1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs
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debitore stesso. L’imperatore di seguito avverte che, sulla base della stessa considerazione, cioè del<br />
rilievo del regresso, era piaciuto (dopo una certa non facile elaborazione da parte dei giuristi<br />
classici, di cui ci rimangono numerose e spesso controverse opinioni) estendere al garante l’exceptio<br />
pacti nascente da un pactum de non petendo concluso con il debitore principale; egli sottolinea<br />
anche che, di contro, non si estendevano quelle eccezioni, di cui il debitore poteva beneficiare senza<br />
pericolo di subire il regresso 145 . La scelta dei compilatori risulta del tutto mirata e puntuale nel<br />
citare l’exceptio pacti opponibile anche da parte del garante, rimedio per cui le discussioni<br />
giurisprudenziali dovevano essere risultate maggiori, proprio sulla base della natura personale del<br />
pactum de non petendo. Inoltre il “placuit” 146 , usato a tale proposito da Giustiniano nelle Istituzioni,<br />
stava ad indicare probabilmente l’originaria formazione giurisprudenziale del principio di<br />
opponibilità, offerta al garante, dell’exceptio pacti spettante al debitore principale 147 . Dal testo delle<br />
Istituzioni quindi impariamo che dai commissari giustinianei veniva rilevato a) che il fondamento<br />
per l’estensione al garante delle eccezioni del debitore principale era il diritto di regresso del<br />
garante verso il debitore principale, quando il garante, condannato a pagare, avrebbe potuto rivalersi<br />
sul reo per mezzo dell’actio mandati contraria; e che quindi di norma non si estendevano al garante<br />
quelle eccezioni di cui il debitore poteva beneficiare senza che potesse prospettarsi il regresso del<br />
garante; b) che veniva rilevata l’evoluzione delle precedenti riflessioni giurisprudenziali.<br />
A tale ultimo proposito le diverse testimonianze delle fonti giurisprudenziali in relazione alla<br />
esperienza giuridica romana hanno suscitato spesso varie perplessità 148 in quanto le motivazioni di<br />
queste divergenze risultano dalla non facile esegesi dei testi relativi alle garanzie stipulatorie, di cui<br />
pare spesso in effetti difficile ricostruirne la struttura e il regime.<br />
Per comprendere a fondo l’evoluzione delle stipulazioni di garanzia e per intravederne pure il<br />
loro rapporto nell’ambito delle stipulazioni solidali 149 siamo dell’avviso che andrebbe fatta una<br />
analisi di tutti i testi giurisprudenziali controversi caso per caso, onde valutare le singole opinioni<br />
145 Ciò avveniva ad esempio nel caso della eccezione “nisi bonis cesserit”, che assicurava al debitore che avesse<br />
ceduto i suoi debiti, il beneficium competentiae: cfr. D. 42.3.4 pr.<br />
146<br />
Sappiamo che la stessa espressione “placuit” era già ricorsa anche in Paolo a D. 2.14.32, con riguardo alla<br />
opponibilità dell’exceptio pacti da parte del garante, in presenza di una sua possibilità di regresso. Sul punto cfr.<br />
P.FREZZA, Le garanzie cit., 97, e F.DE MARTINO, Le garanzie personali cit., 209, che invece considera il testo insiticio.<br />
147<br />
Cfr. a tale proposito G.GEIB, Zur Dogmatik cit., 106 n.1; P.FREZZA, Le garanzie cit., 97 ss.; F.DE MARTINO, Le<br />
garanzie personali cit., 200 s. fa risalire il “placuit” all’affermarsi dell’idea dell’ultrattività del pactum in età<br />
postclassica.<br />
148<br />
Ed è per questo che la dottrina è stata spesso divisa sulla questione se fossero effettivamente opponibili da parte<br />
dei garanti le eccezioni spettanti al debitore principale.<br />
149<br />
Su cui G.ARCHI, Sul concetto cit., 259 ss.<br />
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