BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bollettino Ufficiale<br />
2.2 Zona tampone o protezione<br />
L’indennizzo consisterà:<br />
a)nell’integrazione al prezzo di vendita di capi classificati come scarto o morti per sovraffollamento dovuto alle limitazioni della<br />
movimentazione<br />
b) nel riconoscimento del danno da mancato reddito per fermo aziendale relativo ai giorni di franchigia in precedenza esclusi dal<br />
calcolo della liquidazione del contributo erogato in base ai precedenti provvedimenti regionali (XA 94/2008);<br />
c)esclusivamente per le aziende che non sono state già beneficiate dal regime di aiuti XA 191/2010, nel riconoscimento del danno<br />
da mancato reddito che l’impresa, avendo adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni<br />
previste dall’autorità sanitaria, ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a<br />
restrizioni imposte dall’autorità sanitaria. L’indennizzo sarà riconosciuto alle aziende che dimostreranno di avere avuto una diminuzione<br />
di almeno il 30% di suini svezzati per scrofa, sulla base dei criteri previsti nel successivo paragrafo 3.<br />
2.3 Zona di sorveglianza<br />
L’indennizzo da prevedere, per le aziende situate in zona precedentemente dichiarata di sorveglianza, consisterà nel riconoscimento<br />
del danno da mancato reddito/deprezzamento causato dal blocco della movimentazione dei capi verificatosi nel periodo gennaio<br />
- marzo 2008 a seguito della modifica della Decisione 2005/779/CE . Sono escluse dall’indennizzo le aziende che hanno usufruito<br />
della deroga al blocco della movimentazione prevista all’art.8 della citata Decisione 2005/779/CE.<br />
3. Procedure; Criteri di valutazione del danno economico<br />
Presentazione delle domande<br />
Le imprese che rientrano tra i beneficiari potenziali individuati nel precedente paragrafo 1 inoltrano alla competente amministrazione<br />
provinciale domanda a far tempo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento sul <strong>BURL</strong> e fino ai 25 giorni successivi.<br />
La domanda, predisposta su specifico modello di cui all’allegato 2, deve essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione<br />
richiesta pena la reiezione della domanda stessa.<br />
Nel prospetto sottostante si riporta la documentazione richiesta in base alla Zona/tipologia di danno nonché la modalità di calcolo<br />
dell’indennizzo massimo concedibile.<br />
Zona focolaio/depopolamento<br />
Tipologie di indennizzo<br />
a)mancato reddito che l’impresa ha effettivamente<br />
subito a copertura del periodo<br />
intercorrente tra la data effettiva di<br />
abbattimento (stamping out) e la data<br />
di decorrenza del periodo di vuoto sanitario,<br />
così come certificato dalle autorità<br />
sanitarie;<br />
b)costo dei mangimi e dei farmaci posti<br />
sotto sequestro dall’autorità sanitaria a<br />
causa dell’insorgenza della malattia vescicolare<br />
suina e divenuti inutilizzabili al<br />
momento del dissequestro.<br />
Zona tampone o protezione<br />
Tipologie di indennizzo<br />
a)integrazione al prezzo di vendita di<br />
capi classificati come scarto o morti per<br />
sovraffollamento dovuto alle limitazioni<br />
della movimentazione<br />
b) riconoscimento del mancato reddito<br />
per fermo aziendale relativo ai giorni<br />
di franchigia in precedenza esclusi dal<br />
calcolo della liquidazione del contributo<br />
erogato in base ai precedenti provvedimenti<br />
regionali<br />
– 95 –<br />
Documenti da presentare<br />
Provvedimenti adottati dalle competenti<br />
autorità sanitarie comprovanti la data<br />
effettiva di abbattimento e la data di decorrenza<br />
del periodo di vuoto sanitario.<br />
Copia delle fatture di acquisto dei mangimi<br />
e dei farmaci<br />
Provvedimento di sequestro e di dissequestro<br />
emesso dall’autorità sanitaria<br />
Modalità di calcolo dell’indennizzo<br />
massimo concedibile<br />
n. giorni di fermo non indennizzati x UBA<br />
x Euro 1,515<br />
Importo desunto dalle fatture al netto di<br />
IVA<br />
Documenti da presentare Modalità di calcolo dell’indennizzo<br />
massimo concedibile<br />
Copia delle fatture di vendita degli animali<br />
Copia conforme del Registro di carico e<br />
scarico aziendale ufficiale<br />
Scheda/distinta di macellazione o analogo<br />
documento<br />
Eventuale certificazione del veterinario<br />
attestante lo stato di sovraffollamento<br />
Provvedimenti adottati dalle competenti<br />
autorità sanitarie recanti misure straordinarie<br />
per prevenire la diffusione della<br />
malattia vescicolare del suino in Regione<br />
Lombardia attestanti i periodi di fermo<br />
aziendale<br />
<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />
-Verifica della media di mortalità aziendale<br />
delle ultime due annate disponibili,<br />
tenendo conto di quegli eventi opportunamente<br />
documentati e accertabili che<br />
abbiano determinato mortalità anomale<br />
rispetto agli standard dell’azienda in esame.<br />
Verifica del deprezzamento /differenza<br />
di prezzo non percepita attraverso la definizione<br />
del valore commerciale teorico<br />
degli animali desumibile dalle tabelle<br />
pubblicate settimanalmente da ISMEA<br />
dei «Prezzi medi nazionali validi ai fini dei<br />
rimborsi ai sensi della legge n.218/1988».<br />
l’indennizzo liquidabile è pari alla differenza<br />
tra l’importo relativo al danno totale,<br />
comprensivo dei 30 gg di franchigia,<br />
e quanto già liquidato sulla base della<br />
DGR 5377/07. Detto importo non potrà<br />
comunque superare l’importo massimo<br />
concedibile calcolato ai sensi della medesima<br />
DGR