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agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel

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Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 31<br />

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l’ammontare del premio annuale<br />

sarà ridotto in proporzione al minor orario <strong>di</strong> servizio prestato.<br />

Art. 22 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ<br />

I lavoratori assunti a partire dal 6 <strong>di</strong>cembre 1980 <strong>per</strong> l’anzianità <strong>di</strong> servizio maturata dopo il<br />

21° anno <strong>di</strong> età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi <strong>per</strong> tale il complesso<br />

industriale facente capo alla stessa società) e nel medesimo livello <strong>di</strong> appartenenza, avranno<br />

<strong>di</strong>ritto, in<strong>di</strong>pendentemente da qualsiasi aumento <strong>di</strong> merito, ad una maggiorazione biennale<br />

della retribuzione <strong>per</strong> 5 bienni nella misura fissa <strong>di</strong> € 3,62 più un importo del 5% calcolato sul<br />

solo minimo tabellare <strong>di</strong> retribuzione del livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Per i lavoratori <strong>di</strong>pendenti da esercizi ad attività saltuaria o il cui rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sia costituito<br />

<strong>per</strong> prestazioni <strong>di</strong> durata inferiore ai 5 giorni settimanali, ai fini della maturazione del <strong>di</strong>ritto<br />

alle maggiorazioni biennali, si terrà conto, anziché dell’anzianità <strong>di</strong> servizio, dell’anzianità <strong>di</strong><br />

appartenenza all’azienda in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> un unico rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>. In tale ipotesi, <strong>per</strong>altro,<br />

la maggiorazione biennale della retribuzione è stabilita nella misura fissa <strong>di</strong> € 2,89 più un<br />

importo del 4% calcolato su1 solo minimo tabellare <strong>di</strong> retribuzione del livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese imme<strong>di</strong>atamente successivo<br />

a quello in cui si compie il biennio <strong>di</strong> anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite<br />

da precedenti o successivi aumenti <strong>di</strong> merito nè i futuri aumenti <strong>di</strong> merito potranno essere<br />

assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare.<br />

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi <strong>per</strong> lo stesso titolo.<br />

Le maggiorazioni <strong>per</strong>centuali biennali già maturate devono essere ricalcolate <strong>per</strong>centualmente<br />

sui minimi tabellari <strong>di</strong> retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.<br />

Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell’impiegato a livello su<strong>per</strong>iore, la cifra corrispondente alle maggiorazioni<br />

biennali già maturate sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione,<br />

e l’anzianità ai fini delle maggiorazioni biennali nonché il numero <strong>di</strong> esse decorreranno<br />

nuovamente a partire dal giorno <strong>di</strong> assegnazione al nuovo livello. Comunque la retribuzione <strong>di</strong><br />

fatto (compreso l’importo delle eventuali maggiorazioni biennali già maturate) resterà invariata<br />

qualora risulti pari o su<strong>per</strong>iore al minimo del nuovo livello, maggiorato del riporto del 50% delle<br />

maggiorazioni biennali già maturate.<br />

Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell’o<strong>per</strong>aio a livello su<strong>per</strong>iore, le maggiorazioni biennali già maturate<br />

saranno ricalcolate <strong>per</strong>centualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Fermo restando il<br />

numero massimo <strong>di</strong> maggiorazioni biennali della retribuzione, l’anzianità maturata dopo l’ultima<br />

maggiorazione biennale nel livello <strong>di</strong> provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione<br />

della successiva maggiorazione biennale nel nuovo livello <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Dichiarazione a verbale<br />

Gli importi <strong>di</strong> € 3,62 e <strong>di</strong> € 2,89 <strong>di</strong> cui al 1° e 2° comma del presente articolo saranno proporzionalmente<br />

ridotti <strong>per</strong> i lavoratori che effettuano un orario normale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> inferiore a quello<br />

contrattuale.<br />

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