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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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abbia l’estinzione dell’obbligo proprio e il soddisfacimento del creditore. Ma il diritto di credito non<br />

si estingue quando il creditore è stato soddisfatto perché tale diritto passa dal creditore originario al<br />

fideiussore, con un peculiare meccanismo, di cui ora cercheremo di individuare le origini.<br />

Abbiamo notato che riguardo la fideiussione vi era un regime normativo più articolato e meglio<br />

corrispondente alla varietà di situazioni in cui la garanzia risultava di volta in volta prestata. A tale<br />

proposito un ruolo importante aveva spesso svolto già dall’epoca classica il beneficium cedendarum<br />

actionum 111 sia nei rapporti tra debitore e garante, che in quelli tra più garanti.<br />

Tale beneficio realizzava il medesimo scopo dell’azione di regresso, ed era uno strumento che<br />

aveva la funzione di surrogare il garante, che pagava, nelle eventuali azioni che rinforzavano il<br />

rapporto creditorio. Esso era uno strumento previsto fondamentalmente a tutela del garante e<br />

raggiungeva l’obiettivo di soddisfare il creditore sulla base di un principio di equità, in quanto<br />

invece di essere fondato, come l’actio mandati, su un rapporto tra garante e debitore, si fondava su<br />

un rapporto tra garante e creditore; inoltre, come vedremo, possiamo credere che esso integrasse la<br />

disciplina del regresso sia quando il garante non poteva essere protetto dalla azione prevista a tale<br />

scopo, sia anche quando risultava più vantaggioso per lo stesso garante il ricorso alla cessione delle<br />

azioni piuttosto che all’actio mandati.<br />

Sotto il profilo della forma la cessione delle azioni avveniva per mezzo della costituzione del<br />

cessionario come rappresentante processuale del cedente, e in quanto tale beneficium assicurava al<br />

garante la stessa posizione processuale che aveva il creditore verso il debitore principale, esso<br />

tendeva a raggiungere per altra via la rivalsa del garante; e inoltre esplicava i suoi effetti sia nei<br />

confronti del debitore principale che nei confronti degli altri cogaranti 112 .<br />

Sappiamo da Giustiniano che egli, attraverso la Nov. 4 del 535, aveva attuato una riforma<br />

organica, volta anche a sanare l’assetto frammentario della compilazione 113 ; con questa Novella, tra<br />

l’altro, egli concedeva al garante, che aveva pagato in luogo del debitore principale, di ottenere la<br />

cessione delle azioni che il creditore aveva nei confronti del reo. La sua voleva apparire e appariva<br />

una riforma importante, ma, come vedremo tra poco, essa era soprattutto il portato di una<br />

111<br />

Il termine non è romano, ma degli interpreti: cfr. per tutti H.HASENBALG, Die Bürgschaft cit., 403. È comunque<br />

da premettere che la sua disciplina non era unitaria, in quanto la funzione di questa cessione non era unica, ma diversa a<br />

seconda delle esigenze, non esistendo un istituto organico, per quanto limitato, destinato a risolvere o a rendere più<br />

efficace il regresso: sul punto cfr. G.ARCHI, Sul concetto cit., 279 ss.<br />

112<br />

Sappiamo che nei confronti del debitore principale il garante avrebbe avuto comunque perlomeno la possibilità<br />

di agire in forza del mandato, che si riteneva sotteso al rapporto di garanzia, cosa che non valeva nei confronti dei<br />

cogaranti.<br />

113<br />

Vedremo infatti più sotto che nelle sue Istituzioni non aveva fatto cenno a questo beneficio, e tenteremo di<br />

chiarirne il perché.<br />

24

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