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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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sopperendo alla mancanza dell’ ordinamento giuridico, che non prevedeva il passaggio delle azioni<br />

in capo al garante attraverso una norma autoritativa. Solo successivamente in effetti, e proprio con<br />

Giustiniano attraverso la Nov. 4, si era compiuto un passo decisivo verso quell’istituto, che oggi si<br />

definisce surrogazione legale (recepito nel nostro c.c. all’art. 1949) 119 , e che, sulla base<br />

dell’automatico trasferimento 120 delle azioni in capo al garante che pagava, si è mantenuto, seppure<br />

con varie sfumature, penetrando nelle nostre codificazioni 121 .<br />

119<br />

Esso recita: “il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.<br />

Va osservato che la surrogazione del fideiussore adempiente nei diritti del creditore è assicurata con intensità dal nostro<br />

codice; la sua concessione infatti fa sì che esista un preciso obbligo del creditore di conservare le proprie ragioni e<br />

garanzie nei confronti del debitore, per permettere la surrogazione del fideiussore (art. 1955 c.c.). Sul punto cfr.<br />

M.FRAGALI, s.v. Fideiussione, Diritto privato, ED, 17, 1968, 380; P.MASSIDDA, s.v. Fideiussione, Enc. Giur. Treccani,<br />

14, 1989, Roma, 11 s.<br />

In tale senso si esprime anche il code civil novellato all’art. 2306; l’ ABGB al § 1358 (da cui però si evince che il<br />

garante che ha pagato gode sia della surrogazione legale nei diritti del creditore, che del regresso nei confronti del<br />

debitore solidale); e il BGB al § 774.<br />

120<br />

Da notare che alcune teorie attuali hanno superato la costruzione romana della vendita del credito, in quanto<br />

proprio influenzate dalla esistenza di una norma giuridica che concedeva il trapasso delle azioni in capo al garante che<br />

pagava.<br />

121<br />

L’odierno ordinamento giuridico italiano regola in questo senso i rapporti tra fideiussore e debitore principale.<br />

Essi si fondano sul principio della surrogazione legale del fideiussore adempiente nella posizione del creditore<br />

soddisfatto, secondo quanto prevede l’art. 1949 c.c. (corrispondente all’art. 1916 c.c.’65, sulla base degli artt. 1251 ss. e<br />

1253) e secondo quanto previsto dall’art. 1203 c.c., con particolare riguardo al n.5, sulla surrogazione legale valida in<br />

termini generali.<br />

In dottrina si discute se l’azione di surrogazione ex art. 1949 e l’azione di regresso ex art. 1950, che spettano al<br />

fideiussore solvente, possano essere considerate distinte. Secondo alcuni autori le due figure possono ritenersi<br />

complementari e unitarie nel fine che perseguono, giungendo sostanzialmente ad unificarsi: così per tutti G.AMORTH,<br />

L’obbligazione solidale, Milano, 1977, 221 e 253 ss.; e U.SALVESTRONI, Solidarietà fideiussoria, Padova, 1977, 129:<br />

essi ritengono che il problema del regresso sarebbe stato risolto dal legislatore mediante la surrogazione apprestata<br />

come mezzo tecnico per risolverlo. Per altri autori invece le due azioni, distinte sul piano normativo, possiedono una<br />

loro autonomia e competono al fideiussore alternativamente: cfr. in tal senso per tutti F.MESSINEO, Manuale di diritto<br />

civile e commerciale, Milano, 1959, 129 s.; A.RAVAZZONI, La fideiussione, Milano, 1957 (rist.1981), 223 s. e ID., s.v.<br />

Fideiussione, in Dig. IV sez. civ., 8, 268 ss.: questa teoria ci pare più valida in quanto con la surrogazione il garante<br />

succede nei diritti del creditore, mentre nel regresso egli fa valere un proprio diritto.<br />

In Francia, dai commentatori del code civil (di cui agli artt. 2306, 1249 e 1251), sulla base del pensiero del<br />

R.J.POTHIER, Traité des obligations, in Oeuvres complétes, Paris, 1848, 330, tali azioni sono distinte e poste in un<br />

rapporto di alternatività in quanto il fideiussore, qualora non possa o non voglia servirsi della surrogazione, può<br />

avvalersi del regresso. In Germania il dettato del § 774 BGB pare simile al nostro c.c.’42, ma resta il fatto che nel<br />

codice tedesco non si parla di regresso; mentre l’ABGB al § 1358 afferma che il fideiussore solvente e pagante gode sia<br />

del regresso nei confronti del debitore principale, che della surrogazione legale nei diritti che il creditore ha verso il<br />

debitore principale.<br />

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