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Anno 3, Numero 1, Gennaio-Aprile 2009 - Vittimologia

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Pur avendo ribadito con inequivocabile chiarezzal’esistenza di una sola categoria di danno nonpatrimoniale, l’esistenza di qualsivogliasottocategoria o voce di danno e la meradescrittività delle voci di danno non patrimonialeaffermatesi in giurisprudenza e legislativamente(come il danno morale, il danno biologico ed ildanno da perdita del rapporto parentale), lasentenza n. 26972/2008 della Cassazione a sezioniunite pone taluni problemi interpretativi, rilevantia livello applicativo, nella parte in cui si perita dirilevare l’assoluta tipicità del danno nonpatrimoniale e, conseguentemente, l’esistenza diun «catalogo» di casi determinati, che possonoessere individuati attraverso una espressaprevisione della legge ordinaria, oppure ricostruitiinterpretativamente dal giudice, sulla base deiprincipi enucleabili dalla «legge fondamentale»,ossia dalla Carta Costituzionale.Occorre premettere, infatti, che il risarcimento deldanno patrimoniale viene considerato risarcibilesecondo il principio di «atipicità» dell’illecito, aisensi dell’art. 2043 c.c., ogni qualvolta vengaravvisato un «danno ingiusto», che, proprio per ilcriterio dell’«ingiustizia» del danno, occorreindividuare di volta in volta in relazione al casoconcreto, senza alcuna necessaria predeterminazionelegislativa della fattispecie. Viceversa, ladizione dell’art. 2059 c.c., che prevede larisarcibilità del danno non patrimoniale solamentenelle ipotesi previste dalla legge, reclama che lefattispecie risarcibili siano tipizzate dallegislatore.Così è storicamente per tutte le ipotesi di dannoderivanti da reato, dato che l’art. 185, co. 2, c.p.biologico. Percorso di un’idea, Cedam, Padova, 2003,a cui si rimanda per i dovuti approfondimenti.dispone che l’autore del reato sia tenuto a risarcireanche il danno non patrimoniale.Altrettanto è avvenuto per il danno cagionato aseguito di illecito trattamento di dati personali,stante l’originario disposto di cui all’art. 29, co. 9,della legge n. 675/1996, successivamenteconfluito nell’art. 15, co. 2, del d.lgs. 196/2003(Codice in materia di protezione dei datipersonali) 6 .Il discorso non cambia con riferimento ad altreipotesi, tra le quali quelle di cui all’art. 2 dellalegge n. 117/1998 in relazione ai danni derivantidalla privazione della libertà personale cagionatidall’esercizio di funzioni giudiziarie, all’art. 44,co. 7, d.lgs. 286/1998, con riguardo all’adozionedi atti discriminatori per motivi razziali, etnici oreligiosi, nonché all’art. 2 della legge n. 89/2001,relativamente al mancato rispetto del termine diragionevole durata del processo. Altrettantopotrebbe dirsi per ciò che attiene al dannobiologico, dato che ora, recependo altre normeprevigenti, espressamente gli artt. 138 e 139 delCodice delle assicurazioni private garantiscono larisarcibilità del danno, classificabile come nonpatrimoniale, per il quale tuttavia sussiste una6 La sent. n. 26972/2008, resa a sezioni unite dallaSuprema Corte di Cassazione, per la verità, nelcatalogare il danno cagionato da trattamento di datipersonali tra i casi di danno non patrimonialerisarcibile per espressa previsione di legge, fariferimento solamente all’art. 9, co. 9, legge n.675/1996, dimenticando incredibilmente di aggiornareil riferimento normativo al noto Codice in materia diprotezione dei dati personali, che è risalente al 2003.Per un commento alla disciplina ed alla giurisprudenzain tema di risarcimento del danno da trattamento di datipersonali sia consentito rinviare a F. Bravo, “Laresponsabilità per danno da trattamento di datipersonali”, in G. Alpa, G. Capilli, P.M. Putti (a curadi), Casi scelti in tema di responsabilità civile, Cedam,Padova, 2004, pp. 125-143; nonché a F. Bravo, “Inviodi SMS commerciali e risarcimento del danno daillecito trattamento di dati personali”, in Il dirittoRivista di Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza Vol. III - N. 1 - <strong>Gennaio</strong>-<strong>Aprile</strong> <strong>2009</strong> 21

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