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Parte prima<br />
Condizioni generali<br />
1. Terminologia<br />
Autoconsumo<br />
Viene defin<strong>it</strong>a “autoconsumo” l’operazione attraverso<br />
la quale un Produttore di imballaggi<br />
utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati<br />
– per confezionare i propri prodotti.<br />
Autoproduttore<br />
Sono defin<strong>it</strong>i “Autoproduttori” i soggetti che<br />
acquistano materie prime e materiali di imballaggio<br />
al fine di fabbricare gli imballaggi<br />
per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).<br />
Consorzi di Filiera<br />
L’articolo 40 del Dlgs 22/1997, ai fini di un<br />
corretto funzionamento del “sistema Conai”,<br />
prevede che i Produttori di imballaggi debbano<br />
cost<strong>it</strong>uire un Consorzio per ciascuna tipologia<br />
di materiale da imballaggio (acciaio, alluminio,<br />
carta, legno, plastica e vetro).<br />
Tali Consorzi, che prendono il nome di Consorzi<br />
di Filiera, devono organizzare il recupero degli<br />
imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi<br />
secondari e terziari su superfici private,<br />
il r<strong>it</strong>iro degli imballaggi confer<strong>it</strong>i al servizio<br />
pubblico (su indicazione di Conai) e il riciclaggio<br />
e il recupero dei rifiuti di imballaggio.<br />
I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:<br />
Consorzio Nazionale Acciaio<br />
CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio<br />
COMIECO – Consorzio nazionale recupero<br />
e riciclo degli imballaggi a base cellulosica<br />
RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero<br />
e il riciclaggio degli imballaggi di legno<br />
CO.RE.PLA. – Consorzio nazionale per il recupero<br />
degli imballaggi in plastica<br />
CO.RE.VE. – Consorzio Recupero Vetro<br />
In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera,<br />
i Produttori possono effettuare autonomamente<br />
la gestione degli imballaggi e dei relativi<br />
rifiuti (adottando provvedimenti adeguati)<br />
oppure mettere in atto un sistema cauzionale.<br />
Consumatore<br />
Il consumatore di imballaggi è il soggetto –<br />
utente finale – che acquista le merci, confezionate<br />
nei loro imballaggi, e le utilizza direttamente.<br />
Il consumatore “si disfa” degli imballaggi<br />
trasformandoli in rifiuti di imballaggio.<br />
Detentore di rifiuti<br />
Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma<br />
1, lettera c) del Dlgs 22/1997, il detentore di rifiuti<br />
è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica<br />
o giuridica che li detiene”.Va ricordato che il detentore<br />
di rifiuti, quand’anche non ne fosse direttamente<br />
il Produttore, assume oggettivamente<br />
tutte le responsabil<strong>it</strong>à del Produttore ai fini<br />
della gestione (articolo 10 del Dlgs 22/1997).<br />
Gestione dei rifiuti<br />
Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma<br />
1, lettera d) del Dlgs 22/1997, per gestione<br />
dei rifiuti si intende: “la raccolta e il trasporto,<br />
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,<br />
compreso il controllo di queste operazioni<br />
nonché il controllo delle discariche e degli impianti<br />
di smaltimento dopo la chiusura”.<br />
Circu<strong>it</strong>i cauzionali<br />
Secondo quanto disposto dall’articolo 41,<br />
comma 5, Dlgs 22/1997 e dal CdA Conai in<br />
data 26 settembre 2000, gli imballaggi immessi<br />
in un circu<strong>it</strong>o cauzionale (a rendere) sono<br />
esentati da Contributo Ambientale all’atto<br />
della Prima cessione (tra ultimo Produttore e<br />
primo Utilizzatore), ma sono sottoposti a Contributo<br />
per le quant<strong>it</strong>à non rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e dalla rete<br />
di distribuzione.<br />
Pertanto, il primo Utilizzatore (ad esempio: produttore<br />
di acque minerali) sarà tenuto ad<br />
esporre il Contributo Ambientale nelle fatture<br />
relative agli imballaggi non rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i.<br />
Imballaggi pieni<br />
In questa Guida col termine “imballaggi pieni”<br />
ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare,<br />
ai soli imballaggi delle merci stesse.<br />
Per esempio, nel caso di un importatore di<br />
birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce<br />
all’alluminio che cost<strong>it</strong>uisce le lattine ed<br />
eventualmente agli altri imballaggi secondari<br />
