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BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

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Bollettino Ufficiale<br />

– 51 –<br />

<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />

• tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di pagamento”<br />

entro il termine massimo previsto al punto b) del paragrafo 26.2 (9 giugno). In questo caso gli<br />

OD provvedono annualmente a comunicare alla DGA l’elenco di tali domande e gli esiti dei<br />

relativi controlli effettuati.<br />

Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.<br />

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l’esito del controllo<br />

sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).<br />

22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità<br />

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell’insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno,<br />

la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e<br />

ambientali (BCAA) di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. Ce 73/09. I criteri di gestione obbligatori<br />

e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali sono<br />

stati approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni.<br />

Ogni anno sono soggette ai controlli di condizionalità almeno l’1% delle domande di pagamento<br />

dei premi di manutenzione e di mancato reddito. Il controllo riguarda l’intera l’azienda e non solamente<br />

le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi<br />

del rischio e di un fattore di rappresentatività 67 .<br />

L’aiuto relativo alla misura 221 viene ridotto o annullato in caso di mancato rispetto dei requisiti base<br />

previsti dalla condizionalità (CGO, BCAA) e anche, ai sensi dell’art. 51 del Reg. CE 1698/05, in caso di<br />

mancato rispetto dei requisiti minimi di condizionalità relativi all’uso di fertilizzanti e all’uso di prodotti<br />

fitosanitari di cui all’art. 39 par. 3 del Reg. CE 1698/05, previsti dalla misura 214 “Pagamenti agro ambientali”<br />

Le percentuali di riduzione sono applicate all’importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti<br />

dall’art. 23, del Reg. CE 73/09, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all’agricoltore oggetto di<br />

controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell’anno<br />

civile in cui è stata commessa l’infrazione rilevata, secondo quanto disposto dal Reg. 1122/2009.<br />

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione<br />

sono riportate nel “Manuale operativo per il controllo della condizionalità”.<br />

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE<br />

La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione<br />

68 , che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella.<br />

CRONO –<br />

PROGRAMMA<br />

Fine collaudi e invio<br />

elenchi liquidazione<br />

(salvo proroghe)<br />

4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo<br />

10°<br />

periodo<br />

11°<br />

periodo<br />

12°<br />

periodo<br />

1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 12 1 ott. 12 1 ott. 13 1 ott. 13 1 ott. 14 1 ott. 14<br />

I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione e mancato reddito, non estratte nel campione<br />

per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a<br />

termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco.<br />

In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione<br />

per il controllo in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso.<br />

In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio<br />

spettante, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell’anticipo deve essere la<br />

stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.<br />

Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel<br />

campione solo dopo l’inizio dell’ultimo controllo in loco.<br />

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il<br />

controllo in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso.<br />

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti<br />

dagli OD, devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15<br />

novembre.<br />

67 cfr. Parte II del “Manuale OPR”<br />

68 In base a quanto previsto dal “Manuale” O.P.R.

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