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Regolamento edilizio - Comune di San Prisco

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al D.M. 2.4.68 n° 1444, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a <strong>di</strong>scipline<br />

espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico -<br />

archeologiche, storico - artistiche, storico - architettoniche, o storico - testimoniali ;<br />

b) gli immobili interessati siano oggetto <strong>di</strong> prescrizioni <strong>di</strong> strumenti urbanistici vigenti e/o <strong>di</strong><br />

programmazione, imme<strong>di</strong>atamente operative e le trasformazioni programmate non siano in<br />

contrasto con tali prescrizioni .<br />

La denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> cui al comma 1 è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà fissato<br />

in anni tre, con obbligo per l’interessato <strong>di</strong> comunicare al Dirigente dell'U.T.C. la data <strong>di</strong><br />

ultimazione dei lavori.<br />

La esecuzione delle opere, per le quali si esercita la facoltà <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività ai sensi<br />

del comma 1, è subor<strong>di</strong>nata alla medesima <strong>di</strong>sciplina definita dalle norme per le corrispondenti<br />

opere eseguite su rilascio <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire.<br />

Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve<br />

presentare la denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma <strong>di</strong> un<br />

tecnico abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali e documentazione previsti dall’Ufficio<br />

Tecnico Comunale, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici<br />

approvati e/o adottati ed al regolamento <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> vigente, nonché il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza<br />

e <strong>di</strong> quelle igienico sanitarie. La D.I.A. sarà accettata allegando l’avvenuto versamento dei relativi<br />

<strong>di</strong>ritti per istruttoria e<strong>di</strong>lizia. Il progettista abilitato deve emettere inoltre il certificato <strong>di</strong> collaudo<br />

finale che attesti la conformità dell’ opera eseguita rispetto al progetto presentato.<br />

Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale<br />

conseguente alle opere realizzate ovvero <strong>di</strong>chiarazione che le stesse non hanno comportato<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni del classamento.<br />

Il progettista assume la qualità <strong>di</strong> persona esercente un servizio <strong>di</strong> pubblica necessità ai sensi degli<br />

artt. 359 e 481 del C.P. . In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione non veritiera nella relazione <strong>di</strong> cui al comma 5 ,<br />

la amministrazione ne dà comunicazione al competente Or<strong>di</strong>ne professionale per la irrogazione<br />

delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

La esecuzione delle opere in assenza o in <strong>di</strong>fformità della denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> cui al<br />

comma 1, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale<br />

dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non<br />

inferiore ad € 516,00. In caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività effettuata quando le opere sono già in<br />

corso <strong>di</strong> esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia <strong>di</strong> inizio<br />

delle attività non comporta la applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 20 della legge 47/85. E’<br />

fatta salva l’applicazione dell’art. 2 del C.P. per le opere e gli interventi anteriori alla data <strong>di</strong> entrata<br />

in vigore della presente <strong>di</strong>sposizione.<br />

Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1 , ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del<br />

titolo abilitante alla effettuazione delle opere tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle<br />

denuncie <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività dalle quali risultino le date <strong>di</strong> ricevimento delle denuncie stesse ,<br />

nonché l’elenco <strong>di</strong> quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le<br />

attestazioni dei professionisti.<br />

Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1 il Dirigente dell'U.T.C., ove entro il termine in<strong>di</strong>cato al comma 5 sia<br />

riscontrata l’assenza <strong>di</strong> una o più delle con<strong>di</strong>zioni stabilite, notifica agli interessati l’or<strong>di</strong>ne motivato<br />

<strong>di</strong> non effettuare le previste trasformazioni; nei casi <strong>di</strong> false attestazioni dei professionisti abilitati ,<br />

ne dà contestuale notizia alla autorità giu<strong>di</strong>ziaria ed al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza. Gli<br />

aventi titolo hanno facoltà <strong>di</strong> inoltrare una nuova denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività qualora le stabilite<br />

con<strong>di</strong>zioni siano sod<strong>di</strong>sfabili me<strong>di</strong>ante mo<strong>di</strong>ficazione o integrazione dei progetti <strong>di</strong> trasformazione,<br />

ovvero me<strong>di</strong>ante autorizzazioni, nulla-osta, pareri assensi comunque denominati, oppure, in ogni<br />

caso, <strong>di</strong> presentare richiesta <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

Art. 29<br />

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E RELATIVO PROCEDIMENTO<br />

La comunicazione <strong>di</strong> cui al precedente Art. 27 deve contenere ogni dato, o elemento utile ad una<br />

esatta cognizione delle opere da eseguirsi e, <strong>di</strong> norma, sarà corredata da fotografie, schizzi e<br />

<strong>di</strong>segni.

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