31.05.2013 Views

1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

importanti negozi di garanzia dell’esperienza giuridica classica. Cerchiamo ora di osservarne in<br />

sintesi gli sviluppi postclassici e giustinianei.<br />

La molteplicità delle forme classiche della stipulatio passivamente solidale ed accessoria tende a<br />

scomparire nel mondo postclassico; la sponsio e la fidepromissio, a parte qualche residuo<br />

terminologico nelle fonti occidentali, praticamente cessano e sostanzialmente vengono a risolversi<br />

nel regime della fideiussio, come appare dalle fonti occidentali che ne tramandano. In tali fonti si<br />

nota peraltro una indubbia semplificazione e un appiattimento dei fenomeni giuridici, con una<br />

ulteriore tendenza alla unificazione tra fideiussio e mandatum pecuniae credendae, dove<br />

quest’ultima figura non conserva una sua autonomia.<br />

Per quanto riguarda l’Oriente si deduce anche qui dalle fonti che, mentre la sponsio e la<br />

fidepromissio scompaiono, permane la sola fideiussio, che viene trattata nella compilazione<br />

giustinianea, accanto al mandatum pecuniae credendae, negozio che sussiste ancora come figura a<br />

se stante, anche se tendenzialmente omogenea alla fideiussio; accanto ad una rinnovata forma del<br />

constitutum debiti alieni 70 (che viene assimilato anch’esso alla fideiussione) ed accanto al receptum<br />

argentarii 71 . Pertanto permangono solo queste figure negoziali, di origine e di fisonomia diverse,<br />

caratterizzate da diversa disciplina quanto al contenuto e agli effetti, ma il cui regime viene ora in<br />

parte uniformato 72 ; in ogni caso neppure in età giustinianea si pervenne ad una definitiva ed univoca<br />

configurazione concettuale dei diritti di garanzia fin qui enucleati, come obbligazioni dipendenti<br />

dall’obbligazione principale.<br />

Per la fideiussio in ogni caso in epoca postclassica, ma già dall’epoca classica come per ogni<br />

altra forma di stipulazione, era venuta a cadere la forma orale, che venne sostituita dalla forma<br />

scritta 73 .<br />

Per quanto riguarda il regime sostanziale delle garanzie personali nel diritto postclassico<br />

permase il beneficium divisionis, che era stato recepito pure nel diritto giustinianeo, mentre il<br />

vincolo di solidarietà 74 non venne meno, e pertanto il diritto del garante al regresso continuò ad<br />

deve escludersi l’accessorietà quanto meno perché l’ argentarius viene presentato nelle fonti di età pregiustinianea<br />

come obbligato rispetto al creditore anche quando il debito garantito fosse risultato inesistente (cfr. C. 4.18.2.1 del 531).<br />

70<br />

Di cui parla Giustiniano sempre a Nov. 4, che, come già sappiamo, è il principale atto legislativo in materia di<br />

garanzie personali.<br />

71<br />

Tale figura risulta abolita dalla costituzione di Giustiniano del 531 di cui a C. 4.18.2 pr.: sul punto cfr. per tutti<br />

M.KASER, Das römische Privatrecht cit., 383.<br />

72<br />

Il che emerge anche dalla stessa intitolazione della Nov.4 del 535: sul punto cfr. H.HASENBALG, Die Bürgschaft<br />

cit., 59 ss.<br />

73<br />

Secondo quanto dice Giustiniano, a C. 8.40 (41) 27, del 531 e a I. 3.20.8, solo la scrittura conferisce piena<br />

validità alla fidieussio, pur ammettendosi la validità della forma orale limitata ai due anni dalla decorrenza del termine.<br />

74 Pur nella eventuale applicazione del beneficium divisionis.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!