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Parte prima<br />

Condizioni generali<br />

1. Terminologia<br />

Autoconsumo<br />

Viene defin<strong>it</strong>a “autoconsumo” l’operazione attraverso<br />

la quale un Produttore di imballaggi<br />

utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati<br />

– per confezionare i propri prodotti.<br />

Autoproduttore<br />

Sono defin<strong>it</strong>i “Autoproduttori” i soggetti che<br />

acquistano materie prime e materiali di imballaggio<br />

al fine di fabbricare gli imballaggi<br />

per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).<br />

Consorzi di Filiera<br />

L’articolo 40 del Dlgs 22/1997, ai fini di un<br />

corretto funzionamento del “sistema Conai”,<br />

prevede che i Produttori di imballaggi debbano<br />

cost<strong>it</strong>uire un Consorzio per ciascuna tipologia<br />

di materiale da imballaggio (acciaio, alluminio,<br />

carta, legno, plastica e vetro).<br />

Tali Consorzi, che prendono il nome di Consorzi<br />

di Filiera, devono organizzare il recupero degli<br />

imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi<br />

secondari e terziari su superfici private,<br />

il r<strong>it</strong>iro degli imballaggi confer<strong>it</strong>i al servizio<br />

pubblico (su indicazione di Conai) e il riciclaggio<br />

e il recupero dei rifiuti di imballaggio.<br />

I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:<br />

Consorzio Nazionale Acciaio<br />

CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio<br />

COMIECO – Consorzio nazionale recupero<br />

e riciclo degli imballaggi a base cellulosica<br />

RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero<br />

e il riciclaggio degli imballaggi di legno<br />

CO.RE.PLA. – Consorzio nazionale per il recupero<br />

degli imballaggi in plastica<br />

CO.RE.VE. – Consorzio Recupero Vetro<br />

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera,<br />

i Produttori possono effettuare autonomamente<br />

la gestione degli imballaggi e dei relativi<br />

rifiuti (adottando provvedimenti adeguati)<br />

oppure mettere in atto un sistema cauzionale.<br />

Consumatore<br />

Il consumatore di imballaggi è il soggetto –<br />

utente finale – che acquista le merci, confezionate<br />

nei loro imballaggi, e le utilizza direttamente.<br />

Il consumatore “si disfa” degli imballaggi<br />

trasformandoli in rifiuti di imballaggio.<br />

Detentore di rifiuti<br />

Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma<br />

1, lettera c) del Dlgs 22/1997, il detentore di rifiuti<br />

è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica<br />

o giuridica che li detiene”.Va ricordato che il detentore<br />

di rifiuti, quand’anche non ne fosse direttamente<br />

il Produttore, assume oggettivamente<br />

tutte le responsabil<strong>it</strong>à del Produttore ai fini<br />

della gestione (articolo 10 del Dlgs 22/1997).<br />

Gestione dei rifiuti<br />

Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma<br />

1, lettera d) del Dlgs 22/1997, per gestione<br />

dei rifiuti si intende: “la raccolta e il trasporto,<br />

il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,<br />

compreso il controllo di queste operazioni<br />

nonché il controllo delle discariche e degli impianti<br />

di smaltimento dopo la chiusura”.<br />

Circu<strong>it</strong>i cauzionali<br />

Secondo quanto disposto dall’articolo 41,<br />

comma 5, Dlgs 22/1997 e dal CdA Conai in<br />

data 26 settembre 2000, gli imballaggi immessi<br />

in un circu<strong>it</strong>o cauzionale (a rendere) sono<br />

esentati da Contributo Ambientale all’atto<br />

della Prima cessione (tra ultimo Produttore e<br />

primo Utilizzatore), ma sono sottoposti a Contributo<br />

per le quant<strong>it</strong>à non rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e dalla rete<br />

di distribuzione.<br />

Pertanto, il primo Utilizzatore (ad esempio: produttore<br />

di acque minerali) sarà tenuto ad<br />

esporre il Contributo Ambientale nelle fatture<br />

relative agli imballaggi non rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i.<br />

