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agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel

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Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 59<br />

Art. 57 – PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO<br />

A QUELLA DI IMPIEGATO<br />

In caso <strong>di</strong> passaggio dell’o<strong>per</strong>aio nella stessa azienda alla qualifica impiegatizia, questi avrà<br />

<strong>di</strong>ritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso <strong>di</strong> licenziamento, con il riconoscimento<br />

inoltre, ai fini delle ferie, del trattamento <strong>di</strong> malattia, degli scatti <strong>di</strong> anzianità e del preavviso,<br />

dell’anzianità maturata come o<strong>per</strong>aio.<br />

In caso <strong>di</strong> passaggio dalla qualifica <strong>di</strong> o<strong>per</strong>aio a quella <strong>di</strong> impiegato l’interessato manterrà la<br />

retribuzione <strong>di</strong> fatto goduta qualora risulti su<strong>per</strong>iore a quella della qualifica impiegatizia cui viene<br />

assegnato.<br />

Art. 58 – PASSAGGIO DI LIVELLO<br />

Il datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, all’atto del passaggio <strong>di</strong> livello, comunicherà con lettera all’impiegato il<br />

livello al quale è stato assegnato e, in modo sommario, le mansioni alle quali dovrà attendere.<br />

Comunicherà inoltre all’impiegato il trattamento economico assegnatogli, sud<strong>di</strong>viso nei suoi<br />

vari elementi costitutivi.<br />

Art. 59 – ORARIO DI LAVORO<br />

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata me<strong>di</strong>a dell’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> deve<br />

essere calcolata con riferimento ad un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> 9 mesi. In caso <strong>di</strong> particolari esigenze organizzative<br />

la <strong>di</strong>rezione aziendale e la RSU o, in mancanza <strong>di</strong> quest’ultima, le strutture territoriali<br />

delle OOSS firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto <strong>per</strong>iodo fino a 12 mesi. Resta<br />

inteso che <strong>per</strong> i rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> a tempo determinato <strong>di</strong> durata inferiore a 9 mesi la durata<br />

me<strong>di</strong>a dell’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto <strong>di</strong><br />

<strong>lavoro</strong>. Le parti si danno atto che le previsioni <strong>di</strong> cui sopra non comportano variazione alcuna<br />

del trattamento concernente le maggiorazioni <strong>per</strong> il <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario spettante ai lavoratori<br />

né della collocazione temporale del relativo pagamento.<br />

In riferimento all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso <strong>di</strong> particolari esigenze<br />

organizzative il riposo giornaliero <strong>di</strong> 11 ore può essere fruito frazionatamente. Alla <strong>di</strong>rezione<br />

aziendale ed alla RSU e, in mancanza <strong>di</strong> quest’ultima, alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie<br />

del CCNL compete la definizione delle modalità <strong>di</strong> fruizione frazionata del riposo giornaliero.<br />

Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività lavorativa non consentissero <strong>di</strong> assicurare<br />

<strong>per</strong> intero la fruizione delle 11 ore <strong>di</strong> riposo giornaliero, la <strong>di</strong>rezione aziendale e la RSU e, in<br />

mancanza <strong>di</strong> quest’ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL concorderanno<br />

le modalità <strong>di</strong> riposo compensativo <strong>di</strong> cui all’art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.<br />

Il ricorso al <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art.5 comma 3 del d.lgs.<br />

66/2003, in caso <strong>di</strong> eccezionali esigenze tecnico-produttive e <strong>di</strong> impossibilità <strong>di</strong> fronteggiarle<br />

attraverso l’assunzione <strong>di</strong> altri lavoratori, in caso <strong>di</strong> forza maggiore e nei casi in cui la mancata<br />

esecuzione <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario possa dar luogo ad un <strong>per</strong>icolo grave ed<br />

imme<strong>di</strong>ato ovvero ad un danno alle <strong>per</strong>sone o all’attività lavorativa. La <strong>di</strong>rezione aziendale e la<br />

RSU e, in mancanza <strong>di</strong> quest’ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL<br />

possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori <strong>di</strong> riposi compensativi in alternativa o in<br />

aggiunta alle maggiorazioni retributive <strong>per</strong> <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario. In tal caso le prestazioni straor-<br />

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