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5.6 Disciplina <strong>del</strong>la comunicazione istituzionale e obblighi di informazione<br />
- Attività <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> e attività dei gruppi consiliari 72<br />
Si ritiene di offrire uno spazio più ampio alla tematica <strong>del</strong> divieto di<br />
comunicazione istituzionale nel cd. “periodo sensibile”, cioè dal giorno<br />
di convocazione dei comizi elettorali (11 febbraio 2010, laddove la data<br />
<strong>del</strong>le elezione è quella <strong>del</strong> 28 marzo 2010) e fino al giorno <strong>del</strong>le elezioni.<br />
La fonte alla quale far riferimento è quella di cui all’art. 9, L. 28<br />
febbraio 2000, n. 28, laddove è previsto che nel predetto lasso di tempo<br />
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di<br />
comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed<br />
indispensabile per l’efficace assolvimento <strong>del</strong>le proprie funzioni 73 .<br />
I soggetti destinatari <strong>del</strong> divieto sono le pubbliche amministrazioni,<br />
che però – come è noto – hanno il dovere di comunicazione interna ed<br />
esterna 74 . Il Ministero <strong>del</strong>l’Interno con Circolare miaitse n. 20/2005 ha chiarito<br />
che “l’espressione “pubbliche amministrazioni” - deve essere intesa<br />
in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari<br />
di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni amministrative,<br />
possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori<br />
<strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong>le proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine,<br />
non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati<br />
alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento <strong>del</strong>le loro competenze.<br />
In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione<br />
necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi”.<br />
72 V. art. 9 L. 28/2000.<br />
73 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio – sentenza 20 ottobre 2003, n. 2076: “Al Giudice contabile è precluso ogni<br />
apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall’autorità amministrativa, essendo<br />
vietata ogni ingerenza nell’attività di ponderazione comparata degli interessi, mentre, viceversa è consentito il vaglio <strong>del</strong>l’attività<br />
discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza <strong>del</strong>la stessa a criteri di razionalità e congruità<br />
rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento<br />
cui deve sempre ispirarsi l’azione dei pubblici apparati. L’insindacabilità <strong>del</strong>le scelte amministrative, prevista<br />
all’art. 3 <strong>del</strong>la legge n. 639/1996 (modificativa <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong>la legge n. 20 <strong>del</strong> 1994), non esclude cioè la verifica giudiziale<br />
sul corretto esercizio <strong>del</strong> potere discrezionale, verifica che si avvale di parametri esterni, quali la competenza, il termine<br />
e la materia, ed interni; il rapporto fra fine istituzionale e fine concreto ; la congruità e la proporzionalità <strong>del</strong>le scelte;<br />
i princìpi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione. La definizione di colpa grave, intesa dalla giurisprudenza<br />
<strong>del</strong>la Corte dei conti, si fonda sulla volontà <strong>del</strong>l’amministratore e/o agente pubblico che agisce illecitamente e con<br />
protervia, nonostante le chiare e contrarie indicazioni fornite dalla legge. Non sussiste un comportamento caratterizzato<br />
da colpa grave per quegli amministratori e/o dirigenti di un Comune, i quali, nella convinzione di operare legittimamente,<br />
in ossequio alle recenti norme in tema di comunicazione istituzionale, hanno utilizzato le risorse finanziarie pubbliche,<br />
per inoltrare ai cittadini <strong>del</strong>la comunità una lettera con cui il sindaco rendeva noti i motivi <strong>del</strong>le sue anticipate dimissione,<br />
come l’essersi candidato al Parlamento nazionale, ricordando i risultati conseguiti durante il proprio mandato”.<br />
74 cfr. art. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />
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