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Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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«Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito <strong>del</strong>la propria<br />

competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione <strong>del</strong>la disciplina<br />

prevista dall’articolo 2, L. 28/2000 66 67 .<br />

5.2 Messaggi politici autogestiti.<br />

Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione<br />

politica gratuita possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti<br />

(M.A.G.) denominati «messaggi».<br />

La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria<br />

per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione<br />

dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione<br />

dei predetti messaggi.<br />

I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un’opinione<br />

politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le<br />

emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche,<br />

a scelta <strong>del</strong> richiedente. I messaggi non possono interrompere<br />

altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione<br />

e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica<br />

alla Commissione o all’Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo,<br />

la collocazione nel palinsesto.<br />

Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento<br />

ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata<br />

all’articolo 1, comma 2, <strong>del</strong>la L. 28/2000. L’assegnazione degli<br />

spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi<br />

spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti<br />

ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso<br />

una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di<br />

66 art. 2 L. 28/2000; cfr. per l’efficacia <strong>del</strong>le disposizioni di cui al presente articolo vedi l’art. 11-septies <strong>del</strong>la presente<br />

legge aggiunto dall’art. 1, L. 6.11.2003, n. 313 ed il D.M. 8 aprile 2004, emanato in attuazione <strong>del</strong> quinto comma <strong>del</strong>l’art.<br />

11-quater <strong>del</strong>la L. cit.;<br />

67 Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del. Aut. gar.<br />

com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002, nonché le successive adottate in prossimità <strong>del</strong>le singole<br />

elezioni (<strong>del</strong>ibera n. 10/05/CSP <strong>del</strong> 3 febbraio 2005, recante “Disposizioni di attuazione <strong>del</strong>la disciplina in materia di<br />

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste<br />

per i giorni 3 e 4 aprile 2005”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica italiana n. 39 <strong>del</strong> 17 febbraio 2005).<br />

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