1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
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propria obbligazione. Anche a Roma questo contrasto è stato sentito, e spesso è prevalsa la tutela<br />
del creditore; ma vi sono stati anche vari interventi legislativi a favore del garante 3 .<br />
Se dapprima, nel mondo romano, il dovere di correttezza e di lealtà era sentito come vincolante<br />
di per se stesso, in quanto le regole sociali, gli usi e i costumi avevano un valore molto alto rispetto<br />
al dato legislativo, in seguito, quando i legami sociali divennero meno atti a condizionare certi<br />
comportamenti, fu necessario votare alcune leggi 4 , volte ad equilibrare gli interessi in gioco e le<br />
situazioni troppo onerose per i garanti, e pertanto poco accettabili dal mondo socio-economico di<br />
allora.<br />
Considerando la crescente importanza che il credito ha mano a mano assunto nella storia 5 ci<br />
proponiamo ora di formulare, anche attraverso un percorso comparativo, alcuni rilievi intorno ad<br />
alcune problematiche, premettendo che questo tema, con particolare riguardo alla fideiussio, ci<br />
autorizza ad affermare che le prime radici strutturate possono incontrarsi nel diritto romano e<br />
pertanto a sottolineare l’apporto della esperienza giuridica romana 6 alle attuali codificazioni, la cui<br />
trama concettuale sottostante trova riferimento nella riflessione dei giuristi romani 7 , pur nella<br />
certezza che sarebbe inutile ricercare nel loro pensiero un’elaborazione generale delle garanzie.<br />
Rifarsi quindi al diritto romano non solo è imposto dalla tradizione dei sistemi moderni, e dal<br />
fatto che le discussioni dogmatiche in proposito sono partite dal Corpus Iuris Civilis, ma proprio<br />
dalla seguente considerazione: per molti secoli dal suo sviluppo il diritto romano è stato guidato dai<br />
giuristi che non erano legati al vincolo dei dogmi, ma consideravano il fenomeno giuridico nella sua<br />
immediata aderenza alla vita e alla realtà, e quindi ritornarvi diventa una sana esigenza dello spirito.<br />
3<br />
Anche oggi, come allora, nell’ambito dello scontro tra creditore e garante, si inserisce l’aspetto dell’accessorietà,<br />
che connotava anche le primitive obbligazioni stipulatorie di garanzia e attraverso cui si tende in definitiva a proteggere<br />
il garante.<br />
4<br />
M.G.ZOZ, Fondamenti cit.,100 ss.<br />
5<br />
Sulla importanza che il credito ha assunto nella società odierna cfr. per tutti P.SCHLESINGER, Il primato del<br />
credito, in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi, crisi dogmatica e riforme legislative (Congresso dei civilisti<br />
italiani, Venezia 23-25 giugno 1989), Padova, 1991, 485 ss.<br />
6<br />
Si continua da parte della dottrina a sottolineare l’importanza di questo apporto per i successivi riferimenti<br />
concettuali: cfr. per tutti la ricostruzione di S.<strong>DI</strong> MARZO, Le basi romanistiche del codice civile, Torino, 1950, 314 ss.;<br />
V.JONES, Roman Law Bases of Suretyship in Some Modern Civil Code, Tulane Law Review, 1977-78, 129 ss.;<br />
R.ZIMMERMANN, The law of obligations. Roman foundations of the Civilian Tradition, South Africa-München, 1990<br />
(rist. 1992), 142 ss.; W.FLUME, Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken,<br />
Padeborn-Munchen-Wien-Zurich, 1990, 29 ss.<br />
7<br />
Per il metodo di operare della giurisprudenza romana cfr. L.VACCA, Contributo allo studio del metodo casistico<br />
nel diritto romano, Milano, 1976 (rist. 1982); e La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano, Torino,<br />
1989.<br />
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