agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel
agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel
agis contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ... - Cnel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Agis impaginato 11-09-2008 8:04 Pagina 34<br />
Art. 25 – DIVISE<br />
L’azienda che ritenga <strong>di</strong> fare indossare al <strong>per</strong>sonale una <strong>di</strong>visa dovrà fornirla a sue spese.<br />
Al <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong> pulizia l’azienda fornirà i necessari indumenti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />
Art. 26 – MISSIONI TEMPORANEE<br />
Al lavoratore in missione <strong>per</strong> esigenze <strong>di</strong> servizio, oltre alle spese <strong>di</strong> viaggio, sarà corrisposta<br />
una <strong>di</strong>aria giornaliera da determinarsi d’accordo fra le parti.<br />
Art. 27 – PERMESSI<br />
Al lavoratore che ne faccia richiesta l’azienda può accordare brevi conge<strong>di</strong>, <strong>per</strong> giustificati<br />
motivi, con facoltà <strong>di</strong> non corrispondere la retribuzione.<br />
Tali <strong>per</strong>messi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere computati in conto dell’annuale<br />
<strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> ferie.<br />
Al lavoratore saranno concessi tre giorni <strong>di</strong> <strong>per</strong>messo retribuito in caso <strong>di</strong> gravissimo lutto <strong>di</strong><br />
famiglia.<br />
Art. 28 – SERVIZIO MILITARE<br />
Per il trattamento dei lavoratori durante il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> chiamata e <strong>di</strong> richiamo alle armi si applicano<br />
le norme <strong>di</strong> legge e gli accor<strong>di</strong> a carattere generale vigenti in materia.<br />
Art. 29 – ASSENZE<br />
Salvo giustificato motivo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento, tutte le assenze dovranno essere comunicate e<br />
giustificate con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne e comunque in tempo utile <strong>per</strong> consentire il regolare<br />
svolgimento delle programmazioni.<br />
Art. 30 – DOVERI DEL LAVORATORE<br />
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle<br />
mansioni affidategli e, in particolare:<br />
1) rispettare l’orario <strong>di</strong> servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda <strong>per</strong> il controllo<br />
delle presenze;<br />
2) de<strong>di</strong>care attività assidua e <strong>di</strong>ligente al <strong>di</strong>sbrigo delle mansioni assegnategli osservando le<br />
<strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>contratto</strong>, nonché le istruzioni impartite dai su<strong>per</strong>iori;<br />
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre profitto con danno<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda nè svolgere attività<br />
contraria agli interessi dell’azienda. Non abusare, in forma <strong>di</strong> concorrenza sleale, dopo risolto<br />
il rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> delle notizie attinte durante il servizio;<br />
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.<br />
34