BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bollettino Ufficiale<br />
– 43 –<br />
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati<br />
<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />
Sono assegnati 10 punti per interventi la cui superficie è localizzata per oltre il 50% in area vulnerabile<br />
da nitrati in base alla normativa vigente<br />
12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%<br />
Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente<br />
è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione<br />
di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per<br />
l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008”, e quindi:<br />
• è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio<br />
della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi<br />
(aree sterili) e dell’urbanizzato, al fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree<br />
per l’imboschimento o il rimboschimento;<br />
• è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta<br />
forestale di cui dell’art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008e dei suoi eventuali aggiornamenti<br />
nell’ambito dei PIF.<br />
12.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente<br />
La Provincia comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso.<br />
Per le domande istruite positivamente, sono indicati:<br />
• il punteggio assegnato;<br />
• l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo;<br />
• la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;<br />
• il contributo concedibile;<br />
• le modalità di comunicazione adottate per informare il richiedente della sua eventuale ammissione<br />
a finanziamento.<br />
In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause.<br />
12.3 Richieste di riesame<br />
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria<br />
(ricevibilità, ammissibilità, finanziabilità) può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il<br />
riesame 51 della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/1990. Se<br />
il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le<br />
possibilità di ricorso previste dalla legge.<br />
La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito<br />
positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di<br />
comunicazione dell’esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.<br />
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande<br />
Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per<br />
punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio<br />
entro la scadenza indicata nella seguente tabella:<br />
CRONO –<br />
PROGRAMMA<br />
Termine per invio alla Regione delle<br />
graduatorie (entro tale date devono<br />
essere terminate le istruttorie, compresi<br />
i riesami)<br />
7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo 12° periodo<br />
22 ago. 11 9 nov. 11 22 ago. 12 8 nov. 12 21 ago. 13 11 nov. 13<br />
Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro:<br />
• i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro;<br />
51 Le richieste di riesame sono regolamentare dalla l. 241/1990.