scarica file .pdf - Ilconsulto.it
scarica file .pdf - Ilconsulto.it
scarica file .pdf - Ilconsulto.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Parte prima<br />
Condizioni generali<br />
2. Soggetti obbligati:<br />
definizioni e termini generali<br />
2.1 Soggetti obbligati secondo<br />
il “Decreto Ronchi”<br />
La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci<br />
articoli (34-43) che compongono il T<strong>it</strong>olo II del Dlgs 22/1997 (cosiddetto<br />
“Decreto Ronchi”).<br />
In base all’articolo 38 del Dlgs 22/1997, e successive modifiche e integrazioni,<br />
“i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della<br />
corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio<br />
generati dal consumo dei propri prodotti (…) I Produttori e<br />
gli Utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di<br />
imballaggi (…) A tal fine i Produttori e gli Utilizzatori sono obbligati<br />
a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi”.<br />
Lo stesso articolo 38, al comma 3, prevede che i Produttori debbano<br />
aderire a uno o più dei Consorzi di Filiera (di cui all’articolo 40 del<br />
medesimo decreto).<br />
In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente<br />
la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio”<br />
o “mettere in atto un sistema cauzionale”, purché dimostrino<br />
all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di aver adottato adeguati<br />
provvedimenti per il raggiungimento degli scopi ist<strong>it</strong>uzionali.<br />
“Produttori di imballaggi”<br />
In base all’articolo 35, comma 1, lettera q) del Dlgs 22/1997, i Produttori<br />
sono “i forn<strong>it</strong>ori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i<br />
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di<br />
imballaggio”.<br />
“Utilizzatori di imballaggi”<br />
In base all’articolo 35, comma 1, lettera r) del Dlgs 22/1997, gli<br />
Utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento,<br />
gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi<br />
pieni”.<br />
Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori,<br />
Conai ha precisato tutte le attiv<strong>it</strong>à che corrispondono al Produttore<br />
e all’Utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli<br />
adempimenti.<br />
2.2 Definizione delle diverse attiv<strong>it</strong>à<br />
che configurano i “Produttori”<br />
Cosa si intende per<br />
“Produttore di materie prime destinate a imballaggi”<br />
È l’impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli<br />
di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova “a monte” dei<br />
diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi<br />
stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della “responsabil<strong>it</strong>à<br />
condivisa”, è tenuta ad alcuni adempimenti.<br />
Cosa si intende per<br />
“Importatore di materie prime destinate a imballaggi”<br />
Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile<br />
dell’immissione sul terr<strong>it</strong>orio nazionale di materie prime destinate<br />
alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attiv<strong>it</strong>à è assimilabile<br />
a quella di un Produttore nazionale di materie prime, che dà<br />
avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti<br />
di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese<br />
del sistema nazionale).<br />
Cosa si intende per<br />
“Produttore di semilavorati destinati a imballaggi”<br />
Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia<br />
tra la materia prima e il prodotto fin<strong>it</strong>o. Il materiale viene trattato in<br />
modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri.<br />
Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati, ad esempio,<br />
le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di<br />
legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con appos<strong>it</strong>e<br />
fustelle, ricavare scatole di vari formati).<br />
Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, il loro Produttore<br />
(come il Produttore di materie prime) si trova a monte del<br />
ciclo di v<strong>it</strong>a degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto<br />
solo ad alcuni adempimenti.<br />
Cosa si intende per<br />
“Importatore di semilavorati destinati a imballaggi”<br />
Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile<br />
dell’immissione sul terr<strong>it</strong>orio nazionale di semilavorati destinati alla<br />
produzione di imballaggi. Per questo la sua attiv<strong>it</strong>à è assimilabile<br />
a quella di un Produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio<br />
ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di<br />
imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema<br />
nazionale).<br />
Cosa si intende per<br />
“Produttore di imballaggi vuoti”<br />
È l’impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento,<br />
fabbrica gli imballaggi fin<strong>it</strong>i, pronti a contenere la merce.<br />
Cosa si intende per<br />
“Importatore-Rivend<strong>it</strong>ore di imballaggi vuoti”<br />
L’impresa che importa dall’estero imballaggi vuoti e li rivende in<br />
Italia di fatto “genera” questi imballaggi nel terr<strong>it</strong>orio nazionale<br />
come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono<br />
destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti<br />
e riciclati a spese del sistema nazionale.<br />
Per questo Conai assimila gli Importatori-Rivend<strong>it</strong>ori di imballaggi<br />
vuoti ai Produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti<br />
gli adempimenti relativi.<br />
ATTENZIONE: l’Importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va<br />
distinto dall’Importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare<br />
le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli Utilizzatori e per<br />
questo è considerato “Produttore”; il secondo li utilizza direttamente, cedendo<br />
poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti<br />
un “Utilizzatore”.<br />
aparte prima: condizioni generali<br />
1<br />
9