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Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici

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<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 5-6 • ott/nov/dic 2006<br />

problema delle molestie olfattive non è<br />

tra gli scopi di questo documento, piuttosto<br />

si vuole porre l’attenzione sulla<br />

mancanza a livello nazionale di regole<br />

e leggi dedicate al tema mentre, la<br />

Francia, la Germania e l’Austria sono<br />

dotate di leggi e regolamenti specifici<br />

ed in sede CEN è stato elaborato recentemente<br />

un metodo olfattometrico di<br />

misura delle emissioni (CEN 13725).<br />

Solo le regioni Lombardia, Veneto ed<br />

Emilia Romagna si sono datate <strong>dei</strong><br />

regolamenti interni per alcune tipologie<br />

di impianti (compostaggio) fissando<br />

in taluni casi limiti specifici di emissione<br />

di odore.<br />

Attualmente in Italia non esiste una<br />

legislazione nazionale che riconosca<br />

esplicitamente la molestia olfattiva<br />

come una tipologia di inquinamento<br />

dell’aria e che definisca di conseguenza<br />

limiti di emissione e metodi di campionamento<br />

e analisi.<br />

Certamente la definizione di inquinamento<br />

proposta dal DPR 203/88 che<br />

definisce tale “..ogni modificazione<br />

della normale composizione o stato<br />

fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla<br />

presenza di uno o più sostanze in<br />

quantità o caratteristiche tali da alterare<br />

le normali condizioni ambientali e di<br />

salubrità dell’aria, da costituire pericolo<br />

ovvero pregiudizio diretto o indiretto<br />

per la salute dell’uomo..” riconoscerebbe<br />

a pieno titolo la maleodoranza<br />

come manifestazione di inquinamento<br />

dell’aria. <strong>Il</strong> DPR 203/88 stabilisce che gli<br />

impianti industriali di produzione di<br />

beni e servizi, nonché gli impianti di<br />

pubblica utilità, debbono dotarsi di<br />

un’autorizzazione per l’emissione in<br />

atmosfera ma, né il decreto in se, né i<br />

decreti attuativi e i regolamenti successivi<br />

citano l’odore o la molestia olfattiva<br />

tra i parametri da valutare e monitorare<br />

per il rilascio dell’autorizzazione.<br />

<strong>Il</strong> più recente Dlgs 3 aprile 2006 n. 152<br />

abroga di fatto il DPR 203/88 e fornisce<br />

una definizione simile di inquinamento<br />

“ogni modificazione dell’aria atmosferica,<br />

dovuta all’introduzione nella stessa<br />

di una o di più sostanze in quantità e<br />

con caratteristiche tali da ledere o da<br />

costituire un pericolo per la salute<br />

umana o per la qualità dell’ambiente<br />

oppure tali da ledere i beni materiali o<br />

compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.<br />

Tale definizione riporta il<br />

concetto di “pericolo per la salute<br />

umana” ma non quello di “pregiudizio<br />

indiretto” che più corrispondeva alla<br />

proprietà inquinante delle maleodoranze.<br />

Anche per questo decreto<br />

manca qualunque riferimento tabellare<br />

specifico sui limiti di emissioni odori-<br />

gene e sui metodi e tecnologie di campionamento<br />

e analisi.<br />

<strong>Il</strong> legislatore giustifica la sua inadempienza<br />

con l’impossibilità di misurare<br />

oggettivamente un odore, la trattazione<br />

sin qui fatta dimostra come attualmente,<br />

grazie all’utilizzo integrato <strong>dei</strong> metodi<br />

strumentali sensoriali ed analitici, sia<br />

possibile contraddire tale convinzione.<br />

<strong>Il</strong> controllo delle emissioni osmogene<br />

non è generalmente rischiesto dagli<br />

organi di controllo ai gestori degli<br />

impianti, anche nei casi in cui si tratti di<br />

impianti tipicamente a rischio come<br />

discariche, depuratori e impianti di<br />

compostaggio.<br />

<strong>Il</strong> monitoraggio dell’impatto odorigeno<br />

sul territorio non è, nella pratica delle<br />

ARPA, un controllo preteso per il rilascio<br />

dell’autorizzazione integrata ambientale<br />

(Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59).<br />

Appare paradossale che una discarica,<br />

per il rilascio dell’autorizzazione, non<br />

debba valutare il proprio impatto<br />

osmogeno sull’ambiente circostante.<br />

In assenza di obblighi e disposizione di<br />

legge il controllo delle emissioni odorigene<br />

è a discrezione del gestore. Solo i<br />

gestori illuminati interessati a promuovere<br />

politiche di Green Marketing si<br />

dedicano al problema dell’odore ed<br />

