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Luglio/Agosto - Sigot.Org

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Geriatria<br />

ne. Nel primo caso, una volta provato dal<br />

professionista che la prestazione implica<br />

problemi tecnici di particolare difficoltà, è<br />

il paziente che deve dimostrare, ai fini<br />

dell’accertamento della responsabilità del<br />

predetto, in modo preciso e specifico, le<br />

modalità – ritenute non idonee – di esecuzione<br />

dell’atto e del prestazioni post operatorie.<br />

Nel secondo caso, provata dal paziente<br />

la non difficile esecuzione dell’intervento<br />

richiesto, incombe al professionista<br />

l’onere di dimostrare – al fine di andare<br />

esente da responsabilità – che l’insuccesso<br />

dell’operazione non è dipeso dal<br />

difetto di propria diligenza o perizia”<br />

(Cass. 4.2.1998 n. 1127, in Giur. it. 1998,<br />

1800; Cass. 19.5.1999 n. 4852, inedita).<br />

Una considerazione a parte merita l’ipotesi<br />

in cui il medico ha garantito al paziente il<br />

conseguimento di un determinato risultato.<br />

Infatti nel contratto avente ad oggetto<br />

una prestazione di chirurgia estetica (ma il<br />

principio può certamente estendersi anche<br />

a settori diversi dalla chirurgia estetica: si<br />

pensi agli interventi di eliminazione della<br />

miopia con terapia laser), il sanitario può<br />

assumere una semplice obbligazione di<br />

mezzi, ovvero anche una obbligazione di<br />

risultato, da intendersi quest’ultimo non<br />

come dato assoluto ma da valutare con<br />

riferimento alla situazione pregressa ed<br />

alle obiettive possibilità consentite dal progresso<br />

raggiunto dalle tecniche operatorie<br />

236 Vol. XVIII n. 4 - <strong>Luglio</strong>/<strong>Agosto</strong> 2006<br />

(Cass. 25-11-1994 n. 10014, in Foro it., 1995,<br />

I, 2913). In questi casi, il sanitario è responsabile<br />

nei confronti del cliente per l’omesso<br />

conseguimento del risultato promesso, ma<br />

l’onere di provare che il sanitario aveva<br />

garantito il risultato incombe sul paziente<br />

(Cass. 10014/94, cit.).<br />

Il riparto dell’onere della prova tra medico<br />

e paziente può essere riassunto nella<br />

seguente sinossi:<br />

6. DALLA “RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

ALLA “RESPONSABILITÀ MEDICA”<br />

Probabilmente non esiste altra categoria<br />

professionale oltre quella dei medici, che<br />

negli ultimi 15 anni abbia visto modificarsi<br />

così profondamente sia le regole che<br />

presiedono all’esercizio della relativa professione;<br />

sia le norme che disciplinano la<br />

relativa responsabilità.<br />

In particolare, gli ultimi anni hanno visto<br />

una crescita vertiginosa (sulla quale, però,<br />

mancano allo stato dati precisi) delle domande<br />

di risarcimento per danni causati<br />

al paziente da una condotta colposa del<br />

medico; sono conseguentemente aumentate<br />

le pronunce di condanna nei confronti<br />

di medici ed è letteralmente “esplosa”<br />

l’attenzione della dottrina verso questo<br />

fenomeno (5).<br />

Le principali concause di questo fenomeno<br />

attengono a questioni di natura sociale (p.<br />

Medico Paziente<br />

Intervento routinario Ha l’onere di provare Ha l’onere di provare la<br />

che l’insuccesso è sola natura routinaria<br />

dipeso da fatti dell’intervento<br />

imprevedibili ed<br />

eccezionali<br />

Intervento complesso<br />

Ha l’onere di provare la Ha l’onere di provare<br />

sola natura complessa che, nonostante la<br />

dell’intervento natura complessa<br />

dell’intervento,<br />

l’insuccesso è dovuto<br />

a negligenza od imperizia<br />

del medico<br />

Intervento con Ha l’onere di provare<br />

garanzia di risultato che il medico aveva garantito<br />

il risultato

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