Regolamento edilizio - Comune di San Prisco
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Dopo la approvazione del suddetto Piano , gli e<strong>di</strong>fici produttivi <strong>di</strong> nuova realizzazione devono<br />
attenersi alle sue prescrizioni ; mentre quelli esistenti devono adeguarvisi nei tempi e nei mo<strong>di</strong><br />
stabiliti dalle specifiche normative <strong>di</strong> attuazione.<br />
Ai fini della prevenzione dall' inquinamento acustico si applicano, inoltre , le Norme della Legge<br />
447 del 26 / 10 / 95.<br />
Art. 51<br />
DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI<br />
I limiti massimi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e<br />
magnetico, generati dalle linee aree esterne, sono <strong>di</strong>sciplinati dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e<br />
successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
CAPITOLO VIII,<br />
NORME GENERALI DI SICUREZZA<br />
Art. 52<br />
NORME GENERALI DI SICUREZZA STATICA<br />
Gli e<strong>di</strong>fici residenziali o produttivi, le opere e<strong>di</strong>lizie e i manufatti in genere, debbono essere<br />
progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura , nel suo insieme e nei singoli elementi<br />
che la costituiscono , si conservi bene nel tempo e sia in grado <strong>di</strong> resistere, con adeguata<br />
sicurezza, alle azioni sismiche cui essa potrebbe essere sottoposta, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni<br />
per il suo normale esercizio.<br />
Nella progettazione ed esecuzione degli e<strong>di</strong>fici si applicano i meto<strong>di</strong> generali per la verifica <strong>di</strong><br />
sicurezza delle costruzioni ad uso civile e industriale, fissate dai DD. MM. emanati in attuazione<br />
della legge 2.2.74 n° 64 e vigenti all’atto della costruzione.<br />
Tutti gli elaborati progettuali debbono essere quelli previsti e conformi alla legge n° 64 del 2/2/1974<br />
L. n° 1086/71 e legge Regionale 9/83 e s.m.i.<br />
Art. 53<br />
NORME GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO<br />
Gli e<strong>di</strong>fici abitativi o produttivi devono essere progettati e costruiti in modo da garantire ai fini della<br />
prevenzione incen<strong>di</strong>, la massima sicurezza (vie <strong>di</strong> esodo, salvaguar<strong>di</strong>a delle strutture, sistemi<br />
segnalazione e <strong>di</strong> spegnimento).<br />
A tal fine le opere devono essere progettate ed eseguite in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti ed in<br />
particolare: D.M. n° 246 del 15/5/1987; L. n° 1570 del 27/12/1941; D.M. 31/7/1934; L. n° 469 del<br />
13/5/1961; L. n° 966 del 26/7/1965; D.P.R. n° 547 del 27/4/1955, Art. 36 e 37; L. n° 406 del<br />
18/7/1980; D.M. 16/2/1982; D.P.R. 29/7/1982, n° 577; Circ. 91 del 14/9/1961 del Ministero<br />
dell'Interni, e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
Le autorimesse devono essere progettate in corrispondenza del D.M.I. 1/2/86 "Norme <strong>di</strong> sicurezza<br />
antincen<strong>di</strong> per la costruzione e l'esercizio <strong>di</strong> autorimesse e simili".<br />
Art. 54<br />
NORME GENERALI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI<br />
L'installazioni <strong>di</strong> condotti <strong>di</strong> gas e <strong>di</strong> riscaldamento e <strong>di</strong> energia elettrica deve avvenire in<br />
conformità alle <strong>di</strong>sposizioni legislative e normative vigenti in materia.<br />
Gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas, per uso domestico, dovranno in particolare seguire le<br />
prescrizioni dettate dalle norme UNI-CIG 7129_72 (se a metano) e UNI-CIG 7131-72 (se a G.P.L.)<br />
e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.<br />
Gli impianti elettrici, vanno progettati ed eseguiti in conformità alla legge 46/1990 e s.m.i.. È resa<br />
obbligatoria la redazione del progetto tecnico-esecutivo da parte <strong>di</strong> professionisti iscritti ai relativi<br />
Albi nell'ambito delle rispettive competenze, qualora la potenza dell’impianto lo richieda.<br />
Il certificato <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità può essere rilasciato dall'autorità comunale solo dopo avere<br />
acquisito la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità degli impianti ai dettami della Legge rilasciata dall'impresa<br />
installatrice ed il relativo certificato <strong>di</strong> collaudo.