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Carta dei Servizi ULSS 13 per sito

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Art. 2.6 Il ricoverato ha diritto di ricevere un'assistenza medica ed infermieristica<br />

adeguata alla gravità della propria malattia.<br />

Art. 2.7 Ha il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ad ogni altra<br />

circostanza che lo riguardi rimangano segreti.<br />

Art. 2.8 Ogni cittadino ha il diritto di essere ricoverato solo in caso di reale necessità<br />

terapeutica ed a ricoveri che non si prolunghino oltre il necessario; ha, altresì, il<br />

diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, <strong>per</strong> motivi organizzativi,<br />

la struttura non può provvedere alle sue necessità di diagnosi o cura.<br />

Nel caso la degenza dovesse prolungarsi senza apparenti motivazioni, il<br />

ricoverato ha il diritto di essere messo nelle condizioni di conoscere in modo<br />

esauriente le motivazioni che hanno supportato detto prolungamento.<br />

Art. 2.9 Ogni ricoverato ha il diritto che venga rispettato il pudore del proprio corpo e che<br />

venga tutelato il carattere riservato delle sue dichiarazioni al <strong>per</strong>sonale, nonché<br />

delle indagini e <strong>dei</strong> trattamenti cui è sottoposto.<br />

Art. 2.10 Ogni ricoverato –qualora venga inserito in s<strong>per</strong>imentazioni di farmaci o di nuovi<br />

metodi di diagnosi e cura- deve essere preventivamente informato; egli può<br />

rifiutarsi di partecipare a tali ricerche anche se non comportano alcun rischio.<br />

L'eventuale assenso alla s<strong>per</strong>imentazione deve avere la forma scritta.<br />

Art. 2.11 Ogni utente ha diritto che il proprio medico di fiducia possa intrattenere rapporti<br />

di collaborazione attiva con i medici ospedalieri ed i medici <strong>dei</strong> servizi<br />

specialistici, <strong>per</strong> garantire omogeneità e continuità tra le diverse prestazioni<br />

sanitarie.<br />

Al momento delle dimissioni riceverà una lettera che riporta i principali<br />

accertamenti eseguiti, la diagnosi e la terapia ricevuta al fine di garantire una<br />

continuità di trattamento. Nel caso di ridotta autosufficienza o di esistenza di<br />

problemi particolari, i responsabili della struttura concorderanno, con la famiglia<br />

della <strong>per</strong>sona ricoverata e con i servizi sociali, gli interventi più opportuni da<br />

effettuare.<br />

Art. 2.12 Il ricoverato, in particolare, ha diritto:<br />

- a vivere le giornate di degenza secondo gli orari medi della vita civile;<br />

- se inabilitato, ad ottenere le fondamentali pratiche di igiene <strong>per</strong>sonale.<br />

Art. 2.<strong>13</strong> Il malato grave ha il diritto, comunque, ad una assistenza medica, psicologica e<br />

sociale che gli garantisca ogni possibile sollievo.<br />

Art. 3.1<br />

Diritti del portatore di disabilità (Handicap)<br />

Il portatore di handicap ha diritto ad una assistenza adeguata soprattutto nel caso<br />

in cui non sia in grado di comprendere e/o esprimere il proprio consenso al<br />

trattamento proposto.<br />

57 Documento aggiornato al 1 novembre 2008

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