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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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cogaranti (sulla base dell’art. 1299 in tema di obbligazioni solidali); ed un diritto di regresso e di<br />

surrogazione nei confronti del debitore principale. Concludiamo con alcune brevi osservazioni<br />

relative al nostro codice civile: la riforma del 1942 sembra allontanarsi dal sistema francese (su cui<br />

era impostatata la scelta del modello legislativo del c.c.’65), per ispirarsi ad una logica<br />

maggiormente pandettista; il legislatore del ’42 considera come preminente la funzione del credito,<br />

ma concepisce una disciplina temperata da clausole di tutela del garante senza prendere una netta<br />

posizione sulla derogabilità o meno delle stesse 185 . Non possiamo non sottolineare che la<br />

fideiussione tradizionale, cioè la fideiussione tipica codificata doveva coprire l’esigenza del piccolo<br />

credito, dell’imprenditore, del commerciante, cioè appartenere alla figura di garanzia personale in<br />

rapporti tra privati di modesta entità; ma lo sviluppo economico dell’Italia e degli altri Paesi<br />

appartenenti al mercato comune, con conseguente espansione degli affari e del commercio ormai<br />

multinazionali hanno determinato una corrispondente espansione della funzione del credito, che<br />

alimenta produzione e investimenti, e il sorgere, nel campo degli affari, di figure atipiche di<br />

garanzia, quali le lettere di patronaggio e le garanzie autonome. E a tale proposito, con la recente<br />

legislazione di derivazione europea sulle clausole vessatorie, e con la modifica legislativa della<br />

disciplina della fideiussione, la tradizionale preminente tutela del creditore sarà oggetto di revisione<br />

legislativa; e a tale riguardo bisognerà successivamente, attraverso varie pronunce, attendere un<br />

adeguamento giurisprudenziale.<br />

Questo quadro di riferimento muta sensibilmente, anche nella prospettiva generale, allorchè si<br />

considerino i sistemi di common law; nel diritto inglese in particolare la fideiussione è definita<br />

“Suretyship”, e comprende sia l’impegno del garante che il vincolo sui beni senza responsabilità<br />

personale.<br />

Una ultima menzione all’evoluzione delle garanzie in generale, e di quelle personali in<br />

particolare, nell’ambito del processo di armonizzazione europea, dove una posizione particolare, al<br />

di là dei vari interventi legislativi di ispirazione comunitaria, è rappresentato dal Progetto Drobnig<br />

in materia di Personal Security inserito nella ricerca su “Principles of European Law”: esso è inteso<br />

a designare un nuovo assetto del diritto privato europeo nella prospettiva di una nuova<br />

codificazione, e fornisce una moderna chiave di lettura delle discipline vigenti nei diversi<br />

ordinamenti europei.<br />

185<br />

Sarà dunque compito della giurisprudenza, seguendo il dogma dell’autonomia negoziale privata, ritenere tali<br />

clausole derogabili; pertanto potranno sorgere rapporti di garanzia personale atipica, rendendo autonomi garanzia e<br />

debito.<br />

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