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2 giugno 2003 - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

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IL PUNTO SULLE NOVITÀ TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE<br />

LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE<br />

1. Premessa. Con la legge 7 aprile<br />

<strong>2003</strong> n. 80 al Governo è stata conferita<br />

la delega per la riforma del sistema<br />

fiscale statale secondo la proposta<br />

attuazione di un nuovo sistema<br />

improntato al federalismo fiscale.<br />

In particolare il Governo è stato<br />

delegato ad adottare uno o più decreti<br />

legislativi recanti la riforma del<br />

nuovo sistema, che si basa su cinque<br />

imposte ordinate in un unico Codice<br />

delle imposte, le cinque imposte<br />

sono denominate: imposta sul reddito,<br />

imposta sulle società, imposta sul<br />

valore aggiunto, imposta sui servizi e<br />

accise.<br />

Il Codice delle imposte sarà articolato<br />

in una parte generale e una parte<br />

speciale. Mentre la parte speciale raccoglierà<br />

le cinque suddette imposte,<br />

la parte generale richiederà al nuovo<br />

sistema fiscale l’attuazione di 22 principi<br />

generali indicati dall’articolo 2 della<br />

legge delega e contrassegnati ciascuno<br />

da una lettera alfabetica.<br />

2. I principi generali del nuovo sistema<br />

fiscale statale<br />

Assumono particolare valore perché<br />

sono comuni alle cinque imposte<br />

e tendono ad uniformare, armonizzare<br />

e semplificare le diverse disposizioni<br />

generali attualmente in vigore<br />

per i tributi da sostituire.<br />

Sono contenuti nell’articolo 2 della<br />

legge, mentre le caratteristiche generali<br />

dei suddetti nuovi tributi sono<br />

riportati nei successivi articoli 3, 4, 5,<br />

6 e 7. Nell’articolo 8 successivo la<br />

legge delega prevede poi la graduale<br />

progressiva eliminazione dell’imposta<br />

regionale sulle attività produttive<br />

(IRAP) con prioritaria esclusione<br />

dalla base imponibile del costo del<br />

lavoro e di eventuali altri costi; e nell’articolo<br />

9 si subordina l’esercizio<br />

della delega al rispetto del principio<br />

di coordinamento con la finanza decentrata<br />

agli enti locali al fine di consentire<br />

l’attribuzione diretta agli stessi<br />

delle somme versate di competenza<br />

locale. Nell’articolo 10 è prevista<br />

l’attuazione della riforma entro due<br />

anni dalla pubblicazione della legge<br />

nella Gazzetta Ufficiale, con riferimento<br />

al Documento di programmazione<br />

economica e finanziaria, mentre<br />

l’articolo 11 contiene disposizioni<br />

finali relative ai procedimenti da seguire<br />

per l’emanazione dei decreti legislativi<br />

di attuazione.<br />

Questi in sintesi i principi generali<br />

in esame.<br />

È richiesta la riserva di legge per<br />

disciplinare gli elementi essenziali<br />

dell’imposizione nel rispetto dei principi<br />

di legalità, di capacità contributiva<br />

e di eguaglianza ,in linea con i<br />

principi costituzionali di diritto tributario<br />

(lettera a).<br />

Si fissa il riferimento obbligatorio<br />

alle norme comunitarie e internazionali<br />

imponendo l’adeguamento ai<br />

principi fondamentali dell’ordinamento<br />

comunitario e il rispetto delle convenzioni<br />

internazionali in vigore in<br />

Italia, con Convenzioni OCSE e bilaterali<br />

(lettera b) e si collega la nuova<br />

normativa allo Statuto del contribuente,<br />

emanato con la legge n.<br />

212/2002, in quanto essa sarà informata<br />

ai principi di chiarezza, semplicità,<br />

conoscibilità effettiva e irretroattività<br />

(lettera c).<br />

Si prevedono inoltre due divieti<br />

classici, in quanto proibiscono la<br />

doppia imposizione giuridica e l’applicazione<br />

analogica delle norme fiscali,<br />

che stabiliscono il presupposto,<br />

il soggetto passivo d’imposta, le<br />

esenzioni e le agevolazioni (lettere d<br />

ed e); mentre si garantisce la tutela<br />

dell’affidamento e della buona fede<br />

nei rapporti fra fisco e contribuente<br />

(lettera f) e si richiede una nuova importante<br />

impostazione di carattere<br />

generale da tempo avvertita per tutti<br />

i tributi, in quanto si prevede l’introduzione<br />

di una disciplina unitaria per<br />

tutte le imposte relativamente ai seguenti<br />

elementi: la qualificazione e<br />

identificazione del soggetto passivo<br />

d’imposta, i termini dell’obbligazione<br />

tributaria, le sanzioni varie conseguenti<br />

dagli inadempimenti dell’obbli-<br />

di Tommaso Santamaria<br />

gazione tributaria e degli obblighi<br />

connessi, il processo ovvero i vari<br />

procedimenti per l’accertamento dell’obbligazione<br />

fiscale e per la determinazione<br />

e applicazione delle sanzioni;<br />

in particolare si includono fra i<br />

soggetti abilitati alla assistenza tecnica<br />

generale i consulenti del lavoro e<br />

i revisori contabili e viene, inoltre,<br />

precisato che la disciplina della obbligazione<br />

fiscale preveda principi e regole<br />

comuni a tutte le imposte su dichiarazione,<br />

accertamento e riscossione<br />

(lettera g).<br />

Si prevedono anche il progressivo<br />

innalzamento del limite per la compensazione<br />

dei crediti d’imposta (ovviamente<br />

da tenere sotto controllo) e<br />

la minimizzazione del sacrificio dei<br />

contribuenti per l’adempimento degli<br />

obblighi fiscali evitando adempimenti<br />

e oneri non più accettabili, peraltro,<br />

con l’evoluzione dei sistemi informatici<br />

e con l’ammodernamento dell’Amministrazione<br />

finanziaria (lettere<br />

h e i). Mentre si pongono nuovi orientamenti<br />

sulle sanzioni amministrative<br />

e penali, prevedendo una inversione<br />

di tendenza sia sulle sanzioni amministrative<br />

(che saranno concentrate<br />

sul soggetto che ha tratto effettivo<br />

vantaggio dalla violazione, anche se<br />

persona giuridica o ente, contro il vigente<br />

principio della responsabilità<br />

personale della sanzione), sia sulle<br />

sanzioni penali, che saranno previste<br />

soltanto nei casi di frode fiscale o di<br />

effettivo e rilevante danno per l’erario<br />

(lettere l e m). La nuova impostazione<br />

sanzionatoria richiederà, come rilevasi,<br />

una interessante e meditata<br />

riflessione sulla previsione della nuova<br />

impostazione delle sanzioni, che<br />

dovrà tenere conto anche dei vigenti<br />

sistemi in atto negli altri paesi della<br />

Unione Europea.<br />

Infine si tende alla realizzazione<br />

di principi etici e di solidarietà sociale,<br />

in quanto si prevede l’introduzione<br />

di norme, che ordinano e disciplinano<br />

istituti giuridici tributari destinati<br />

alla realizzazione dei suddetti principi<br />

(lettera n).<br />

A completamento delle disposizioni<br />

generali il punto 3 dell’articolo 2<br />

sulla codificazione prevede anche un<br />

16 Fiamme Gialle 6 / <strong>2003</strong>

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