e terziari della confezione.<br />
Imballaggi primari<br />
Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1, lettera<br />
b) – l’imballaggio primario è defin<strong>it</strong>o come<br />
“imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da cost<strong>it</strong>uire,<br />
nel punto di vend<strong>it</strong>a, un’un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a per l’utente<br />
finale o per il consumatore”.<br />
In generale l’imballaggio primario è quello<br />
che confeziona il singolo prodotto pronto al<br />
consumo.<br />
Imballaggi secondari<br />
Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1,<br />
lettera c) – l’imballaggio secondario è defin<strong>it</strong>o<br />
come “imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da cost<strong>it</strong>uire,<br />
nel punto di vend<strong>it</strong>a, il raggruppamento<br />
di un certo numero di un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a,<br />
indipendentemente dal fatto che sia venduto<br />
come tale all’utente finale o al consumatore, o<br />
che serva soltanto a facil<strong>it</strong>are il rifornimento<br />
degli scaffali nel punto di vend<strong>it</strong>a. Esso può<br />
essere rimosso dal prodotto senza alterarne<br />
le caratteristiche”.<br />
In generale l’imballaggio secondario è quello<br />
che raggruppa un certo numero di singoli<br />
prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una<br />
volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta<br />
nel suo imballaggio primario, inalterato<br />
e pronto all’uso.<br />
Imballaggi terziari<br />
Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1,<br />
lettera d) – l’imballaggio terziario è defin<strong>it</strong>o<br />
come “imballaggio concep<strong>it</strong>o in modo da facil<strong>it</strong>are<br />
la manipolazione e il trasporto di un certo<br />
numero di un<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a oppure di imballaggi<br />
multipli per ev<strong>it</strong>are la loro manipolazione<br />
e i danni connessi al trasporto, esclusi i container<br />
per i trasporti stradali, ferroviari, mar<strong>it</strong>timi<br />
e aerei”.<br />
In generale l’imballaggio terziario è destinato<br />
a proteggere e a facil<strong>it</strong>are la movimentazione<br />
delle merci durante il trasporto.<br />
Imballaggio poliaccoppiato<br />
(es. confezione<br />
del latte in carta,<br />
plastica e alluminio)<br />
Si tratta di un unico imballaggio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in<br />
modo strutturale da più materiali, e non separabile<br />
manualmente.<br />
Imballaggio multimateriale<br />
(es. barattolo in alluminio<br />
con coperchio in plastica)<br />
Si tratta di un imballaggio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da più<br />
componenti autonome in materiali diversi.<br />
A differenza dell’imballaggio poliaccoppiato,<br />
in questo caso i diversi materiali che cost<strong>it</strong>uiscono<br />
l’imballaggio possono essere separati.<br />
Prima cessione<br />
Il Contributo Ambientale Conai viene applicato<br />
alla “prima cessione”. Si tratta del momento<br />
nel quale l’imballaggio fin<strong>it</strong>o passa dall’“Ultimo<br />
Produttore” al “Primo Utilizzatore”<br />
oppure quando il materiale di imballaggio<br />
passa da un produttore di materia prima (o di<br />
semilavorato) a un Autoproduttore.<br />
Primo Utilizzatore<br />
di imballaggi<br />
Il Primo Utilizzatore di imballaggi è il soggetto<br />
destinatario della Prima cessione, ossia della<br />
prima vend<strong>it</strong>a dell’imballaggio.<br />
Per esempio, un calzaturificio che acquista<br />
dal produttore di imballaggi le scatole di cartone<br />
per confezionare i propri prodotti.<br />
Produttori di imballaggi<br />
In base all’articolo 35, comma 1, lettera q) del<br />
Dlgs 22/1997, i Produttori di imballaggi sono<br />
“i forn<strong>it</strong>ori di materiali di imballaggio, i fabbricanti,<br />
i trasformatori e gli importatori di imballaggi<br />
vuoti e di materiali di imballaggio”.<br />
Produzione di rifiuti di imballaggio<br />
L’imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui<br />
il detentore, separandolo dal prodotto o dalla<br />
merce che contiene, decide di “disfarsene”.<br />
Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di<br />
v<strong>it</strong>a dell’imballaggio.<br />
aparte prima: condizioni generali<br />
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