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Luglio/Agosto - Sigot.Org

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GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

IN TERMINI DI ERRORE DEL MEDICO<br />

1. LA CONDOTTA DOVUTA<br />

NELL’ESERCIZIO DELLA<br />

PROFESSIONE MEDICA COME<br />

OBBLIGAZIONE DI MEZZI<br />

In tema di responsabilità professionale,<br />

l’antica distinzione tra obbligazioni di<br />

mezzi ed obbligazioni di risultato, sebbene<br />

abbandonata e confutata dalla dottrina,<br />

continua ad essere accolta ed applicata<br />

dalla giurisprudenza: si vedano, ad esempio,<br />

nella giurisprudenza di legittimità,<br />

Cass., sez. II, 27-05-1997, n. 4704, in Foro<br />

it., 1997, I, 2078, con riferimento al contratto<br />

di prestazione d’opera professionale<br />

dell’ingegnere; Cass., sez. II, 18-06-1996,<br />

n. 5617, in Foro it. Rep. 1996, voce<br />

Procedimento civile, n. 116, con riferimento<br />

al contratto di prestazione d’opera professionale<br />

dell’avvocato (1).<br />

Nell’ambito della distinzione in esame,<br />

l’obbligazione assunta dal medico nei<br />

confronti del paziente viene sussunta<br />

nelle obbligazioni di mezzi, e non di risultato,<br />

al pari di tutte le altre prestazioni<br />

professionali (2).<br />

Una eccezione a questa regola è stata<br />

ammessa dalla S.C. in tema di chirurgia<br />

estetica: in questi casi, ferma restando la<br />

configurabilità dell’obbligazione del<br />

medico quale obbligazione di risultato, è<br />

ammissibile che sia il professionista stesso<br />

ad assumere l’obbligo di garantire un<br />

risultato, inteso però non come dato assoluto,<br />

ma da valutare con riferimento alla<br />

situazione pregressa ed alle obiettive possibilità<br />

consentite dal progresso raggiunto<br />

dalle tecniche operatorie (Cass., sez. III,<br />

25-11-1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I,<br />

2913).<br />

Devono, pertanto, essere recisamente<br />

respinte quelle tendenze dottrinarie a sussumere<br />

l’obbligazione del medico nel<br />

Gallo D.<br />

Geriatria<br />

2006; XVIII; 4; 231-238 C.E.S.I. sas Editore, Roma<br />

genus delle obbligazioni di risultato, sul<br />

presupposto che “l’esito della cura [non]<br />

rimane al di fuori delle possibilità di controllo<br />

del medico” (così Ferrando, Consenso<br />

informato del paziente e responsabilità<br />

del medico, principi, problemi e<br />

linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv.,<br />

1998, 41). Senza affrontare o richiamare<br />

qui il secolare dibattito sulla natura di<br />

scientia od ars della professione medica,<br />

va però ribadito che l’esito della cura<br />

sfugge, a causa della imprevedibilità e<br />

della complessità delle reazioni organiche,<br />

ad una previsione assoluta. Il medico<br />

non può pertanto mai assicurare un risultato<br />

certo, e sarebbe anzi lecito chiedersi<br />

se l’assunzione di una simile obbligazione<br />

non debba ritenersi nulla per impossibilità<br />

od indeterminatezza dell’oggetto.<br />

2. LA NATURA DELLA<br />

RESPONSABILITÀ<br />

Stabilire se l’inadempimento della prestazione<br />

dovuta dal medico dia luogo a<br />

responsabilità contrattuale o extracontrattuale<br />

ha dato luogo a numerosi contrasti<br />

in giurisprudenza.<br />

La giurisprudenza di legittimità, unanime<br />

e costante nel ritenere che la responsabilità<br />

del medico libero professionista avesse<br />

natura contrattuale, si era invece divisa<br />

– sino a non molto tempo fa – nell’individuare<br />

la natura della responsabilità del<br />

medico che avesse agito quale dipendente<br />

della pubblica amministrazione.<br />

Secondo un primo orientamento, tale<br />

responsabilità doveva ritenersi extracontrattuale,<br />

in quanto il contratto di cura<br />

viene stipulato tra ente ospedaliero e<br />

paziente, mentre nessun vincolo contrattuale<br />

viene posto in essere tra quest’ultimo<br />

ed il medico (Cass., 26-03-1990, n.<br />

Vol. XVIII n. 4 - <strong>Luglio</strong>/<strong>Agosto</strong> 2006 231

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