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BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

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Bollettino Ufficiale<br />

2.2 Zona tampone o protezione<br />

L’indennizzo consisterà:<br />

a)nell’integrazione al prezzo di vendita di capi classificati come scarto o morti per sovraffollamento dovuto alle limitazioni della<br />

movimentazione<br />

b) nel riconoscimento del danno da mancato reddito per fermo aziendale relativo ai giorni di franchigia in precedenza esclusi dal<br />

calcolo della liquidazione del contributo erogato in base ai precedenti provvedimenti regionali (XA 94/2008);<br />

c)esclusivamente per le aziende che non sono state già beneficiate dal regime di aiuti XA 191/2010, nel riconoscimento del danno<br />

da mancato reddito che l’impresa, avendo adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni<br />

previste dall’autorità sanitaria, ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a<br />

restrizioni imposte dall’autorità sanitaria. L’indennizzo sarà riconosciuto alle aziende che dimostreranno di avere avuto una diminuzione<br />

di almeno il 30% di suini svezzati per scrofa, sulla base dei criteri previsti nel successivo paragrafo 3.<br />

2.3 Zona di sorveglianza<br />

L’indennizzo da prevedere, per le aziende situate in zona precedentemente dichiarata di sorveglianza, consisterà nel riconoscimento<br />

del danno da mancato reddito/deprezzamento causato dal blocco della movimentazione dei capi verificatosi nel periodo gennaio<br />

- marzo 2008 a seguito della modifica della Decisione 2005/779/CE . Sono escluse dall’indennizzo le aziende che hanno usufruito<br />

della deroga al blocco della movimentazione prevista all’art.8 della citata Decisione 2005/779/CE.<br />

3. Procedure; Criteri di valutazione del danno economico<br />

Presentazione delle domande<br />

Le imprese che rientrano tra i beneficiari potenziali individuati nel precedente paragrafo 1 inoltrano alla competente amministrazione<br />

provinciale domanda a far tempo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento sul <strong>BURL</strong> e fino ai 25 giorni successivi.<br />

La domanda, predisposta su specifico modello di cui all’allegato 2, deve essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione<br />

richiesta pena la reiezione della domanda stessa.<br />

Nel prospetto sottostante si riporta la documentazione richiesta in base alla Zona/tipologia di danno nonché la modalità di calcolo<br />

dell’indennizzo massimo concedibile.<br />

Zona focolaio/depopolamento<br />

Tipologie di indennizzo<br />

a)mancato reddito che l’impresa ha effettivamente<br />

subito a copertura del periodo<br />

intercorrente tra la data effettiva di<br />

abbattimento (stamping out) e la data<br />

di decorrenza del periodo di vuoto sanitario,<br />

così come certificato dalle autorità<br />

sanitarie;<br />

b)costo dei mangimi e dei farmaci posti<br />

sotto sequestro dall’autorità sanitaria a<br />

causa dell’insorgenza della malattia vescicolare<br />

suina e divenuti inutilizzabili al<br />

momento del dissequestro.<br />

Zona tampone o protezione<br />

Tipologie di indennizzo<br />

a)integrazione al prezzo di vendita di<br />

capi classificati come scarto o morti per<br />

sovraffollamento dovuto alle limitazioni<br />

della movimentazione<br />

b) riconoscimento del mancato reddito<br />

per fermo aziendale relativo ai giorni<br />

di franchigia in precedenza esclusi dal<br />

calcolo della liquidazione del contributo<br />

erogato in base ai precedenti provvedimenti<br />

regionali<br />

– 95 –<br />

Documenti da presentare<br />

Provvedimenti adottati dalle competenti<br />

autorità sanitarie comprovanti la data<br />

effettiva di abbattimento e la data di decorrenza<br />

del periodo di vuoto sanitario.<br />

Copia delle fatture di acquisto dei mangimi<br />

e dei farmaci<br />

Provvedimento di sequestro e di dissequestro<br />

emesso dall’autorità sanitaria<br />

Modalità di calcolo dell’indennizzo<br />

massimo concedibile<br />

n. giorni di fermo non indennizzati x UBA<br />

x Euro 1,515<br />

Importo desunto dalle fatture al netto di<br />

IVA<br />

Documenti da presentare Modalità di calcolo dell’indennizzo<br />

massimo concedibile<br />

Copia delle fatture di vendita degli animali<br />

Copia conforme del Registro di carico e<br />

scarico aziendale ufficiale<br />

Scheda/distinta di macellazione o analogo<br />

documento<br />

Eventuale certificazione del veterinario<br />

attestante lo stato di sovraffollamento<br />

Provvedimenti adottati dalle competenti<br />

autorità sanitarie recanti misure straordinarie<br />

per prevenire la diffusione della<br />

malattia vescicolare del suino in Regione<br />

Lombardia attestanti i periodi di fermo<br />

aziendale<br />

<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />

-Verifica della media di mortalità aziendale<br />

delle ultime due annate disponibili,<br />

tenendo conto di quegli eventi opportunamente<br />

documentati e accertabili che<br />

abbiano determinato mortalità anomale<br />

rispetto agli standard dell’azienda in esame.<br />

Verifica del deprezzamento /differenza<br />

di prezzo non percepita attraverso la definizione<br />

del valore commerciale teorico<br />

degli animali desumibile dalle tabelle<br />

pubblicate settimanalmente da ISMEA<br />

dei «Prezzi medi nazionali validi ai fini dei<br />

rimborsi ai sensi della legge n.218/1988».<br />

l’indennizzo liquidabile è pari alla differenza<br />

tra l’importo relativo al danno totale,<br />

comprensivo dei 30 gg di franchigia,<br />

e quanto già liquidato sulla base della<br />

DGR 5377/07. Detto importo non potrà<br />

comunque superare l’importo massimo<br />

concedibile calcolato ai sensi della medesima<br />

DGR

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