29.05.2013 Views

BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />

– 38 – Bollettino Ufficiale<br />

specificando quali;<br />

7. per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, attestato di certificazione<br />

forestale con relativo codice 34 ;<br />

8. per le persone di diritto pubblico, l’atto di impegno relativo al cofinanziamento dell’intera parte<br />

non finanziata dalla Regione e relativo all’effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare<br />

nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti 35 .<br />

I dati indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione<br />

sostitutiva dell’atto di notorietà” 36 .<br />

I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica<br />

durante i primi cinque anni di vita dell’impianto/imboschimento sono:<br />

• i dottori forestali e i dottori agronomi;<br />

• i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare<br />

in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di<br />

qualsiasi superficie.<br />

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l’assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico,<br />

da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile,<br />

in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.<br />

11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000<br />

Qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o in siti natura 2000, i relativi enti gestori<br />

esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di<br />

progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).<br />

Il parere di compatibilità ha come oggetto:<br />

• le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000”<br />

(Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);<br />

• le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali<br />

da utilizzare.<br />

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l’ente gestore non comunichi il<br />

diniego entro il termini sopra indicati: la provincia proseguirà l’istruttoria tenendo conto di eventuali<br />

pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.<br />

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile<br />

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1<br />

(copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica)<br />

del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei<br />

controlli in loco per le misure connesse a investimenti, approvato con Dduo n. 4844 del 15/05/2009 .<br />

L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni<br />

dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti<br />

riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o<br />

relazione tecnica) del paragrafo 11.4.<br />

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo<br />

che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata 37 . In caso di inottemperanza<br />

si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.<br />

11.4.3 Errori palesi<br />

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con<br />

le modalità previste dalle “Linee guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg.<br />

(CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006” 38<br />

34 L’attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere presentato entro il termine<br />

ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2).<br />

35 Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria<br />

36 Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47<br />

37 La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante<br />

38 Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27/10/2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!