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1 BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ASSUNZIONE DI ... - OpenstarTs

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6. L’opponibilità, da parte del garante, delle eccezioni spettanti al debitore principale - Il<br />

principio di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, corroborato da quello di solidarietà è alla<br />

base dell’estensione al garante delle eccezioni che spettano o spetterebbero al debitore principale;<br />

cioè in base a tali principi verrebbe riconosciuto al fideiussore il diritto di opporre le eccezioni<br />

inerenti al rapporto principale.<br />

In materia di garanzie personali dell’obbligazione romana tale estensione rimane uno dei punti<br />

più controversi sia che le eccezioni riguardino il momento genetico del rapporto obbligatorio, sia<br />

che con esse si tenda a far valere fatti estintivi dell’obbligazione non rilevanti iure civili.<br />

Tale estensione al garante delle eccezioni spettanti al debitore principale 138 , affermata nella<br />

esperienza romana da molte fonti (spesso peraltro contrastanti) dell’epoca classica, costituisce<br />

quindi un aspetto della relazione tra l’obbligazione principale e quella di garanzia 139 sotto il profilo<br />

soggettivo, ma a causa dei problemi esegetici creati dai passi giurisprudenziali, che si occupano di<br />

tale tema, la dottrina romanistica è stata ed è divisa in relazione ai limiti entro cui essa poteva<br />

operare e alle sue ragioni giustificatrici.<br />

Una parte della dottrina 140 ha infatti spiegato il principio della estensione delle eccezioni del<br />

debitore principale all’adpromissor con il principio dell’accessorietà della garanzia; e pertanto, per<br />

affermare che l’accessorietà sarebbe stata alla base di tale riconoscimento, ha evidenziato solo<br />

alcune decisioni dei giuristi, che riconoscevano le eccezioni del debitore al fideiussor, ritenendo<br />

non rilevanti altri testi in cui tale opponibilità pareva motivata dalla esigenza di impedire il regresso<br />

del garante escusso.<br />

Altra parte della dottrina 141 , per giustificare l’opponibilità, da parte del garante, delle eccezioni<br />

spettanti al debitore principale, è pervenuta allo stesso principio dell’accessorietà attraverso una<br />

riflessione basata sulla valutazione degli effetti del regresso del garante.<br />

138<br />

Non è di contro proponibile il caso inverso dell’estensione di eccezioni personali del garante al debitore, tranne<br />

casi particolari.<br />

139<br />

Sul punto cfr. F.DE MARTINO, Le garanzie personali cit., 187 e 233: l’a. nega qualsiasi diversità di regime tra<br />

sponsio e fidepromissio da una parte e fideiussio dall’altra. Di contro altri autori, tra cui G.SEGRÈ, Le garanzie personali<br />

cit., 128 ss.; W.FLUME, Studien cit., 128 ss.; P.FREZZA, Le garanzie cit., 96 ss. riconoscono tale diversità di regime,<br />

sottolineando che l’estensione nella fideiussio si basava sulla accessorietà dell’obbligazione di garanzia, mentre nella<br />

sponsio e nella fidepromissio o essa non si attuava o aveva un diverso fondamento.<br />

140<br />

Cfr. per tutti W.GIRTANNER, Die Bürgschaft cit., 40 ss.; G.ROTON<strong>DI</strong>, Di alcune riforme giustinianee relative al<br />

pactum de non petendo, in Scritti sul diritto romano delle obbligazioni, II, Milano, 1922, 332 ; W.FLUME, Studien cit.,<br />

64 ss.; G.SEGRÈ, Le garanzie personali cit, 128 ss.; B.WINDSCHEID-T.KIPP, Lehrbuch des Pandektenrechts, IX ed.,<br />

Frankfurt am Mein, 1906 (rist. Aalen 1963), § 477, 1083.<br />

141<br />

In tal senso cfr. H.KRÜGER, Beiträge zur Lehre von der exceptio doli, Halle, 1892, 130 s.; G.GEIB,<br />

Bürgschftsrechts cit., 102 ss.; P.F.GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1929, 813 n.3.<br />

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