>le cose realizzate dall’amministrazione comunale durante il suo mandato; tali comunicazioni, infatti,<br />

rientrano nell’ambito di quelle previste dall’art. 1 l. n. 150 <strong>del</strong> 2000 (che espressamente prevede il compito di informare<br />

i cittadini al fine di illustrare le attività <strong>del</strong>le istituzioni e il loro funzionamento) e, nella specie, appaiono giustificate<br />

dai riflessi che le dimissioni <strong>del</strong> primo cittadino hanno sul funzionamento degli organi di direzione e di amministrazione<br />

<strong>del</strong>l’ente locale e per la conseguente necessaria chiamata alle urne dei cittadini”.<br />

79 Particolare attenzione deve pertanto essere rivolta all’attività che gli organi istituzionali ed i Gruppi consiliari possono<br />

svolgere (in relazione all’utilizzo dei fondi loro assegnati dal <strong>Consiglio</strong> <strong>Regionale</strong>), nel periodo predetto.

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