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“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia” - Servizio di hosting

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adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed esistenziali deif<strong>in</strong>i e delle proprietà essenziali del <strong>matrimoni</strong>o, che en<strong>tra</strong>mbe le partisono tenute a rispettare.Se <strong>in</strong>vece risultasse positivamente che la parte musulmana <strong>di</strong> fatto<strong>in</strong>tenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti con<strong>tra</strong>riai f<strong>in</strong>i e alle proprietà essenziali del <strong>matrimoni</strong>o alle nozze che sta percon<strong>tra</strong>rre, ciò comporterebbe <strong>in</strong>evitabilmente la nullità del v<strong>in</strong>colo (cfrcan 1101 § 2), e <strong>di</strong> conseguenza l’impossibilità assoluta <strong>di</strong> concedere la<strong>di</strong>spensa dall’impe<strong>di</strong>mento.43. Come si vede, è sempre necessario vagliare attentamente lereali <strong>in</strong>tenzioni della parte non cristiana, motivando l’eventuale rifiutodella <strong>di</strong>spensa con il con<strong>tra</strong>sto <strong>in</strong>sanabile fra le <strong>in</strong>tenzioni del nubendoe la concezione cattolica del <strong>matrimoni</strong>o. Non si <strong>tra</strong>scuri il fatto che <strong>di</strong>chiarazionirilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica,ma non rispondenti alle effettive <strong>in</strong>tenzioni della parte musulmana,potrebbero costituire il presupposto per dare corso al proce<strong>di</strong>mentoper la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità del <strong>matrimoni</strong>o.44. Si tenga <strong>in</strong>oltre presente che, se la coppia <strong>in</strong>tende stabilirsi <strong>in</strong>un Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile che, al <strong>di</strong> là dellasoggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli impegniassunti per ottenere la concessione della <strong>di</strong>spensa. In questo caso– cioè <strong>in</strong> presenza dell’<strong>in</strong>tenzione manifestata s<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio <strong>di</strong> procederea tale <strong>tra</strong>sferimento – non è conveniente che l’Ord<strong>in</strong>ario concedala <strong>di</strong>spensa, anche <strong>di</strong> fronte all’eventualità che, per conformarsi alleleggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, la coppia sia poi<strong>in</strong>dotta a celebrare il <strong>matrimoni</strong>o islamico. A tutela della moglie cattolicasi potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del <strong>matrimoni</strong>o civile<strong>in</strong> Italia, anche nei casi <strong>in</strong> cui esso non venga riconosciuto dallo Statodel coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione della donna,essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i figli non po<strong>tra</strong>nnoche essere <strong>musulmani</strong> e, qualora la coppia vi si <strong>tra</strong>sferisse dopo avere<strong>tra</strong>scorso alcuni anni <strong>in</strong> Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatarela fede cristiana.Si deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle conseguenzederivanti dall’eventuale emissione della professione <strong>di</strong> fedeislamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia.156

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