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Anno 3, Numero 1, Gennaio-Aprile 2009 - Vittimologia

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chiedere al Giudice penale la liquidazione deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti acausa del fatto-reato (anche se, in proposito, sidirà infra più approfonditamente circa lapossibilità di costituirsi parte civile degli enti edelle associazioni rappresentativi di interessidiffusi o collettivi).Come si è già accennato, mentre nel procedimentopenale che qui possiamo definire “ordinario”(quindi quello per reati di competenza delTribunale o della Corte di Assise) la parte offesariveste un esclusivo ruolo di controllo o,comunque, di sollecitazione, nel procedimentopenale per i reati di competenza del Giudice diPace 6 la parte offesa, indipendentemente dal fattoche sia anche danneggiata, può sollecitareattivamente la promozione dell’azione penale,proponendo ricorso immediato al Giudice 7 , eaddirittura impugnando anche agli effetti penali lasentenza di assoluzione dell’imputato 8 .Tali considerazioni non sono da sottovalutare se siconsidera che molti dei reati di competenza delGiudice di Pace (diffamazione, ingiuria, lesioni)sono spesso delitti che cagionano soprattuttodanni di natura non patrimoniale per i quali,pertanto, è ampio interesse della parte offesa, allaluce delle recenti sentenze gemelle delle Sezioni6Tale autorità giudiziaria è competente, ai sensidell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 per una granparte di reati procedibili a querela tra i quali lepercosse, le lesioni personali, l’ingiuria, ladiffamazione, ecc.7Fermo restando, comunque, che il capo diimputazione resta di competenza del pubblicoministero, tant’è vero che in caso di inerzia o dicontrarietà di quest’ultimo, il Giudice non potrà chedichiarare l’inammissibilità del ricorso (cfr. art. 25d.lgs. 274/00 e Cass. 1 luglio 2008 n. 26147).8 Diversamente il codice consente l’impugnazione dellaparte civile, anche agli effetti penali, per i soli reati diingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.).Unite del 11 novembre 2008 9 , da un lato faraccertare la responsabilità penale dell’imputato(che, come noto, fa certamente sorgere larisarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 185c.p.) e dall’altro mettersi in prova, direttamentenell’ambito del processo penale, sul quantum deldanno non patrimoniale, al fine di sperare in unaliquidazione già da parte del giudice panale.2. L’azione civile finalizzata al risarcimento deldanno non patrimoniale.Si è detto che la parte offesa che sia anchedanneggiata dal reato 10può, a sua scelta“trasformarsi” in parte civile, ovvero costituirsiparte civile nel processo penale eventualmenteiniziato con il rinvio a giudizio dell’indagato.La costituzione di parte civile si risolve in un attoscritto nel quale il danneggiato è tenuto, a pena diinammissibilità (art. 78 comma 1 c.p.c.) adeterminare la domanda nonché le ragioni dellastessa (e quindi ad allegare sia la causa petendi 11sia il petitum, analogamente a quanto previsto inmerito ai requisiti essenziali dell’atto di citazionein sede civile).E’ pertanto questa la sede in cui la parte offesadeve necessariamente, incorrendo diversamentenel divieto di mutatio libelli 12 , prendere posizione9Ci riferisce, evidentemente, alle sentenze 11novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, tuttecontenenti gli stessi principi di diritto.10 In verità la norma attribuisce il potere di costituirsiparte civile al “soggetto al quale il reato ha recatodanno” nonché ai “suoi successori universali” (art. 74c.p.p.).11 Anche se l’indicazione della causa petendi puòritenersi soddisfatta anche dalla mera trascrizione delcapo di imputazione (v., ex plurimis, Cass. 2 dicembre1999 n. 13815).12 In sede conclusiva, infatti, analogamente a quantoprevisto nell’ambito del processo civile, al parte civilepuò esclusivamente “determinare” il risarcimento deldanno richiesto (art. 523 comma 2 c.p.p.), senzapertanto poter mutare né il titolo dell’azione nél’oggetto della stessa, .Rivista di Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza Vol. III - N. 1 - <strong>Gennaio</strong>-<strong>Aprile</strong> <strong>2009</strong> 34

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