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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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In conclusione, riassumendo, è presumibile che Paolo a D. 44.1.7 pr.-1 e Ulpiano a D. 2.14.7.8<br />

per il caso specifico dei pacta (nei testi di cui più sopra) riportassero l’evoluzione interpretativa<br />

della giurisprudenza, di cui i due testi paiono essere momento finale, in quanto con buona<br />

probabilità all’origine si era partiti da una posizione più restrittiva, che valutava le eccezioni come<br />

strettamente collegate al rapporto obbligatorio cui accedevano; e pertanto esse non parevano<br />

estensibili a persona diversa dal debitore vincolato in via principale. In epoca successiva si era<br />

addivenuti ad una interpretazione più evoluta, attraverso cui si era venuta ad estendere<br />

l’opponibilità delle eccezioni al garante, ma solo nei casi in cui il credito fosse non esigibile a causa<br />

di un elemento rilevante oggettivamente, e non di un elemento riguardante in modo personale il<br />

singolo debitore. E attraverso questo iter i giuristi probabilmente erano arrivati a configurare<br />

l’esigibilità dell’obbligazione dell’adpromissor sulla base della esigibilità effettiva del credito nei<br />

confronti del debitore principale e di conseguenza erano emersi, nell’ambito delle obbligazioni<br />

solidali, con riguardo soprattutto alle obbligazioni stipulatorie di garanzia, un rilievo interno ed uno<br />

esterno 178 del rapporto di garanzia, motivo questo di più per riaffermare che erano proprio già stati i<br />

giuristi classici ad aver individuato, nell’ambito della solidarietà, la c.d. solidarietà accessoria 179 .<br />

del diritto regole facilmente utilizzabili, in quanto chiare e semplici. Cfr. sul punto G.ROTON<strong>DI</strong>, Di alcune riforme<br />

giustinianee cit., 331 n.21; F.DE MARTINO, Le garanzie personali cit., 188 e 235 e P.FREZZA, Le garanzie cit., 98 s.<br />

178 Cfr., per tutti, sul gioco fra rilievo interno e rilievo esterno del regresso G.ARCHI, Sul concetto cit., 293 ss.<br />

179<br />

Cfr. sul punto M.TALAMANCA, s.v. Obbligazioni cit., 54: egli, richiamando il J.BINDER, Die<br />

Korrealobligationen cit., 130 ss., che parla di “akcessorische Solidarobligationen”, afferma che il rapporto tra<br />

l’adpromissor e il debitore principale si atteggia in modo tale che, pur nell’ambito della solidarietà, si può per esso<br />

parlare di una solidarietà accessoria. A tale proposito cfr. gli interessanti rilievi di V.MANNINO, L’estensione al garante<br />

cit., 146 ss., attraverso cui l’a. sottolinea l’influsso che ha avuto sulla civilistica moderna la rigida suddivisione<br />

dogmatica fra obbligazioni solidali e obbligazioni accessorie, dovuta all’insegnamento dello R.STAMMLER, Der<br />

Garantievertrag, Archiv für Civilistische Praxis, 69, 1886, 1ss. L’autore tedesco aveava indicato una ammissibile<br />

distinzione tra Bürgschft e Garantie, da cui derivava la unificazione nella categoria dei c.d. Garantieverträge di tutte<br />

quelle figure particolari di contratti di garanzia caratterizzati da un’autonomia rispetto al rapporto obbligatorio<br />

garantito; e caratterizzati dalla conseguente non opponibilità delle eccezioni basate sul rapporto principale. Nella<br />

categoria dei c.d. Garantieverträge risultano unificate secondo l’a. tutte le figure di contratto di garanzia ignorate dal<br />

B.G.B (§ 765-778), ma pur molto diffuse e caratterizzate anch’esse da una tipica funzione di garanzia. Inoltre il<br />

Garantievertrag, o contratto autonomo di garanzia si è diffuso nel tempo anche fuori dall’area germanica, e si<br />

riscontrerebbe in molti ordinamenti, ad eccezione dell’Italia, dove esso parrebbe ricompreso nella fideiussione, e<br />

pertanto si lascerebbe alle parti, in seguito ad un accordo, la libertà di procedere ad un adattamento della sua normativa<br />

alle finalità proprie della prima. Resta il fatto che l’emergere delle c.d. garanzie personali atipiche tendono a ridurre la<br />

portata della tipica garanzia fideiussoria disciplinata dai codici moderni.<br />

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