effettuano campagne di monitoraggio<br />

specifiche. In tutti gli altri casi di manifestazioni<br />

osmogene, solo l’intervento dell’autorità<br />

giudiziaria convince i gestori ad<br />

adoperarsi attivamente per risolvere il<br />

problema. In questa situazione, l’unico<br />

approccio proponibile a gestori e cittadini<br />

coinvolti in controversie legate alle<br />

maleodoranze, riguarda la strada della<br />

conciliazione.<br />

<strong>Il</strong> gestore da parte sua deve sforzarsi di<br />

abbandonare la logica obsoleta legata<br />

alla sola necessità della produzione in<br />

termini di quantità e puntare alla qualità<br />

degli impianti e <strong>dei</strong> processi. E’necessario<br />

promuovere politiche di Green<br />

Marketing che tengano informata la<br />

popolazione circostante circa la “buona<br />

pratica d’azione” dell’impianto e gli<br />

sforzi in opere di prevenzione delle<br />

manifestazioni moleste accidentali.<br />

Tra la direzione degli impianti e le associazioni<br />

di cittadini ed istituzioni, ci<br />

deve essere un continuo scambio di<br />

informazioni soprattutto nel caso in cui<br />

si manifesti un fenomeno di maleodoranza.<br />

In questo caso il gestore deve in<br />

tempi brevi attivarsi per accertare la<br />

situazione e, raccolti i dati necessari,<br />

proporre soluzioni di contenimento o<br />

ancora meglio soluzioni risolutive in<br />

applicazione del principio della migliore<br />

tecnologia disponibile (BAT, Best<br />

Available Technologies).<br />

DAGLI ISCRITTI« 17<br />

<strong>Il</strong> cittadino conciliante, da parte sua,<br />

non deve avere pregiudizio assoluto<br />

nei confronti di qualunque attività di<br />

gestione <strong>dei</strong> rifiuti e reflui, esistono<br />

sistemi di conduzione sicuri e tecnologie<br />

di processo che permettono di condurre<br />

gli impianti in sicurezza.<br />

D’altro canto per gli impianti già presenti<br />

esiste un’endemica difficoltà di<br />

riconversione e ammodernamento che<br />

ha tempi e modi di realizzazione non<br />

sempre immediati.<br />

» Conclusioni<br />

La mancanza di una buona pratica di<br />

controllo degli odori almeno stagionale<br />

da parte <strong>dei</strong> gestori, piuttosto che di<br />

una legge specifica, è attualmente<br />

causa di diffidenza e/o malessere diffuso<br />

nella popolazione prossima agli<br />

impianti e di lunghe ed estenuanti dispute<br />

legali tra cittadini e gestori.<br />

La soluzione al problema riguarda:<br />

• l’aspetto scientifico e tecnico dell’accertamento<br />

realizzato attraverso il<br />

monitoraggio dell’odore con un<br />

approccio integrato;<br />

• l’aspetto sociale attraverso la promozione,<br />

da parte delle istituzioni e<br />

amministrazioni pubbliche, di una<br />

campagna di sensibilizzazione sulle<br />

tematiche legate all’importanza dell’odore<br />

diretta ai gestori ed ai cittadini.<br />

In sintesi, l’accertamento preventivo e<br />

la comunicazione ambientale sono le<br />

uniche soluzioni percorribili sulla strada<br />

della conciliazione ambientale per<br />

prevenire i disagi, i contenziosi legali e<br />

lo spreco di denaro conseguente.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

D. Rotilio e M. Desiderio, “Campionamento e<br />

Speciazione degli Odori”, Centro di Scienze<br />

Ambientali-Consorzio Mario Negri Sud.<br />

Polesello, “Guida alla scelta: Come quantificare un<br />

odore”, Laboratorio 2000, 04/2005.<br />

ENEA, “Tecnologie emergenti e gestione degli<br />

odori nel compostaggio”, 08/2001.<br />

P.Vroon, A.van Amerogen, H. de Vries - “<strong>Il</strong> seduttore<br />

segreto” - Editori Riuniti, 09/2003.<br />

L. Cortellini (ANPA), “La normativa in materia di<br />

odori: il quadro nazionale e gli orientamenti in<br />

ambito europeo”, in Odori Molesti: Normativa,<br />

Metodiche di Determinazione e Sistemi di<br />

Abbattimento, Atti del Convegno, Environment<br />

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C. Collivignarelli, V. Riganti, “<strong>Il</strong> Contenimento degli<br />

Odori negli Impianti di Trattamento di Acque e<br />

Rifiuti”, Seminario di Studio, Dip. Chim. Gen. Univ.<br />

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G. Andreottola, V. Riganti, “<strong>Il</strong> contenimento degli<br />

Odori negli Impianti di Trattamento di Acque e<br />

Rifiuti ”, in Gli odori e le sostanze odorigene, seminario<br />

di studio, 1997 Pavia.<br />

“A. Polesello, Analisi Elettrochimica, I Nasi<br />

Elettronici”, Laboratorio 2000, 05/1999

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