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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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presentarsi in giudizio 79 ; b) ora per ammettere il beneficium excussionis 80 , con esclusione ai soli<br />

casi di insolvenza del debitore, e riconoscendo inoltre efficacia perentoria al beneficium excussionis<br />

quando il creditore, con la propria negligenza, avesse trascurato di far valere utilmente il suo diritto<br />

nei confronti del debitore. La stessa sorte subì anche il beneficium divisionis, che talvolta venne<br />

ammesso e talvolta reso solo ammissibile 81 . Era diventato comunque necessario garantire la<br />

certezza giuridica dei traffici in un mondo in cui la pluralità delle giurisdizioni rendeva molto facile<br />

l’inadempimento delle obbligazioni assunte, specie quelle nei confronti dei mercanti forestieri.<br />

D’altra parte al fideiussore fu non solo consentito, ma spesso richiesto di opporre al creditore tutte<br />

le eccezioni relative al rapporto obbligatorio, eccetto quelle strettamente personali del debitore.<br />

Concludendo, nell’età medievale e moderna ci fu un variegato dispiegarsi dei complessi<br />

normativo, giurisprudenziale e dottrinale relativamente alle varie forme di garanzie apponibili alle<br />

obbligazioni, per rafforzarne il vincolo, sotto la spinta di pressanti esigenze dei ceti borghesi e<br />

mercantili. La concettualizzazione di una categoria unitaria delle garanzie dell’obbligazione segna<br />

sostanzialmente il passaggio al diritto dell’età moderna, quando la dottrina, pur prendendo lo spunto<br />

dal diritto romano, divenne più feconda e più creativa. Ma in effetti solo con l’estensione del code<br />

Napoléon ai territori italici si posero le basi per superare il sistema frammentario delle posizioni<br />

medievali; e soprattutto, sulla base della costruzione dogmatica di una categoria unitaria, operata in<br />

particolar modo dalla pandettistica, si articolerà la distinzione proposta nel nostro codice del 1865,<br />

tra garanzie a carattere personale e garanzie a carattere reale.<br />

3. La struttura solidale dell’obbligazione di garanzia - Il regime della solidarietà ha lo scopo<br />

di rafforzare la tutela del creditore e di eguagliare le posizioni soggettive dei condebitori nei<br />

rapporti esterni con il creditore, consentendogli di esigere indifferentemente da un qualsiasi<br />

obbligato la prestazione.<br />

79<br />

In queste normative si ritenne spesso di potere scorgere un residuo della concezione del fideiussore-mediatore<br />

caratteristica dell’ antica wadiatio longobarda.<br />

80<br />

Esso era ammesso ad esempio dallo Statuto di Milano del 1216, dallo Statuto di Parma del 1255, e dallo Statuto<br />

di Modena.<br />

81<br />

Esso fu previsto ed ammesso in alcuni Statuti, come quello di Padova e di Ravenna; mentre in altri, come quello<br />

di Pisa, fu reso ammissibile solo se espressamente previsto.<br />

16

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