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Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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Anche in questo caso non vi è ragione per ritenerne precluso l’esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la<br />

conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l’esercizio <strong>del</strong>la competenza<br />

regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove<br />

materie – e nella specie l’elezione <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente<br />

legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 <strong>del</strong> 2002).<br />

Vi è certo l’ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre<br />

che <strong>del</strong>le nuove leggi elettorali regionali), l’art. 5 <strong>del</strong>la legge costituzionale n. 1 <strong>del</strong> 1999 detta direttamente la disciplina<br />

<strong>del</strong>la elezione <strong>del</strong> Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> e che si effettui “con<br />

le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, così indirettamente<br />

in qualche misura “irrigidite” in via tran<strong>sito</strong>ria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata<br />

la definizione <strong>del</strong>la forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezione<br />

<strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong>. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema<br />

di elezione <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong>, prima <strong>del</strong>l’approvazione <strong>del</strong> nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale<br />

non possa nemmeno, fin d’ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina <strong>del</strong>le leggi statali vigenti, per tutto quanto<br />

non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 <strong>del</strong>la legge cost. n. 1 <strong>del</strong> 1999, in attesa <strong>del</strong> nuovo statuto,<br />

e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso<br />

dettare, nell’esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella <strong>del</strong>le leggi statali<br />

previdenti”.<br />

35 Cfr. Cass., 20 ottobre 2006, n. 22280: “La causa di ineleggibilità a consigliere regionale di cui all’art. 2 n. 10 <strong>del</strong>la<br />

L. 23 aprile 1981 n. 154 (costituita dalla qualità di “rappresentante legale o dirigente di società per azioni con capigli<br />

ufficiali Generali, gli ammiragli e gli ufficiali<br />

superiori <strong>del</strong>le forze armate <strong>del</strong>lo Stato nel territorio<br />

nel quale esercitano il comando;<br />

gli ecclesiastici ed i Ministri di culto che hanno<br />

giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno<br />

ordinariamente le veci nel territorio nel quale esercitano<br />

il loro ufficio;<br />

i titolari di organi individuali ed i componenti di<br />

organi collegiali che esercitano potere di controllo<br />

istituzionale sull’amministrazione <strong>del</strong>la Regione<br />

nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i<br />

rispettivi uffici;<br />

i Magistrati addetti alle Corti d’appello, ai tribunali,<br />

ai Tribunali Amministrativi regionali, nonché<br />

i Giudici conciliatori nel territorio nel quale<br />

esercitano le loro funzioni;<br />

i legali rappresentanti ed i dipendenti <strong>del</strong>le società<br />

per azioni con capitale maggioritario 35 <strong>del</strong>la<br />

Regione 36 ;<br />

gli amministratori e i dipendenti con funzioni di<br />

rappresentanza o con potere di organizzazione<br />

o coordinamento <strong>del</strong> personale di istituto, consorzio<br />

o azienda dipendente dalla Regione. 37<br />

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