Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
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<strong>Il</strong> <strong>Chimico</strong> <strong>Italiano</strong> • n. 5-6 • ott/nov/dic 2006<br />
problema delle molestie olfattive non è<br />
tra gli scopi di questo documento, piuttosto<br />
si vuole porre l’attenzione sulla<br />
mancanza a livello nazionale di regole<br />
e leggi dedicate al tema mentre, la<br />
Francia, la Germania e l’Austria sono<br />
dotate di leggi e regolamenti specifici<br />
ed in sede CEN è stato elaborato recentemente<br />
un metodo olfattometrico di<br />
misura delle emissioni (CEN 13725).<br />
Solo le regioni Lombardia, Veneto ed<br />
Emilia Romagna si sono datate <strong>dei</strong><br />
regolamenti interni per alcune tipologie<br />
di impianti (compostaggio) fissando<br />
in taluni casi limiti specifici di emissione<br />
di odore.<br />
Attualmente in Italia non esiste una<br />
legislazione nazionale che riconosca<br />
esplicitamente la molestia olfattiva<br />
come una tipologia di inquinamento<br />
dell’aria e che definisca di conseguenza<br />
limiti di emissione e metodi di campionamento<br />
e analisi.<br />
Certamente la definizione di inquinamento<br />
proposta dal DPR 203/88 che<br />
definisce tale “..ogni modificazione<br />
della normale composizione o stato<br />
fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla<br />
presenza di uno o più sostanze in<br />
quantità o caratteristiche tali da alterare<br />
le normali condizioni ambientali e di<br />
salubrità dell’aria, da costituire pericolo<br />
ovvero pregiudizio diretto o indiretto<br />
per la salute dell’uomo..” riconoscerebbe<br />
a pieno titolo la maleodoranza<br />
come manifestazione di inquinamento<br />
dell’aria. <strong>Il</strong> DPR 203/88 stabilisce che gli<br />
impianti industriali di produzione di<br />
beni e servizi, nonché gli impianti di<br />
pubblica utilità, debbono dotarsi di<br />
un’autorizzazione per l’emissione in<br />
atmosfera ma, né il decreto in se, né i<br />
decreti attuativi e i regolamenti successivi<br />
citano l’odore o la molestia olfattiva<br />
tra i parametri da valutare e monitorare<br />
per il rilascio dell’autorizzazione.<br />
<strong>Il</strong> più recente Dlgs 3 aprile 2006 n. 152<br />
abroga di fatto il DPR 203/88 e fornisce<br />
una definizione simile di inquinamento<br />
“ogni modificazione dell’aria atmosferica,<br />
dovuta all’introduzione nella stessa<br />
di una o di più sostanze in quantità e<br />
con caratteristiche tali da ledere o da<br />
costituire un pericolo per la salute<br />
umana o per la qualità dell’ambiente<br />
oppure tali da ledere i beni materiali o<br />
compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.<br />
Tale definizione riporta il<br />
concetto di “pericolo per la salute<br />
umana” ma non quello di “pregiudizio<br />
indiretto” che più corrispondeva alla<br />
proprietà inquinante delle maleodoranze.<br />
Anche per questo decreto<br />
manca qualunque riferimento tabellare<br />
specifico sui limiti di emissioni odori-<br />
gene e sui metodi e tecnologie di campionamento<br />
e analisi.<br />
<strong>Il</strong> legislatore giustifica la sua inadempienza<br />
con l’impossibilità di misurare<br />
oggettivamente un odore, la trattazione<br />
sin qui fatta dimostra come attualmente,<br />
grazie all’utilizzo integrato <strong>dei</strong> metodi<br />
strumentali sensoriali ed analitici, sia<br />
possibile contraddire tale convinzione.<br />
<strong>Il</strong> controllo delle emissioni osmogene<br />
non è generalmente rischiesto dagli<br />
organi di controllo ai gestori degli<br />
impianti, anche nei casi in cui si tratti di<br />
impianti tipicamente a rischio come<br />
discariche, depuratori e impianti di<br />
compostaggio.<br />
<strong>Il</strong> monitoraggio dell’impatto odorigeno<br />
