Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Osservazioni<br />
• Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni<br />
conferite ad amministratori <strong>del</strong>la Regione in virtù di una norma di legge,<br />
Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (art. 5,<br />
L. n. 154/81).<br />
• Nel caso di incompatibilità sopravvenute alle elezioni, rimane fermo<br />
quanto previsto per le modalità di rimozione <strong>del</strong>le cause di incompatibilità<br />
esistenti al momento <strong>del</strong>le elezioni.<br />
• Le cause di incompatibilità sia che esistano al momento <strong>del</strong>l’elezione,<br />
sia che sopravvengono ad essa, se non rimosse, importano la decadenza<br />
dalla carica 60 .<br />
• Non costituisce causa di ineleggibilità o incompatibilità con la carica<br />
di Consigliere regionale quella di Presidente di una comunità montana,<br />
atteso il venir meno <strong>del</strong> controllo esercitato dalle Regioni sugli enti<br />
locali a mezzo dei CO.RE.CO., a norma <strong>del</strong>la legge costituzionale<br />
18.10.2001, n. 3, ed anche perché non è dato ravvisare nell’attuale quadro<br />
legislativo quel potere di vigilanza qualificata cui si riferisce l’art. 3,<br />
n. 1, L. 154/1981 61 .<br />
vero esista al momento <strong>del</strong>la elezione o si verifichi successivamente qualcuna <strong>del</strong>le condizioni di incompatibilità previste<br />
dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare<br />
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di<br />
accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione<br />
<strong>del</strong> ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza <strong>del</strong> termine di cui al comma precedente il consiglio <strong>del</strong>ibera definitivamente<br />
e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad<br />
esprimere, se <strong>del</strong> caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi<br />
dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la <strong>del</strong>iberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale<br />
al tribunale competente per territorio. La <strong>del</strong>iberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria<br />
<strong>del</strong> consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le <strong>del</strong>iberazioni<br />
di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.<br />
60 Vedi infra par. 4.<br />
61 Cfr in tal senso Tribunale di Potenza 13 ottobre 2005, n. 623, cit.<br />
37