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Monoprodotto/monomateriale<br />
Al fine di ev<strong>it</strong>are sperequazioni nella determinazione del Contributo<br />
Ambientale, l’applicazione delle procedure semplificate per le importazioni<br />
monoprodotto/monomateriale non è consent<strong>it</strong>a qualora<br />
si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto<br />
secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni<br />
monoprodotto/monomateriale le importazioni pluriprodotto/plurimateriale<br />
che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie<br />
di imballaggio e materiale di imballaggio.<br />
L’utilizzo non consent<strong>it</strong>o della Procedura semplificata cost<strong>it</strong>uisce<br />
grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell’art.<br />
5 del Regolamento.<br />
Conai effettuerà le opportune verifiche per mon<strong>it</strong>orare la corretta<br />
applicazione della Procedura.<br />
13.2 La Dichiarazione secondo<br />
la Procedura semplificata<br />
Il modulo 6.2 presenta tre tabelle dedicate alle diverse formule consent<strong>it</strong>e<br />
per la Procedura semplificata di importazione.<br />
La prima riguarda l’importazione di prodotti alimentari imballati, la<br />
seconda l’importazione di prodotti NON alimentari imballati e la terza<br />
è prevista per le aziende che scelgono il calcolo forfetario di un<br />
unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate.<br />
ATTENZIONE: le procedure semplificate di importazione e le procedure di<br />
compensazione import/export (si veda Punto 19) sono applicabili contemporaneamente<br />
alla Procedura ordinaria, a condizione che il Consorziato<br />
dichiari, all’inizio dell’anno, su quali tipologie di prodotto importato<br />
applicherà le diverse procedure, mantenendo tale comportamento per<br />
tutto il corso dell’anno.<br />
Note per la compilazione<br />
• Tabella A) Per importazioni di prodotti alimentari imballati.<br />
Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un’aliquota dello<br />
0,10% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell’IVA e<br />
delle spese di trasporto. Pertanto, nella prima colonna va riportato il valore<br />
complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe<br />
di Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convert<strong>it</strong>i in Euro, congruentemente<br />
alle registrazioni ai fini IVA.<br />
Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />
• Tabella B) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati.<br />
Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un’aliquota dello<br />
0,05% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell’IVA e<br />
delle spese di trasporto. Pertanto nella prima colonna va riportato il valore complessivo<br />
delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe di<br />
Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convert<strong>it</strong>i in Euro, congruentemente<br />
alle registrazioni ai fini IVA.<br />
Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />
• Tabella C) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.<br />
L’azienda che decide di avvalersi di tale procedura riporta nella prima colonna<br />
il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate<br />
nel periodo di riferimento (vedi Classe di Dichiarazione).<br />
I pesi dei soli imballaggi possono essere calcolati per differenza tra massa lorda<br />
e massa netta (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra<br />
imballaggi primari, secondari e terziari).<br />
Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />
aparte quarta: importazione<br />
4<br />
14. Invio della Dichiarazione<br />
e versamento del Contributo<br />
Le dichiarazioni del Contributo Ambientale devono essere effettuate<br />
utilizzando i moduli riportati in appendice e devono essere inviate<br />
a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta<br />
spedizione.<br />
14.1 La scelta delle Classi di<br />
Dichiarazione per l’importazione<br />
Il modulo 6.2 per le attiv<strong>it</strong>à di importazione può essere inviato a Conai<br />
con periodic<strong>it</strong>à diverse a seconda della Classe di Dichiarazione<br />
nella quale l’impresa si colloca in funzione della procedura adottata.<br />
• La Procedura ordinaria prevede Classi di Dichiarazione suddivise<br />
secondo gli stessi cr<strong>it</strong>eri previsti per le Classi di Dichiarazione dei<br />
Produttori (lo stesso vale, evidentemente, anche per gli importatori<br />
che adottano una procedura analoga a quella del Produttore, effettuando<br />
la Dichiarazione periodica con il modulo 6.1). Va ricordato<br />
che in questo caso la soglia di esenzione (fino a 26,00 Euro – per<br />
materiale) va intesa sommando i contributi dovuti sia per produzione<br />
che per importazione<br />
Si veda il Punto 10.<br />
• La Procedura semplificata, invece, presenta alcune differenze nella<br />
suddivisione delle Classi:<br />
– innanz<strong>it</strong>utto, l’importo di Contributo Ambientale dichiarato si riferisce<br />
al totale degli imballaggi importati, senza alcuna distinzione<br />
di materiale;<br />
– inoltre, la soglia della Fascia di esenzione è stabil<strong>it</strong>a a 52,00 Euro sul<br />
totale degli imballaggi importati (anziché 26,00 Euro – per materiale).<br />
Nello schema che segue vengono riassunte le Classi di Dichiarazione<br />
previste per le differenti procedure di importazione.<br />
Procedura Classi di Dichiarazione<br />
Per singolo materiale<br />
Procedura Stesse Classi valide per il Produttore<br />
ordinaria* (si veda Punto 10)<br />
Per tutti i materiali<br />
Procedura ESENTE Fino a 52,00 Euro<br />
semplificata ANNUALE Fino a 310,00 Euro<br />
TRIMESTRALE Fino a 31.000,00 Euro<br />
MENSILE Oltre 31.000,00 Euro<br />
Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese<br />
successivo al periodo di riferimento.<br />
* Nel caso l’Utilizzatore adotti una procedura di Dichiarazione periodica analoga<br />
a quella del Produttore, farà riferimento alle stesse Classi valide per il Produttore<br />
(si veda il Punto 10).<br />
Le nuove Dichiarazioni periodiche non vanno intese come un obbligo,<br />
ma come un’opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure.<br />
Ogni impresa ha facoltà di scegliere una Classe di Dichiarazione con<br />
periodic<strong>it</strong>à più ravvicinata rispetto a quella attribu<strong>it</strong>a in base al Contributo<br />
Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra<br />
nella classe trimestrale può scegliere di dichirare mensilmente se ciò<br />
è funzionale alla propria attiv<strong>it</strong>à e/o al proprio sistema informatico,<br />
ma non può passare alla periodic<strong>it</strong>à annuale).<br />
La Classe di Dichiarazione va segnalata attraverso un’appos<strong>it</strong>a Autodichiarazione<br />
(modulo 6.8), entro il 20 gennaio dell’anno e va riverificata<br />
annualmente. Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario<br />
ripresentare l’autodichiarazione l’anno successivo.<br />
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