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Regolamento edilizio - Comune di San Prisco

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I sovrastanti locali abitabili non devono comunicare <strong>di</strong>rettamente con i locali cantinati suddetti. Le<br />

murature e i solai dei locali abitati devono essere rivestiti all’intradosso da una membrana ben<br />

sigillata <strong>di</strong> isolamento rispetto ai locali fonte <strong>di</strong> rischio.<br />

CAPITOLO XII<br />

ABITAZIONE E ATTREZZATURE RURALI<br />

Art. 105<br />

NORME EDILIZIE<br />

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da<br />

evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite <strong>di</strong> regola nelle zone più<br />

elevate del terreno ed in luogo asciutto.<br />

Il pavimento <strong>di</strong> pianterreno ,destinato ad uso abitazione , deve essere sopraelevato <strong>di</strong> almeno m<br />

0,30 , rispetto al piano <strong>di</strong> campagna o a quello <strong>di</strong> cortile.<br />

Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata <strong>di</strong> larghezza non<br />

inferiore a m. 1,20.<br />

Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aia, dei cortili ed orti a<strong>di</strong>acenti alle<br />

abitazioni devono essere sistemate in medo che le acque meteoriche possano rapidamente<br />

defluire, evitando ogni ristagno.<br />

I piani seminterrati non possono essere destinati ad uso abitativo. I locali abitabili e gli accessori<br />

devono avere le caratteristiche stabilite dai precedenti articoli specifici .<br />

Art. 106<br />

CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITÀ DELLE ABITAZIONI RURALI ESISTENTI<br />

In caso <strong>di</strong> ristrutturazione o manutenzione straor<strong>di</strong>naria delle costruzioni rurali esistenti, devono<br />

essere, per quanto possibile, rispettare le prescrizioni previste per le nuove abitazioni del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>. Nel caso <strong>di</strong> potenzialità e<strong>di</strong>ficatoria satura, sono consentiti aumenti volumetrici non<br />

superiori al 10% <strong>di</strong> quello preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche <strong>di</strong> fabbricati sempre<br />

che utilizzati <strong>di</strong>rettamente per la conduzione del fondo.<br />

Le abitazioni rurali esistenti, devono, comunque, rispettare le seguenti con<strong>di</strong>zioni minime <strong>di</strong><br />

abitabilità:<br />

1) intorno alla casa deve essere costruito in un marciapiede della larghezza minima <strong>di</strong> m. 1,00<br />

costruito in gres o cotto, in battuto <strong>di</strong> cemento o in materiali equivalenti;<br />

2) l'allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato, me<strong>di</strong>ante cunetta impermeabile, e<br />

per le acque nere e luride , secondo quanto stabilito della legislazione vigente;<br />

3) sono proibiti i solai senza opportuna protezione al calpestio:<br />

essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento <strong>di</strong> laterizio pressato o in<br />

marmette o comunque <strong>di</strong> altro materiale idoneo;<br />

4) devono essere abolite le stalle e i ricoveri <strong>di</strong> bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali,<br />

opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini, ecc.;<br />

5) sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione si deve realizzare un vespaio o<br />

camera d'aria, con riempimento <strong>di</strong> ghiaia e scorie, dello spessore minimo <strong>di</strong> cm. 20 e soprastante<br />

strato impermeabilizzante. Tale vespaio può anche essere realizzato al <strong>di</strong> sopra dell'attuale<br />

pavimento, purché l'altezza del locale non risulti inferiore a m. 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra<br />

battuta o fessurati al punto tale da non poter provvedere ad una accurata pulizia:<br />

6) per quanto ottiene le caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature,<br />

ecc.), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione, devono essere rispettate le<br />

prescrizioni stabilite per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione.<br />

Art. 107<br />

ISPEZIONI DELL'AUTORITA' SANITARIA<br />

Il Dirigente dell'U.T.C. può far compiere dal competente Servizio della ASL, o dai tecnici comunali,<br />

ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine , condotti e fognature, stalle, concimaie,<br />

sistemi <strong>di</strong> approvvigionamento idrico, ecc., al fine <strong>di</strong> constatarne la rispondenza alle norme del<br />

presente <strong>Regolamento</strong>.

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