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agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel

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Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 29<br />

Art. 17 – RIPOSO SETTIMANALE<br />

Ai lavoratori spetta una giornata <strong>di</strong> riposo settimanale.<br />

Il riposo può essere fissato in giorno <strong>di</strong>verso dalla domenica in base a turni <strong>di</strong> servizio stabiliti<br />

dalla <strong>di</strong>rezione possibilmente all’inizio <strong>di</strong> ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita<br />

tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni <strong>di</strong> servizio dovranno essere organizzati in<br />

modo da assicurare ai lavoratori nell’ambito dell’anno la coincidenza <strong>di</strong> 9 giornate <strong>di</strong> riposo settimanale<br />

con la domenica o con una delle festività in<strong>di</strong>cate negli articoli 53 e 61.<br />

Il giorno <strong>di</strong> riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.<br />

In caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione dei turni <strong>di</strong> riposo il lavoratore dovrà essere informato della mo<strong>di</strong>ficazione<br />

stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato <strong>per</strong> il riposo.<br />

Art. 18 – LAVORO DOMENICALE<br />

In riferimento a quanto previsto dall’art.5 della legge 22 febbraio 1934 n.370 circa la legittimità<br />

del go<strong>di</strong>mento del riposo settimanale in giornata <strong>di</strong>versa dalla domenica nelle attività <strong>per</strong><br />

le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità, quali appunto quelle delle imprese <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> sale cinematografiche, le parti confermano<br />

e riba<strong>di</strong>scono che la specifica connotazione strutturale dell’attività svolta da tali imprese<br />

richiede necessariamente l’impiego <strong>di</strong> tutti i lavoratori in tutte le giornate <strong>di</strong> domenica.<br />

Confermano <strong>per</strong>tanto che, in sede <strong>di</strong> definizione dei contratti collettivi <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> succedutisi<br />

nel tempo, lo svolgimento del <strong>lavoro</strong> domenicale nell’ambito degli esercizi cinematografici è<br />

stato sempre tenuto presente ed adeguatamente valutato, quale presupposto, nella regolamentazione<br />

contrattuale nei suoi aspetti economici e normativi.<br />

Nel darsi atto <strong>di</strong> quanto sopra, le parti convengono, <strong>per</strong>altro, <strong>di</strong> enucleare dal complesso dei<br />

trattamenti economici e normativi nel quale è stato finora conglobato quanto riferibile al <strong>lavoro</strong><br />

domenicale, conferendo ad esso autonoma connotazione.<br />

A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9 maggio 1990 <strong>per</strong> ciascuna ora <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> effettivamente<br />

prestata in giornata <strong>di</strong> domenica, salvo che la domenica coincida con una delle ricorrenze<br />

<strong>di</strong> cui al 2° ed al 9° comma dell’art. 53, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al<br />

10% della quota oraria del minimo tabellare <strong>nazionale</strong> e dell’indennità <strong>di</strong> contingenza.<br />

In relazione alla consensuale definizione <strong>di</strong> cui sopra la SLCCGIL, la FISTELCISL e la UIL-<br />

COMUIL confermano che la materia relativa al <strong>lavoro</strong> domenicale non formerà oggetto <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione<br />

ad alcun livello.<br />

Art. 19 – FERIE<br />

Il lavoratore ha <strong>di</strong>ritto <strong>per</strong> ogni anno <strong>di</strong> anzianità <strong>di</strong> servizio presso l’azienda ad un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong><br />

ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 28 giorni <strong>di</strong> calendario.<br />

In caso <strong>di</strong> licenziamento comunque avvenuto o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni, al lavoratore, qualora abbia<br />

maturato il <strong>di</strong>ritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il<br />

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