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BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

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Bollettino Ufficiale – 17 –<br />

TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO<br />

9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B<br />

…<br />

Gli impianti devono essere:<br />

…<br />

Possono essere usati, come piante principali, piante “accessorie paracadute” e piante accessorie,<br />

anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d’impianto non sia superiore a 210<br />

piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d’impegno) non sia inferiore<br />

a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d’impianto.<br />

E’ consentito un diradamento nel corso del periodo d’impegno per un numero complessivo non<br />

superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili come<br />

piante “accessorie”). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o “accessoria paracadute”<br />

è consentito l’utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno ed è obbligatoria<br />

la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree ed arbustive (es.<br />

ontano, nocciolo, sambuco ecc.).<br />

Distanze fra le piante:<br />

Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:<br />

• minima di 6,5 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie;<br />

...<br />

10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti<br />

fluviali” 26<br />

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione<br />

rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:<br />

…<br />

• l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della<br />

ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle<br />

“emergenze naturali” 27 come definite dalla d.g.r. 9275/2009;<br />

…<br />

____________________<br />

27 La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”:<br />

1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti,<br />

ontaneti);<br />

2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a<br />

terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);<br />

3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;<br />

4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;<br />

5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.<br />

<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />

9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B<br />

…<br />

Gli impianti devono essere:<br />

…<br />

Possono essere usati, come piante principali, piante “accessorie paracadute” e piante accessorie,<br />

anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d’impianto non sia superiore a 270<br />

piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d’impegno) non sia<br />

inferiore a 120 piante di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d’impianto.<br />

E’ consentito un diradamento nel corso del periodo d’impegno per un numero complessivo<br />

non superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili<br />

come piante “accessorie”). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o “accessoria paracadute”<br />

è consentito solo l’utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno (salvo nel<br />

caso di cloni I214, ove è possibile utilizzare astoni o pioppelle di due anni di età) ed è obbligatoria<br />

la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree e/o arbustive (es.<br />

ontano nero, nocciolo, sambuco ecc.) 18 .<br />

Distanze fra le piante:<br />

Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:<br />

• minima di 6 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie;<br />

...<br />

____________________<br />

18 Nel caso si utilizzino pioppelle di due anni di età, appartenenti al clone I214, le piante di altre specie da consociare devono<br />

avere altezza superiore a 100 cm<br />

10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti<br />

fluviali” 26<br />

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione<br />

rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:<br />

…<br />

• l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della<br />

ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle<br />

“emergenze naturali” come definite dalla d.g.r. 9275/2009 27 ;<br />

…<br />

____________________<br />

27 La d.g.r. 9275/2009 stabilisce inoltre, l’obbligo di un progetto di rete ecologica locale o di nuovo bosco da realizzarsi nel<br />

rimanente 15% della superficie soggetta a prima concessione, al netto dei boschi preesistenti e delle emergenze naturali.<br />

Tale progetto deve essere autorizzato dall’Ente gestore della ZPS, mentre il funzionario provinciale che istruisce la domanda<br />

di contributo di tipologia D dovrà acquisire, da quest’ultimo, conferma del fatto che il progetto sia stato presentato e approvato,<br />

oltre al parere di compatibilità previsto dal bando di misura 221. La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”:<br />

1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti,<br />

ontaneti);<br />

2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a<br />

terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);<br />

3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;<br />

4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;<br />

5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

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