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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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principio già individuato da Giuliano, in quanto sosteneva che la cessione delle azioni, se non fosse<br />

avvenuta al momento del pagamento, o in una fase immediatamente successiva, perlomeno doveva<br />

essere condizionata dal pagamento stesso. Anche in questo passo quindi si giustificava la prassi in<br />

base a cui il creditore, che otteneva il pagamento dal garante, surrogava quest’ultimo nei suoi diritti<br />

verso il debitore principale attraverso la cessione delle azioni contro quest’ultimo. Ma vi è di più: se<br />

il garante, secondo quanto abbiamo detto in precedenza, di norma prima di pagare, era costretto a<br />

specificare che il pagamento doveva essere inteso come pagamento per l’acquisto delle azioni, qui<br />

Paolo, in accordo del resto con altri giuristi, pare si fondasse su una specie di presunzione, in base a<br />

cui il pagamento doveva intendersi compiuto con l’animus emendi e non con l’animus solvendi 130 ;<br />

ossia il giurista conferiva un ruolo decisivo al contegno concludente del fideiussore in quanto, al<br />

patto intercorrente di norma tra le parti, si poteva sostituire anche la tacita volontà del fideiussore e<br />

del creditore. In questo senso Paolo sottintendeva sempre l’avvenuta venditio nominis, ma finiva per<br />

conferire alla cessione delle azioni un carattere di coattività, in quanto in definitiva in tale<br />

fattispecie la vendita sembrava venir attuata sulla base di una unilaterale volontà del garante. In tal<br />

senso quindi non si parlava di una vera vendita, ma di un artificio mediante cui le azioni passavano<br />

al garante, potendosi qui individuare il carattere fittizio della vendita del credito 131 . A noi pare<br />

giusto pensare comunque che il creditore sapesse già che il pagamento del garante avrebbe<br />

costituito il prezzo dell’acquisto delle azioni, in quanto forse tra i due soggetti esisteva un implicito<br />

contratto preliminare di vendita sottoposta a condizione, per cui dall’esame del passo paolino,<br />

secondo noi, la venditio nominis si fondava pur sempre su un accordo (magari implicito) in ordine<br />

alla cessione delle azioni.<br />

130<br />

Cfr. a tale proposito il dettato del § 774 del BGB, da cui sembra evincersi che il pagamento non avviene<br />

solvendi causa, bensì per acquistare un credito che precedentemente aveva il creditore.<br />

131<br />

Cfr. a tale proposito gli autori tedeschi del secolo scorso, e in particolare H.HASENBALG, Die Bürgschaft cit.,<br />

418 ss. e W.GIRTANNER, Die Bürgschaft cit., 98, anche ora molto seguiti dalla dottrina, che hanno individuato una<br />

finzione nella volontà unilaterale del garante, che imprimeva al pagamento il valore di un prezzo della vendita del<br />

credito: la volontà del creditore non pareva pertanto avere alcun ruolo in questa vendita, che veniva quindi definita<br />

fittizia.<br />

30

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