agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel
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Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 31<br />
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l’ammontare del premio annuale<br />
sarà ridotto in proporzione al minor orario <strong>di</strong> servizio prestato.<br />
Art. 22 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ<br />
I lavoratori assunti a partire dal 6 <strong>di</strong>cembre 1980 <strong>per</strong> l’anzianità <strong>di</strong> servizio maturata dopo il<br />
21° anno <strong>di</strong> età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi <strong>per</strong> tale il complesso<br />
industriale facente capo alla stessa società) e nel medesimo livello <strong>di</strong> appartenenza, avranno<br />
<strong>di</strong>ritto, in<strong>di</strong>pendentemente da qualsiasi aumento <strong>di</strong> merito, ad una maggiorazione biennale<br />
della retribuzione <strong>per</strong> 5 bienni nella misura fissa <strong>di</strong> € 3,62 più un importo del 5% calcolato sul<br />
solo minimo tabellare <strong>di</strong> retribuzione del livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Per i lavoratori <strong>di</strong>pendenti da esercizi ad attività saltuaria o il cui rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sia costituito<br />
<strong>per</strong> prestazioni <strong>di</strong> durata inferiore ai 5 giorni settimanali, ai fini della maturazione del <strong>di</strong>ritto<br />
alle maggiorazioni biennali, si terrà conto, anziché dell’anzianità <strong>di</strong> servizio, dell’anzianità <strong>di</strong><br />
appartenenza all’azienda in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> un unico rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>. In tale ipotesi, <strong>per</strong>altro,<br />
la maggiorazione biennale della retribuzione è stabilita nella misura fissa <strong>di</strong> € 2,89 più un<br />
importo del 4% calcolato su1 solo minimo tabellare <strong>di</strong> retribuzione del livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese imme<strong>di</strong>atamente successivo<br />
a quello in cui si compie il biennio <strong>di</strong> anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite<br />
da precedenti o successivi aumenti <strong>di</strong> merito nè i futuri aumenti <strong>di</strong> merito potranno essere<br />
assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare.<br />
Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi <strong>per</strong> lo stesso titolo.<br />
Le maggiorazioni <strong>per</strong>centuali biennali già maturate devono essere ricalcolate <strong>per</strong>centualmente<br />
sui minimi tabellari <strong>di</strong> retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.<br />
Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell’impiegato a livello su<strong>per</strong>iore, la cifra corrispondente alle maggiorazioni<br />
biennali già maturate sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione,<br />
e l’anzianità ai fini delle maggiorazioni biennali nonché il numero <strong>di</strong> esse decorreranno<br />
nuovamente a partire dal giorno <strong>di</strong> assegnazione al nuovo livello. Comunque la retribuzione <strong>di</strong><br />
fatto (compreso l’importo delle eventuali maggiorazioni biennali già maturate) resterà invariata<br />
qualora risulti pari o su<strong>per</strong>iore al minimo del nuovo livello, maggiorato del riporto del 50% delle<br />
maggiorazioni biennali già maturate.<br />
Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell’o<strong>per</strong>aio a livello su<strong>per</strong>iore, le maggiorazioni biennali già maturate<br />
saranno ricalcolate <strong>per</strong>centualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Fermo restando il<br />
numero massimo <strong>di</strong> maggiorazioni biennali della retribuzione, l’anzianità maturata dopo l’ultima<br />
maggiorazione biennale nel livello <strong>di</strong> provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione<br />
della successiva maggiorazione biennale nel nuovo livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Dichiarazione a verbale<br />
Gli importi <strong>di</strong> € 3,62 e <strong>di</strong> € 2,89 <strong>di</strong> cui al 1° e 2° comma del presente articolo saranno proporzionalmente<br />
ridotti <strong>per</strong> i lavoratori che effettuano un orario normale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> inferiore a quello<br />
contrattuale.<br />
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