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Anno 3, Numero 1, Gennaio-Aprile 2009 - Vittimologia

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diritti, ma meritevoli di tutela in baseall’ordinamento (secondo il criteriodell’ingiustizia ex art.2043 c.c.) poiché la tipicità,in questo caso, non è determinata soltanto alrango dell’interesse protetto, ma in ragione dellascelta del legislatore di dire risarcibili i danni nonpatrimoniali”.La differenza con gli altri casi è evidente, dato chedove il danno non è causato dal reato la selezionedegli interessi la cui lesione è ammessa alrisarcimento del danno non patrimoniale è giàcompiuta dal legislatore e questi sono solo i casideterminati dalla legge (attualmente,contrariamente al periodo nel quale si formò laconcezione dell’art. 2043 come norma in bianco, ètale anche il danno biologico - vedi artt. 138 e 139D.Lv. 209/2005 “Codice delle assicurazioniprivate”) e i casi di lesione a diritti inviolabilidella persona: libertà personale, riservatezza ediritto a non subire discriminazioni.Come si vede la funzione dell’art. 185 c.p. èribaltata dal punto di vista concettuale, da normadi contorno a fulcro centrale di un autonomosistema del risarcimento del danno siapatrimoniale che non patrimoniale nel caso ildanno sia derivato da reato, dove il reato è daritenere, scrive ancora la Corte, anche soloastrattamente reato ai sensi della sentenza delleS.U. n. 6651/1982.La Corte in questa sentenza sviluppa alcuni aspettipratici della differenza di tutela che individua nelcaso di danno da reato. Per esempio la Corte èchiarissima nell’indicare che non rientrano tra idiritti inviolabili della persona i diritti indicatinella Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo ratificata con L. 88 del 1955 perla precisa ragione che essa non ha rango di leggecostituzionale. Dunque la lesione di tali diritti nonè fonte di risarcimento del danno non patrimonialein tutti i casi in cui la lesione del diritto derivi daun fatto non costituente anche astrattamente reato.Invece, nel caso di danno derivante da fattocostituente reato, siccome viene affermato chel’art. 185 c.p. afferma la risarcibilità del dannonon patrimoniale nella sua più ampia accezione, latutela risarcitoria è riconosciuta alla solacondizione che si tratti della lesione di uninteresse almeno giuridicamente protetto. Pertantoè tutelato l’interesse riconosciuto anche dallasuddetta convenzione internazionale. È sufficienteperciò soltanto l’esistenza della ingiustiziagenerica secondo l’art. 2043 c.c..La Corte, a chiusura della selezione degli interessila cui lesione determina danno non patrimonialerisarcibile, scrive: “E la previsione della tutelapenale costituisce sicuro indice della rilevanzadell’interesse leso”.La conclusione che se ne trae è che in caso didanno da reato si ha una più ampia area di dannonon patrimoniale risarcibile per il fatto stesso diavere subito un fatto di reato, di così particolaredisvalore per l’ordinamento, che è stata previstauna sanzione penale.Per esempio, la Corte nel corso della suaesposizione si dilunga nella disamina di casi che,considerati quali semplici disagi, fastidi,disappunti, ansie e comunque insoddisfazionenegli aspetti più disparati della vita quotidiana,siccome non protetti da specifica disposizione dilegge e non costituenti neppure violazione didiritti costituzionali, non consentono ilrisarcimento di danno non patrimoniale nel casoin cui la lesione derivi da fatto non costituentereato. Nel corso di questa esemplificazione vieneRivista di Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza Vol. III - N. 1 - <strong>Gennaio</strong>-<strong>Aprile</strong> <strong>2009</strong> 13

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