sul territorio non è, nella pratica delle<br />
ARPA, un controllo preteso per il rilascio<br />
dell’autorizzazione integrata ambientale<br />
(Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59).<br />
Appare paradossale che una discarica,<br />
per il rilascio dell’autorizzazione, non<br />
debba valutare il proprio impatto<br />
osmogeno sull’ambiente circostante.<br />
In assenza di obblighi e disposizione di<br />
legge il controllo delle emissioni odorigene<br />
è a discrezione del gestore. Solo i<br />
gestori illuminati interessati a promuovere<br />
politiche di Green Marketing si<br />
dedicano al problema dell’odore ed<br />
effettuano campagne di monitoraggio<br />
specifiche. In tutti gli altri casi di manifestazioni<br />
osmogene, solo l’intervento dell’autorità<br />
giudiziaria convince i gestori ad<br />
adoperarsi attivamente per risolvere il<br />
problema. In questa situazione, l’unico<br />
approccio proponibile a gestori e cittadini<br />
coinvolti in controversie legate alle<br />
maleodoranze, riguarda la strada della<br />
conciliazione.<br />
<strong>Il</strong> gestore da parte sua deve sforzarsi di<br />
abbandonare la logica obsoleta legata<br />
alla sola necessità della produzione in<br />
termini di quantità e puntare alla qualità<br />
degli impianti e <strong>dei</strong> processi. E’necessario<br />
promuovere politiche di Green<br />
Marketing che tengano informata la<br />
popolazione circostante circa la “buona<br />
pratica d’azione” dell’impianto e gli<br />
sforzi in opere di prevenzione delle<br />
manifestazioni moleste accidentali.<br />
Tra la direzione degli impianti e le associazioni<br />
di cittadini ed istituzioni, ci<br />
deve essere un continuo scambio di<br />
informazioni soprattutto nel caso in cui<br />
si manifesti un fenomeno di maleodoranza.<br />
In questo caso il gestore deve in<br />
tempi brevi attivarsi per accertare la<br />
situazione e, raccolti i dati necessari,<br />
proporre soluzioni di contenimento o<br />
ancora meglio soluzioni risolutive in<br />
applicazione del principio della migliore<br />
tecnologia disponibile (BAT, Best<br />
Available Technologies).<br />
DAGLI ISCRITTI« 17<br />
<strong>Il</strong> cittadino conciliante, da parte sua,<br />
non deve avere pregiudizio assoluto<br />
nei confronti di qualunque attività di<br />
gestione <strong>dei</strong> rifiuti e reflui, esistono<br />
sistemi di conduzione sicuri e tecnologie<br />
di processo che permettono di condurre<br />
gli impianti in sicurezza.<br />
D’altro canto per gli impianti già presenti<br />
esiste un’endemica difficoltà di<br />
riconversione e ammodernamento che<br />
ha tempi e modi di realizzazione non<br />
sempre immediati.<br />
» Conclusioni<br />
La mancanza di una buona pratica di<br />
controllo degli odori almeno stagionale<br />
da parte <strong>dei</strong> gestori, piuttosto che di<br />
una legge specifica, è attualmente<br />
causa di diffidenza e/o malessere diffuso<br />
nella popolazione prossima agli<br />
impianti e di lunghe ed estenuanti dispute<br />
legali tra cittadini e gestori.<br />
La soluzione al problema riguarda:<br />
• l’aspetto scientifico e tecnico dell’accertamento<br />
realizzato attraverso il<br />
monitoraggio dell’odore con un<br />
approccio integrato;<br />
• l’aspetto sociale attraverso la promozione,<br />
da parte delle istituzioni e<br />
amministrazioni pubbliche, di una<br />
campagna di sensibilizzazione sulle<br />
tematiche legate all’importanza dell’odore<br />
diretta ai gestori ed ai cittadini.<br />
In sintesi, l’accertamento preventivo e<br />
la comunicazione ambientale sono le<br />
uniche soluzioni percorribili sulla strada<br />
della conciliazione ambientale per<br />
prevenire i disagi, i contenziosi legali e<br />
lo spreco di denaro conseguente.<br />
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