1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
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presentarsi in giudizio 79 ; b) ora per ammettere il beneficium excussionis 80 , con esclusione ai soli<br />
casi di insolvenza del debitore, e riconoscendo inoltre efficacia perentoria al beneficium excussionis<br />
quando il creditore, con la propria negligenza, avesse trascurato di far valere utilmente il suo diritto<br />
nei confronti del debitore. La stessa sorte subì anche il beneficium divisionis, che talvolta venne<br />
ammesso e talvolta reso solo ammissibile 81 . Era diventato comunque necessario garantire la<br />
certezza giuridica dei traffici in un mondo in cui la pluralità delle giurisdizioni rendeva molto facile<br />
l’inadempimento delle obbligazioni assunte, specie quelle nei confronti dei mercanti forestieri.<br />
D’altra parte al fideiussore fu non solo consentito, ma spesso richiesto di opporre al creditore tutte<br />
le eccezioni relative al rapporto obbligatorio, eccetto quelle strettamente personali del debitore.<br />
Concludendo, nell’età medievale e moderna ci fu un variegato dispiegarsi dei complessi<br />
normativo, giurisprudenziale e dottrinale relativamente alle varie forme di garanzie apponibili alle<br />
obbligazioni, per rafforzarne il vincolo, sotto la spinta di pressanti esigenze dei ceti borghesi e<br />
mercantili. La concettualizzazione di una categoria unitaria delle garanzie dell’obbligazione segna<br />
sostanzialmente il passaggio al diritto dell’età moderna, quando la dottrina, pur prendendo lo spunto<br />
dal diritto romano, divenne più feconda e più creativa. Ma in effetti solo con l’estensione del code<br />
Napoléon ai territori italici si posero le basi per superare il sistema frammentario delle posizioni<br />
medievali; e soprattutto, sulla base della costruzione dogmatica di una categoria unitaria, operata in<br />
particolar modo dalla pandettistica, si articolerà la distinzione proposta nel nostro codice del 1865,<br />
tra garanzie a carattere personale e garanzie a carattere reale.<br />
3. La struttura solidale dell’obbligazione di garanzia - Il regime della solidarietà ha lo scopo<br />
di rafforzare la tutela del creditore e di eguagliare le posizioni soggettive dei condebitori nei<br />
rapporti esterni con il creditore, consentendogli di esigere indifferentemente da un qualsiasi<br />
obbligato la prestazione.<br />
79<br />
In queste normative si ritenne spesso di potere scorgere un residuo della concezione del fideiussore-mediatore<br />
caratteristica dell’ antica wadiatio longobarda.<br />
80<br />
Esso era ammesso ad esempio dallo Statuto di Milano del 1216, dallo Statuto di Parma del 1255, e dallo Statuto<br />
di Modena.<br />
81<br />
Esso fu previsto ed ammesso in alcuni Statuti, come quello di Padova e di Ravenna; mentre in altri, come quello<br />
di Pisa, fu reso ammissibile solo se espressamente previsto.<br />
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