Imballaggi pieni<br />

In questa Guida col termine “imballaggi pieni”<br />

ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare,<br />

ai soli imballaggi delle merci stesse.<br />

Per esempio, nel caso di un importatore di<br />

birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce<br />

all’alluminio che cost<strong>it</strong>uisce le lattine ed<br />

eventualmente agli altri imballaggi secondari<br />

e terziari della confezione.<br />

Imballaggi primari<br />

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1, lettera<br />

b) – l’imballaggio primario è defin<strong>it</strong>o come<br />

“imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da cost<strong>it</strong>uire,<br />

nel punto di vend<strong>it</strong>a, un’un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a per l’utente<br />

finale o per il consumatore”.<br />

In generale l’imballaggio primario è quello<br />

che confeziona il singolo prodotto pronto al<br />

consumo.<br />

Imballaggi secondari<br />

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1,<br />

lettera c) – l’imballaggio secondario è defin<strong>it</strong>o<br />

come “imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da cost<strong>it</strong>uire,<br />

nel punto di vend<strong>it</strong>a, il raggruppamento<br />

di un certo numero di un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a,<br />

indipendentemente dal fatto che sia venduto<br />

come tale all’utente finale o al consumatore, o<br />

che serva soltanto a facil<strong>it</strong>are il rifornimento<br />

degli scaffali nel punto di vend<strong>it</strong>a. Esso può<br />

essere rimosso dal prodotto senza alterarne<br />

le caratteristiche”.<br />

In generale l’imballaggio secondario è quello<br />

che raggruppa un certo numero di singoli<br />

prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una<br />

volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta<br />

nel suo imballaggio primario, inalterato<br />

e pronto all’uso.<br />

Imballaggi terziari<br />

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1,<br />

lettera d) – l’imballaggio terziario è defin<strong>it</strong>o<br />

come “imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da facil<strong>it</strong>are<br />

la manipolazione e il trasporto di un certo<br />

numero di un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a oppure di imballaggi<br />

multipli per ev<strong>it</strong>are la loro manipolazione<br />

e i danni connessi al trasporto, esclusi i container<br />

per i trasporti stradali, ferroviari, mar<strong>it</strong>timi<br />

e aerei”.<br />

In generale l’imballaggio terziario è destinato<br />

a proteggere e a facil<strong>it</strong>are la movimentazione<br />

delle merci durante il trasporto.<br />

Imballaggio poliaccoppiato<br />

(es. confezione<br />

del latte in carta,<br />

plastica e alluminio)<br />

Si tratta di un unico imballaggio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in<br />

modo strutturale da più materiali, e non separabile<br />

manualmente.<br />

Imballaggio multimateriale<br />

(es. barattolo in alluminio<br />

con coperchio in plastica)<br />

Si tratta di un imballaggio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da più<br />

componenti autonome in materiali diversi.<br />

A differenza dell’imballaggio poliaccoppiato,<br />

in questo caso i diversi materiali che cost<strong>it</strong>uiscono<br />

l’imballaggio possono essere separati.<br />

Prima cessione<br />

Il Contributo Ambientale Conai viene applicato<br />

alla “prima cessione”. Si tratta del momento<br />

nel quale l’imballaggio fin<strong>it</strong>o passa dall’“Ultimo<br />

Produttore” al “Primo Utilizzatore”<br />

oppure quando il materiale di imballaggio<br />

passa da un produttore di materia prima (o di<br />

semilavorato) a un Autoproduttore.<br />

Primo Utilizzatore<br />

di imballaggi<br />

Il Primo Utilizzatore di imballaggi è il soggetto<br />

destinatario della Prima cessione, ossia della<br />

prima vend<strong>it</strong>a dell’imballaggio.<br />

Per esempio, un calzaturificio che acquista<br />

dal produttore di imballaggi le scatole di cartone<br />

per confezionare i propri prodotti.<br />

Produttori di imballaggi<br />

In base all’articolo 35, comma 1, lettera q) del<br />

Dlgs 22/1997, i Produttori di imballaggi sono<br />

“i forn<strong>it</strong>ori di materiali di imballaggio, i fabbricanti,<br />

i trasformatori e gli importatori di imballaggi<br />

vuoti e di materiali di imballaggio”.<br />

Produzione di rifiuti di imballaggio<br />

L’imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui<br />

il detentore, separandolo dal prodotto o dalla<br />

merce che contiene, decide di “disfarsene”.<br />

Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di<br />

v<strong>it</strong>a dell’imballaggio.<br />

aparte prima: condizioni generali<br />

1<br />

7

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