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agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel

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Agis impaginato 11-09-2008 8:03 Pagina 17<br />

Art. 10 – PERSONALE ADDETTO AI TURNI<br />

Il <strong>per</strong>sonale assunto con lo specifico compito <strong>di</strong> sostituire altri lavoratori nei turni settimanali<br />

<strong>di</strong> riposo avrà <strong>di</strong>ritto al trattamento economico e normativo stabilito <strong>per</strong> il livello al quale appartengono<br />

i lavoratori sostituiti.<br />

A tale <strong>per</strong>sonale il trattamento <strong>di</strong> fine rapporto, la tre<strong>di</strong>cesima mensilità o la gratifica natalizia,<br />

il premio annuale aggiuntivo della tre<strong>di</strong>cesima mensilità o della gratifica natalizia e l’indennità<br />

sostitutiva delle ferie potranno essere corrisposti, anziché alle rispettive scadenze,<br />

me<strong>di</strong>ante una maggiorazione del 32% delle retribuzioni giornaliere da tenersi <strong>di</strong>stinta dalle<br />

retribuzioni stesse.<br />

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO<br />

Flessibilità degli orari <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong><br />

Premesso che la durata dell’orario normale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> è <strong>di</strong>sciplinata dalle norme <strong>di</strong> legge, <strong>per</strong><br />

far fronte alle variazioni dell’attività e nell’intento <strong>di</strong> realizzare obiettivi <strong>di</strong> maggior produttività<br />

aziendale e <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere<br />

adottati avuto riguardo alle previsioni <strong>di</strong> cui all’art.13 dalla legge 196/1997 e <strong>di</strong> cui all’art. 3 del<br />

d. lgs. 8-4-2003 n. 66 sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> <strong>per</strong> <strong>per</strong>io<strong>di</strong> plurisettimanali,<br />

comunque non su<strong>per</strong>iori all’anno, preferibilmente articolati nel <strong>per</strong>iodo 1° settembre 31 agosto<br />

intendendosi <strong>per</strong> tali sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> che comportano settimane<br />

lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia <strong>per</strong> tutta<br />

l’azienda, che <strong>per</strong> reparti, uffici, aree <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, gruppi <strong>di</strong> lavoratori, specifiche mansioni e singoli<br />

lavoratori, fermo restando il mantenimento della me<strong>di</strong>a delle 40 ore settimanali ed il non<br />

su<strong>per</strong>amento delle 48 ore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> <strong>per</strong> singola settimana.<br />

I lavoratori interessati <strong>per</strong>cepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale<br />

sia nei <strong>per</strong>io<strong>di</strong> <strong>di</strong> su<strong>per</strong>amento che in quelli <strong>di</strong> riduzione dell’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> contrattuale.<br />

L’adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo<br />

utile in sede <strong>di</strong> esame tra <strong>di</strong>rezioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione,<br />

ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali.<br />

In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in<br />

tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell’ANEC e dell’ANEM<br />

e della SLCCGIL, FISTELCISL e UILCOMUIL, le <strong>di</strong>rezioni aziendali ed i lavoratori.<br />

Resta inteso che, qualora a seguito <strong>di</strong> verifica da effettuarsi alla scadenza del <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> riferimento,<br />

come definito ai sensi del 1° comma del presente articolo, risulti a favore del 1avoratore<br />

una eccedenza <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> prestate rispetto all’orario definito, l’azienda procederà, entro<br />

30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario<br />

delle ore eccedenti, salvo <strong>di</strong>verse intese intervenute tra le parti.<br />

Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo<br />

Le parti convengono sull’opportunità <strong>di</strong> <strong>per</strong>seguire il consolidamento e lo sviluppo delle<br />

strutture aziendali e, conseguentemente, dell’occupazione attraverso la migliore organizzazio-<br />

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