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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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una stipulazione principale, e come limite all’obbligazione del garante, che doveva mantenere la<br />

eadem causa o la levior causa: sostanzialmente dunque perdurava una residuale comunanza di<br />

regime di solidarietà passiva e solidarietà accessoria.<br />

In conclusione, l’origine del termine accessorietà e il regime di essa hanno radici nella<br />

esperienza romana, ed indicano il rapporto esistente tra obbligazione di garanzia e obbligazione del<br />

debitore principale 103 . La caratteristica dell’adpromissio romana (pur nella fondamentale differenza<br />

tra sponsio, fidepromissio, e fideiussio) era data dalla tipicità formale delle figure utilizzabili dalle<br />

parti; e nel nostro caso la stipulatio, in quanto adpromissio con funzione di garanzia, doveva<br />

rispettare dei requisiti a pena di nullità. Infatti sponsio e fidepromissio presupponevano una<br />

obbligazione principale nascente da una verborum obligatio, a cui accedeva quella di garanzia: vi<br />

era un rapporto accessorio tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale riferita agli atti in<br />

quanto esse si ponevano accanto alla verborum obligatio sorta tra debitore principale e creditore.<br />

Non poteva esistere una stipulazione di garanzia senza una stipulazione principale, ma ciò non<br />

implicava una dipendenza funzionale della stipulazione accessoria da quella principale in quanto<br />

essa poteva accedere anche ad un negozio non efficace. Anche successivamente, con l’aggiungersi<br />

della fideiussione alle due forme originarie di adpromissio 104 , pare difficile pensare che si sia<br />

imposta una struttura sostanzialmente accessoria 105 , rappresentata dall’accedere della stipulazione<br />

di garanzia all’obbligazione garantita in un rapporto di dipendenza funzionale. In epoca classica<br />

quindi il regime dell’adpromissio è fondato sulla accessorietà senza che i prudentes facessero né<br />

esplicita né implicita utilizzazione a tale proposito di uno schema operativo analogo all’accessorietà<br />

in senso moderno: essi utilizzavano il termine accessio come termine tecnico sufficiente a<br />

determinare le particolarità di alcuni rapporti e vincoli di dipendenza, quindi accessori, senza<br />

esplicitare lo scopo degli effetti giuridici implicati. Neppure nelle fonti giustinianee si riscontrano<br />

innovazioni rispetto al regime della accessorietà; e infatti nelle Istituzioni (I. 3.20.5) 106 sia sotto il<br />

profilo del regime che della terminologia il quadro è simile; e tale constatazione è molto importante<br />

103 Cfr. R.FEENSTRA, Le caractère accessoire cit., 301.<br />

104 Gaio sottolinea la diversità di terminologia tra l’accedere, predicato della sponsio e della fidepromissio, e l’adici<br />

impiegato per la fideiussio rispetto all’obbligazione principale a Gai 3.119a.<br />

105 V.MANNINO, Garanzie delle obbligazioni cit., 617 n.15.<br />

106<br />

I. 3.20.5. Fideiussores ita obligari non possunt ut plus debeant quam debet is pro quo obligantur: nam eorum<br />

obligatio accessio est principalis obligationis nec plus in accessione esse potest quam in principali re. at ex diverso, ut<br />

minus debeant, obligari possunt. itaque si reus decem aureos promiserit, fideiussor in quinque recta obligatur: contra<br />

vero non potest obligari. item si ille pure promiserit, fideiussor sub condicione promittere potest: contra vero non<br />

potest. non solum enim in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intellegitur. plus est enim statim aliquid dare,<br />

minus est post tempus dare….<br />

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