agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel
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Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 29<br />
Art. 17 – RIPOSO SETTIMANALE<br />
Ai lavoratori spetta una giornata <strong>di</strong> riposo settimanale.<br />
Il riposo può essere fissato in giorno <strong>di</strong>verso dalla domenica in base a turni <strong>di</strong> servizio stabiliti<br />
dalla <strong>di</strong>rezione possibilmente all’inizio <strong>di</strong> ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita<br />
tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni <strong>di</strong> servizio dovranno essere organizzati in<br />
modo da assicurare ai lavoratori nell’ambito dell’anno la coincidenza <strong>di</strong> 9 giornate <strong>di</strong> riposo settimanale<br />
con la domenica o con una delle festività in<strong>di</strong>cate negli articoli 53 e 61.<br />
Il giorno <strong>di</strong> riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.<br />
In caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione dei turni <strong>di</strong> riposo il lavoratore dovrà essere informato della mo<strong>di</strong>ficazione<br />
stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato <strong>per</strong> il riposo.<br />
Art. 18 – LAVORO DOMENICALE<br />
In riferimento a quanto previsto dall’art.5 della legge 22 febbraio 1934 n.370 circa la legittimità<br />
del go<strong>di</strong>mento del riposo settimanale in giornata <strong>di</strong>versa dalla domenica nelle attività <strong>per</strong><br />
le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni <strong>di</strong> pubblica<br />
utilità, quali appunto quelle delle imprese <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> sale cinematografiche, le parti confermano<br />
e riba<strong>di</strong>scono che la specifica connotazione strutturale dell’attività svolta da tali imprese<br />
richiede necessariamente l’impiego <strong>di</strong> tutti i lavoratori in tutte le giornate <strong>di</strong> domenica.<br />
Confermano <strong>per</strong>tanto che, in sede <strong>di</strong> definizione dei contratti collettivi <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> succedutisi<br />
nel tempo, lo svolgimento del <strong>lavoro</strong> domenicale nell’ambito degli esercizi cinematografici è<br />
stato sempre tenuto presente ed adeguatamente valutato, quale presupposto, nella regolamentazione<br />
contrattuale nei suoi aspetti economici e normativi.<br />
Nel darsi atto <strong>di</strong> quanto sopra, le parti convengono, <strong>per</strong>altro, <strong>di</strong> enucleare dal complesso dei<br />
trattamenti economici e normativi nel quale è stato finora conglobato quanto riferibile al <strong>lavoro</strong><br />
domenicale, conferendo ad esso autonoma connotazione.<br />
A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9 maggio 1990 <strong>per</strong> ciascuna ora <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> effettivamente<br />
prestata in giornata <strong>di</strong> domenica, salvo che la domenica coincida con una delle ricorrenze<br />
<strong>di</strong> cui al 2° ed al 9° comma dell’art. 53, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al<br />
10% della quota oraria del minimo tabellare <strong>nazionale</strong> e dell’indennità <strong>di</strong> contingenza.<br />
In relazione alla consensuale definizione <strong>di</strong> cui sopra la SLCCGIL, la FISTELCISL e la UIL-<br />
COMUIL confermano che la materia relativa al <strong>lavoro</strong> domenicale non formerà oggetto <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione<br />
ad alcun livello.<br />
Art. 19 – FERIE<br />
Il lavoratore ha <strong>di</strong>ritto <strong>per</strong> ogni anno <strong>di</strong> anzianità <strong>di</strong> servizio presso l’azienda ad un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong><br />
ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 28 giorni <strong>di</strong> calendario.<br />
In caso <strong>di</strong> licenziamento comunque avvenuto o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni, al lavoratore, qualora abbia<br />
maturato il <strong>di</strong>ritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il<br />
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