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GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />
IN TERMINI DI ERRORE DEL MEDICO<br />
1. LA CONDOTTA DOVUTA<br />
NELL’ESERCIZIO DELLA<br />
PROFESSIONE MEDICA COME<br />
OBBLIGAZIONE DI MEZZI<br />
In tema di responsabilità professionale,<br />
l’antica distinzione tra obbligazioni di<br />
mezzi ed obbligazioni di risultato, sebbene<br />
abbandonata e confutata dalla dottrina,<br />
continua ad essere accolta ed applicata<br />
dalla giurisprudenza: si vedano, ad esempio,<br />
nella giurisprudenza di legittimità,<br />
Cass., sez. II, 27-05-1997, n. 4704, in Foro<br />
it., 1997, I, 2078, con riferimento al contratto<br />
di prestazione d’opera professionale<br />
dell’ingegnere; Cass., sez. II, 18-06-1996,<br />
n. 5617, in Foro it. Rep. 1996, voce<br />
Procedimento civile, n. 116, con riferimento<br />
al contratto di prestazione d’opera professionale<br />
dell’avvocato (1).<br />
Nell’ambito della distinzione in esame,<br />
l’obbligazione assunta dal medico nei<br />
confronti del paziente viene sussunta<br />
nelle obbligazioni di mezzi, e non di risultato,<br />
al pari di tutte le altre prestazioni<br />
professionali (2).<br />
Una eccezione a questa regola è stata<br />
ammessa dalla S.C. in tema di chirurgia<br />
estetica: in questi casi, ferma restando la<br />
configurabilità dell’obbligazione del<br />
medico quale obbligazione di risultato, è<br />
ammissibile che sia il professionista stesso<br />
ad assumere l’obbligo di garantire un<br />
risultato, inteso però non come dato assoluto,<br />
ma da valutare con riferimento alla<br />
situazione pregressa ed alle obiettive possibilità<br />
consentite dal progresso raggiunto<br />
dalle tecniche operatorie (Cass., sez. III,<br />
25-11-1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I,<br />
2913).<br />
Devono, pertanto, essere recisamente<br />
respinte quelle tendenze dottrinarie a sussumere<br />
l’obbligazione del medico nel<br />
Gallo D.<br />
Geriatria<br />
2006; XVIII; 4; 231-238 C.E.S.I. sas Editore, Roma<br />
genus delle obbligazioni di risultato, sul<br />
presupposto che “l’esito della cura [non]<br />
rimane al di fuori delle possibilità di controllo<br />
del medico” (così Ferrando, Consenso<br />
informato del paziente e responsabilità<br />
del medico, principi, problemi e<br />
linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv.,<br />
1998, 41). Senza affrontare o richiamare<br />
qui il secolare dibattito sulla natura di<br />
scientia od ars della professione medica,<br />
va però ribadito che l’esito della cura<br />
sfugge, a causa della imprevedibilità e<br />
della complessità delle reazioni organiche,<br />
ad una previsione assoluta. Il medico<br />
non può pertanto mai assicurare un risultato<br />
certo, e sarebbe anzi lecito chiedersi<br />
se l’assunzione di una simile obbligazione<br />
non debba ritenersi nulla per impossibilità<br />
od indeterminatezza dell’oggetto.<br />
2. LA NATURA DELLA<br />
RESPONSABILITÀ<br />
Stabilire se l’inadempimento della prestazione<br />
dovuta dal medico dia luogo a<br />
responsabilità contrattuale o extracontrattuale<br />
ha dato luogo a numerosi contrasti<br />
in giurisprudenza.<br />
La giurisprudenza di legittimità, unanime<br />
e costante nel ritenere che la responsabilità<br />
del medico libero professionista avesse<br />
natura contrattuale, si era invece divisa<br />
– sino a non molto tempo fa – nell’individuare<br />
la natura della responsabilità del<br />
medico che avesse agito quale dipendente<br />
della pubblica amministrazione.<br />
Secondo un primo orientamento, tale<br />
responsabilità doveva ritenersi extracontrattuale,<br />
in quanto il contratto di cura<br />
viene stipulato tra ente ospedaliero e<br />
paziente, mentre nessun vincolo contrattuale<br />
viene posto in essere tra quest’ultimo<br />
ed il medico (Cass., 26-03-1990, n.<br />
Vol. XVIII n. 4 - <strong>Luglio</strong>/<strong>Agosto</strong> 2006 231