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Monoprodotto/monomateriale<br />

Al fine di ev<strong>it</strong>are sperequazioni nella determinazione del Contributo<br />

Ambientale, l’applicazione delle procedure semplificate per le importazioni<br />

monoprodotto/monomateriale non è consent<strong>it</strong>a qualora<br />

si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto<br />

secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni<br />

monoprodotto/monomateriale le importazioni pluriprodotto/plurimateriale<br />

che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie<br />

di imballaggio e materiale di imballaggio.<br />

L’utilizzo non consent<strong>it</strong>o della Procedura semplificata cost<strong>it</strong>uisce<br />

grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell’art.<br />

5 del Regolamento.<br />

Conai effettuerà le opportune verifiche per mon<strong>it</strong>orare la corretta<br />

applicazione della Procedura.<br />

13.2 La Dichiarazione secondo<br />

la Procedura semplificata<br />

Il modulo 6.2 presenta tre tabelle dedicate alle diverse formule consent<strong>it</strong>e<br />

per la Procedura semplificata di importazione.<br />

La prima riguarda l’importazione di prodotti alimentari imballati, la<br />

seconda l’importazione di prodotti NON alimentari imballati e la terza<br />

è prevista per le aziende che scelgono il calcolo forfetario di un<br />

unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate.<br />

ATTENZIONE: le procedure semplificate di importazione e le procedure di<br />

compensazione import/export (si veda Punto 19) sono applicabili contemporaneamente<br />

alla Procedura ordinaria, a condizione che il Consorziato<br />

dichiari, all’inizio dell’anno, su quali tipologie di prodotto importato<br />

applicherà le diverse procedure, mantenendo tale comportamento per<br />

tutto il corso dell’anno.<br />

Note per la compilazione<br />

• Tabella A) Per importazioni di prodotti alimentari imballati.<br />

Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un’aliquota dello<br />

0,10% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell’IVA e<br />

delle spese di trasporto. Pertanto, nella prima colonna va riportato il valore<br />

complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe<br />

di Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convert<strong>it</strong>i in Euro, congruentemente<br />

alle registrazioni ai fini IVA.<br />

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />

• Tabella B) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati.<br />

Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un’aliquota dello<br />

0,05% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell’IVA e<br />

delle spese di trasporto. Pertanto nella prima colonna va riportato il valore complessivo<br />

delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe di<br />

Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convert<strong>it</strong>i in Euro, congruentemente<br />

alle registrazioni ai fini IVA.<br />

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />

• Tabella C) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.<br />

L’azienda che decide di avvalersi di tale procedura riporta nella prima colonna<br />

il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate<br />

nel periodo di riferimento (vedi Classe di Dichiarazione).<br />

I pesi dei soli imballaggi possono essere calcolati per differenza tra massa lorda<br />

e massa netta (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra<br />

imballaggi primari, secondari e terziari).<br />

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.<br />

aparte quarta: importazione<br />

4<br />

14. Invio della Dichiarazione<br />

e versamento del Contributo<br />

Le dichiarazioni del Contributo Ambientale devono essere effettuate<br />

utilizzando i moduli riportati in appendice e devono essere inviate<br />

a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta<br />

spedizione.<br />

14.1 La scelta delle Classi di<br />

Dichiarazione per l’importazione<br />

Il modulo 6.2 per le attiv<strong>it</strong>à di importazione può essere inviato a Conai<br />

con periodic<strong>it</strong>à diverse a seconda della Classe di Dichiarazione<br />

nella quale l’impresa si colloca in funzione della procedura adottata.<br />

• La Procedura ordinaria prevede Classi di Dichiarazione suddivise<br />

secondo gli stessi cr<strong>it</strong>eri previsti per le Classi di Dichiarazione dei<br />

Produttori (lo stesso vale, evidentemente, anche per gli importatori<br />

che adottano una procedura analoga a quella del Produttore, effettuando<br />

la Dichiarazione periodica con il modulo 6.1). Va ricordato<br />

che in questo caso la soglia di esenzione (fino a 26,00 Euro – per<br />

materiale) va intesa sommando i contributi dovuti sia per produzione<br />

che per importazione<br />

Si veda il Punto 10.<br />

• La Procedura semplificata, invece, presenta alcune differenze nella<br />

suddivisione delle Classi:<br />

– innanz<strong>it</strong>utto, l’importo di Contributo Ambientale dichiarato si riferisce<br />

al totale degli imballaggi importati, senza alcuna distinzione<br />

di materiale;<br />

– inoltre, la soglia della Fascia di esenzione è stabil<strong>it</strong>a a 52,00 Euro sul<br />

totale degli imballaggi importati (anziché 26,00 Euro – per materiale).<br />

Nello schema che segue vengono riassunte le Classi di Dichiarazione<br />

previste per le differenti procedure di importazione.<br />

Procedura Classi di Dichiarazione<br />

Per singolo materiale<br />

Procedura Stesse Classi valide per il Produttore<br />

ordinaria* (si veda Punto 10)<br />

Per tutti i materiali<br />

Procedura ESENTE Fino a 52,00 Euro<br />

semplificata ANNUALE Fino a 310,00 Euro<br />

TRIMESTRALE Fino a 31.000,00 Euro<br />

MENSILE Oltre 31.000,00 Euro<br />

Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese<br />

successivo al periodo di riferimento.<br />

* Nel caso l’Utilizzatore adotti una procedura di Dichiarazione periodica analoga<br />

a quella del Produttore, farà riferimento alle stesse Classi valide per il Produttore<br />

(si veda il Punto 10).<br />

Le nuove Dichiarazioni periodiche non vanno intese come un obbligo,<br />

ma come un’opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure.<br />

Ogni impresa ha facoltà di scegliere una Classe di Dichiarazione con<br />

periodic<strong>it</strong>à più ravvicinata rispetto a quella attribu<strong>it</strong>a in base al Contributo<br />

Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra<br />

nella classe trimestrale può scegliere di dichirare mensilmente se ciò<br />

è funzionale alla propria attiv<strong>it</strong>à e/o al proprio sistema informatico,<br />

ma non può passare alla periodic<strong>it</strong>à annuale).<br />

La Classe di Dichiarazione va segnalata attraverso un’appos<strong>it</strong>a Autodichiarazione<br />

(modulo 6.8), entro il 20 gennaio dell’anno e va riverificata<br />

annualmente. Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario<br />

ripresentare l’autodichiarazione l’anno successivo.<br />

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