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Anno 3, Numero 1, Gennaio-Aprile 2009 - Vittimologia

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E’ quindi evidente che in tali casi, laddove cioèvenga riconosciuto ad enti od associazioni il ruolodi parte direttamente danneggiata dal reato, devevalutarsi anche il danno effettivamente risarcibileche, nella maggioranza dei casi, ha natura nonpatrimoniale e, lungi dall’essere provato in reipsa 28 , deve essere espressamente e chiaramenteallegato e provato (quantomeno nei suoi aspetticostitutivi) dalla parte civile.Da un lato è evidente che la prova del danno nonpatrimoniale subito da un ente collettivo potrebbeessere più difficoltosa proprio perché è piùdifficile ancorare la liquidazione a massime diesperienza del giudice (il quale procede ad unavalutazione del quantum del danno secondoconcezioni ovviamente personali e, quindi,secondo una valutazione che si basa sulla propriaesperienza professionale).E’ anche vero, tuttavia, che lo stesso danno nonpatrimoniale, quantomeno relativamente all’andella risarcibilità è di più facile presunzione, dalmomento che è sufficiente provare l’esistenza delfatto-reato, la finalità perseguita dall’ente e -secondo la casistica giurisprudenziale richiamatal’appartenenzadella persona offesa allacompagine dell’organismo o il verificarsi del fattostesso nel territorio di afferenza di quest’ultimo,dalla diminuzione patrimoniale provocata agli organicomunali predisposti per alleviare le sofferenze subitedalla parte offesa e dall’altro dal danno (all’epoca)morale subito per la lesione dell’interessestatutariamente perseguito di garantire la libertà diautodeterminazione della donna e la pacificaconvivenza in ambito comunale.27 Fra tutte si v. Cass. 26 marzo 2008 n. 12738 che hariconosciuto l’ammissibilità alla costituzione di partecivile di un sindacato nell’ambito di un procedimentoper violenza sessuale commessa nell’ambito di unrapporto di lavoro ai danni di un iscritto.28 Come si è visto che insegna in modo inequivocabilee non travisabile il dettato di Cass., SS.UU., 11novembre 2008 n. 26782 (e seguenti).derivando pertanto il danno, per presunzione,dalla mera prova di tali circostanze.Semmai la mancanza dell’effettiva provadell’ammontare del danno potrà essere sopperitadalla valutazione equitativa del giudicante, aisensi dell’art. 1226 codice civile, che tuttavia siancora esclusivamente a parametri propri dellagiurisprudenza locale, dal momento che,diversamente da quanto può avvenire laddove ildanno sia stato subito da persona fisica, nonsempre è possibile ancorarsi agli effetti prodottidal reato sulla vita dell’ente collettivo.4. Il giudicato della sentenza penale e l’azioneavanti il giudice civile.Come si è visto il giudice penale, investitodell’azione civile, laddove abbia gli elementi perdecidere anche sul quantum del risarcimento, deveprovvedere in questo senso 29 , ragion per cuisarebbe auspicabile che, soprattutto nel caso in cuiil danno allegato e richiesto dalla parte civile siasolo quello non patrimoniale di natura nonbiologica 30 , il giudice penale provvedesseimmediatamente alla liquidazione 31 . E’ infattiprobabile che il giudice penale abbia chiaracontezza ed evidenza delle effettive conseguenzeche il reato ha provocato alla personaoffesa/danneggiata dal reato, potendo peraltro eglistesso accertare dette conseguenze, se pur nonsollecitato dalle parti, visto il potere officioso exart. 506 c.p.p. di rivolgere domande e di indicare29 Cfr. l’art. 538 comma 2 e l’art. 539 comma 1, ilquale ultimo prevede che “se le prove acquisite nonconsentono la liquidazione del danno, pronunciacondanna generica e rimette le parti davanti al giudicecivile”.30 Per cui potrebbero invero essere necessari più ampiaccertamenti, anche di natura strettamente medicolegale.31 E, ciò, in un epoca in cui molto di discute dei tempidella giustizia (soprattutto civile), anche per ragioni dieconomia processuale.Rivista di Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza Vol. III - N. 1 - <strong>Gennaio</strong>-<strong>Aprile</strong> <strong>2009</strong> 38

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