Luglio/Agosto - Sigot.Org
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Geriatria<br />
ne. Nel primo caso, una volta provato dal<br />
professionista che la prestazione implica<br />
problemi tecnici di particolare difficoltà, è<br />
il paziente che deve dimostrare, ai fini<br />
dell’accertamento della responsabilità del<br />
predetto, in modo preciso e specifico, le<br />
modalità – ritenute non idonee – di esecuzione<br />
dell’atto e del prestazioni post operatorie.<br />
Nel secondo caso, provata dal paziente<br />
la non difficile esecuzione dell’intervento<br />
richiesto, incombe al professionista<br />
l’onere di dimostrare – al fine di andare<br />
esente da responsabilità – che l’insuccesso<br />
dell’operazione non è dipeso dal<br />
difetto di propria diligenza o perizia”<br />
(Cass. 4.2.1998 n. 1127, in Giur. it. 1998,<br />
1800; Cass. 19.5.1999 n. 4852, inedita).<br />
Una considerazione a parte merita l’ipotesi<br />
in cui il medico ha garantito al paziente il<br />
conseguimento di un determinato risultato.<br />
Infatti nel contratto avente ad oggetto<br />
una prestazione di chirurgia estetica (ma il<br />
principio può certamente estendersi anche<br />
a settori diversi dalla chirurgia estetica: si<br />
pensi agli interventi di eliminazione della<br />
miopia con terapia laser), il sanitario può<br />
assumere una semplice obbligazione di<br />
mezzi, ovvero anche una obbligazione di<br />
risultato, da intendersi quest’ultimo non<br />
come dato assoluto ma da valutare con<br />
riferimento alla situazione pregressa ed<br />
alle obiettive possibilità consentite dal progresso<br />
raggiunto dalle tecniche operatorie<br />
236 Vol. XVIII n. 4 - <strong>Luglio</strong>/<strong>Agosto</strong> 2006<br />
(Cass. 25-11-1994 n. 10014, in Foro it., 1995,<br />
I, 2913). In questi casi, il sanitario è responsabile<br />
nei confronti del cliente per l’omesso<br />
conseguimento del risultato promesso, ma<br />
l’onere di provare che il sanitario aveva<br />
garantito il risultato incombe sul paziente<br />
(Cass. 10014/94, cit.).<br />
Il riparto dell’onere della prova tra medico<br />
e paziente può essere riassunto nella<br />
seguente sinossi:<br />
6. DALLA “RESPONSABILITÀ CIVILE<br />
ALLA “RESPONSABILITÀ MEDICA”<br />
Probabilmente non esiste altra categoria<br />
professionale oltre quella dei medici, che<br />
negli ultimi 15 anni abbia visto modificarsi<br />
così profondamente sia le regole che<br />
presiedono all’esercizio della relativa professione;<br />
sia le norme che disciplinano la<br />
relativa responsabilità.<br />
In particolare, gli ultimi anni hanno visto<br />
una crescita vertiginosa (sulla quale, però,<br />
mancano allo stato dati precisi) delle domande<br />
di risarcimento per danni causati<br />
al paziente da una condotta colposa del<br />
medico; sono conseguentemente aumentate<br />
le pronunce di condanna nei confronti<br />
di medici ed è letteralmente “esplosa”<br />
l’attenzione della dottrina verso questo<br />
fenomeno (5).<br />
Le principali concause di questo fenomeno<br />
attengono a questioni di natura sociale (p.<br />
Medico Paziente<br />
Intervento routinario Ha l’onere di provare Ha l’onere di provare la<br />
che l’insuccesso è sola natura routinaria<br />
dipeso da fatti dell’intervento<br />
imprevedibili ed<br />
eccezionali<br />
Intervento complesso<br />
Ha l’onere di provare la Ha l’onere di provare<br />
sola natura complessa che, nonostante la<br />
dell’intervento natura complessa<br />
dell’intervento,<br />
l’insuccesso è dovuto<br />
a negligenza od imperizia<br />
del medico<br />
Intervento con Ha l’onere di provare<br />
garanzia di risultato che il medico aveva garantito<br />
il risultato