BURL n.27 Serie Ordinaria dell'8 luglio 2011 - Semplificazione e ...
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<strong>Serie</strong> <strong>Ordinaria</strong> n. 27 - Venerdì 08 <strong>luglio</strong> <strong>2011</strong><br />
– 38 – Bollettino Ufficiale<br />
specificando quali;<br />
7. per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, attestato di certificazione<br />
forestale con relativo codice 34 ;<br />
8. per le persone di diritto pubblico, l’atto di impegno relativo al cofinanziamento dell’intera parte<br />
non finanziata dalla Regione e relativo all’effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare<br />
nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti 35 .<br />
I dati indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione<br />
sostitutiva dell’atto di notorietà” 36 .<br />
I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica<br />
durante i primi cinque anni di vita dell’impianto/imboschimento sono:<br />
• i dottori forestali e i dottori agronomi;<br />
• i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare<br />
in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di<br />
qualsiasi superficie.<br />
Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l’assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico,<br />
da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile,<br />
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.<br />
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000<br />
Qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o in siti natura 2000, i relativi enti gestori<br />
esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di<br />
progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).<br />
Il parere di compatibilità ha come oggetto:<br />
• le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000”<br />
(Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);<br />
• le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali<br />
da utilizzare.<br />
In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l’ente gestore non comunichi il<br />
diniego entro il termini sopra indicati: la provincia proseguirà l’istruttoria tenendo conto di eventuali<br />
pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.<br />
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile<br />
Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1<br />
(copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica)<br />
del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei<br />
controlli in loco per le misure connesse a investimenti, approvato con Dduo n. 4844 del 15/05/2009 .<br />
L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni<br />
dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti<br />
riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o<br />
relazione tecnica) del paragrafo 11.4.<br />
La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo<br />
che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata 37 . In caso di inottemperanza<br />
si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.<br />
11.4.3 Errori palesi<br />
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con<br />
le modalità previste dalle “Linee guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg.<br />
(CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006” 38<br />
34 L’attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere presentato entro il termine<br />
ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2).<br />
35 Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria<br />
36 Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47<br />
37 La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante<br />
38 Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27/10/2009