BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
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Bollettino Ufficiale – 17 –<br />
TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO<br />
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B<br />
…<br />
Gli impianti devono essere:<br />
…<br />
Possono essere usati, come piante principali, piante “accessorie paracadute” e piante accessorie,<br />
anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d’impianto non sia superiore a 210<br />
piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d’impegno) non sia inferiore<br />
a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d’impianto.<br />
E’ consentito un diradamento nel corso del periodo d’impegno per un numero complessivo non<br />
superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili come<br />
piante “accessorie”). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o “accessoria paracadute”<br />
è consentito l’utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno ed è obbligatoria<br />
la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree ed arbustive (es.<br />
ontano, nocciolo, sambuco ecc.).<br />
Distanze fra le piante:<br />
Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:<br />
• minima di 6,5 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie;<br />
...<br />
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti<br />
fluviali” 26<br />
Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione<br />
rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:<br />
…<br />
• l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della<br />
ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle<br />
“emergenze naturali” 27 come definite dalla d.g.r. 9275/2009;<br />
…<br />
____________________<br />
27 La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”:<br />
1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti,<br />
ontaneti);<br />
2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a<br />
terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);<br />
3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;<br />
4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;<br />
5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.<br />
<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B<br />
…<br />
Gli impianti devono essere:<br />
…<br />
Possono essere usati, come piante principali, piante “accessorie paracadute” e piante accessorie,<br />
anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d’impianto non sia superiore a 270<br />
piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d’impegno) non sia<br />
inferiore a 120 piante di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d’impianto.<br />
E’ consentito un diradamento nel corso del periodo d’impegno per un numero complessivo<br />
non superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili<br />
come piante “accessorie”). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o “accessoria paracadute”<br />
è consentito solo l’utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno (salvo nel<br />
caso di cloni I214, ove è possibile utilizzare astoni o pioppelle di due anni di età) ed è obbligatoria<br />
la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree e/o arbustive (es.<br />
ontano nero, nocciolo, sambuco ecc.) 18 .<br />
Distanze fra le piante:<br />
Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:<br />
• minima di 6 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie;<br />
...<br />
____________________<br />
18 Nel caso si utilizzino pioppelle di due anni di età, appartenenti al clone I214, le piante di altre specie da consociare devono<br />
avere altezza superiore a 100 cm<br />
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti<br />
fluviali” 26<br />
Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione<br />
rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:<br />
…<br />
• l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della<br />
ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle<br />
“emergenze naturali” come definite dalla d.g.r. 9275/2009 27 ;<br />
…<br />
____________________<br />
27 La d.g.r. 9275/2009 stabilisce inoltre, l’obbligo di un progetto di rete ecologica locale o di nuovo bosco da realizzarsi nel<br />
rimanente 15% della superficie soggetta a prima concessione, al netto dei boschi preesistenti e delle emergenze naturali.<br />
Tale progetto deve essere autorizzato dall’Ente gestore della ZPS, mentre il funzionario provinciale che istruisce la domanda<br />
di contributo di tipologia D dovrà acquisire, da quest’ultimo, conferma del fatto che il progetto sia stato presentato e approvato,<br />
oltre al parere di compatibilità previsto dal bando di misura 221. La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”:<br />
1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti,<br />
ontaneti);<br />
2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a<br />
terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);<br />
3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;<br />
4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;<br />
5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.