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Regolamento edilizio - Comune di San Prisco

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Per i cortili da costruire in confine con le altre proprietà debbono essere sod<strong>di</strong>sfatte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

area minima o <strong>di</strong> minima <strong>di</strong>stanza fra due muri opposti, <strong>di</strong> cui al comma precedente, supponendo<br />

costruito sui lati del confine un muro <strong>di</strong> altezza pari a quella massima consentita dalla norme <strong>di</strong><br />

zona e in caso <strong>di</strong> fabbricati esistenti <strong>di</strong> maggiore altezza, si valuterà nel computo tale altezza<br />

effettiva.<br />

È tassativamente vietata l'occupazione della superficie dei cortili con fabbricati accessori ancorché<br />

<strong>di</strong> carattere provvisorio.<br />

È concesso lo sfruttamento entro terra dell' area dei cortili per la realizzazione <strong>di</strong> locali deposito,<br />

autorimesse, ecc. con tassativa esclusione <strong>di</strong> locali ad uso abitazioni.<br />

I locali sottostanti dovranno risultare adeguatamente illuminati ed aerati in relazione alla<br />

destinazione.<br />

La copertura non potrà elevarsi oltre il piano <strong>di</strong> campagna e dovrà essere sistemata a verde.<br />

Art. 80<br />

COMIGLIOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE<br />

Gli eventuali elementi emergenti oltre la copertura devono essere risolti architettonicamente ed<br />

eseguiti con materiali <strong>di</strong> provata soli<strong>di</strong>tà, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici, ricercando -<br />

salvo comprovate ragioni tecniche - soluzioni unitarie e comuni all'intero fabbricato. In ogni caso,<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> tali elementi è assoggettata a richiesta <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

Art. 81<br />

ELEMENTI CONTINUI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO<br />

PUBBLICO<br />

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:<br />

a) fino a m. 4,00 <strong>di</strong> altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapie<strong>di</strong>, per sporgenze<br />

non superiori a cm. 20;<br />

b) oltre i m. 4,00 <strong>di</strong> altezza sono consentiti, anche in mancanza <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong>, a con<strong>di</strong>zione che la<br />

sporgenza non superi il 10% della larghezza me<strong>di</strong>a dello spazio prospettante;<br />

Art. 82<br />

COPERTURE<br />

Le coperture costituiscono elementi <strong>di</strong> rilevante interesse figurativo; esse devono, pertanto, essere<br />

concepite in relazione alle caratteristiche dello ambiente circostante.<br />

Art. 83<br />

ZOCCOLATURE, SERRAMENTI E PORTE<br />

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti con pietra naturale o altro<br />

materiale duro resistente all'usura e <strong>di</strong> facile ripulitura per un'altezza adeguata in armonia con la<br />

soluzione architettonica della facciata.<br />

Le recinzioni dovranno essere in armonia con l'ambiente naturale e architettonico.<br />

I serramenti delle botteghe o delle porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in<br />

maniera che, aperti o chiusi , non presentino alcun rivolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo<br />

le vie e gli spazi pubblici.<br />

Art. 84<br />

SERVITU' PUBBLICHE PARTICOLARI<br />

Il <strong>Comune</strong> può per ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse e previo avviso alla proprietà applicare (o far<br />

applicare) sul fronte <strong>di</strong> fabbricati, recinzioni e manufatti privati che prospettano su spazi pubblici o<br />

soggetti a pubblico transito, targhe con in<strong>di</strong>cazione dei nomi assegnati alle aree pubbliche, cartelli<br />

con segnalazioni stradali, ganci, sostegni, cavi , paline, bracci , strumenti e quanto altro sia<br />

previsto da leggi o regolamenti ovvero corrisponda ad esigenze <strong>di</strong> pubblica utilità.<br />

Ai proprietari interessati verrà dato preventivo avviso e le applicazioni dovranno essere eseguite<br />

me<strong>di</strong>ante accesso esterno e con il minimo <strong>di</strong>sturbo; ogni danno inerente e conseguente alle<br />

applicazioni suddette deve essere risarcito a cura del <strong>Comune</strong>.<br />

Art. 85

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