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2 giugno 2003 - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

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LETTERE AL DIRETTORE<br />

INDENNITÀ INTEGRATIVA<br />

SPECIALE RIDOTTA<br />

Un socio della Sezione ANFI di<br />

Brindisi, in congedo dal 1°.01.1996,<br />

dal mese di luglio 2002 percepisce<br />

la pensione dall’INPDAP. Dai giornali<br />

che trattano questioni pensionistiche<br />

ha rilevato che l’importo<br />

dell’I.I.S. per l’anno <strong>2003</strong> è pari a<br />

euro 615,87, mentre dal proprio cedolino<br />

di pensione risulta che l’importo<br />

dell’I.I.S. è di euro 578,66,<br />

con una evidente differenza di circa<br />

37,22 euro mensili.<br />

L’interessato, a suo tempo,<br />

aveva optato per avere l’I.I.S. quale<br />

quota fissa, in applicazione dell’art.<br />

59, comma 36, della legge<br />

449/1997, per aver maturato, alla<br />

data del 1°.01.1995, i previsti 40<br />

anni utili a pensione.<br />

La sua istanza era stata favorevolmente<br />

accolta e la pensione<br />

provvisoria era stata aggiornata<br />

con l’I.I.S. intera quale quota fissa,<br />

perché più favorevole.<br />

La domanda che ci pone il socio<br />

è se sia corretta l’interpretazione<br />

restrittiva dell’INPDAP.<br />

In esito al quesito posto dal socio<br />

di Brindisi, informiamo che l’importo<br />

di euro 578,65 dell’I.I.S. che in atto<br />

percepisce è esatto.<br />

Confermiamo che la quota dell’Indennità<br />

Integrativa Speciale dal 1°<br />

gennaio <strong>2003</strong> è stata elevata a euro<br />

615,87, per effetto della perequazione<br />

automatica.<br />

La differenza in meno tra i due importi<br />

è stata prevista dall’art. 1, commi<br />

11,12 e 13 della legge 379/1987<br />

che stabilisce:<br />

- il conglobamento nello stipendio iniziale<br />

del livello del personale militare<br />

delle Forze Armate di una quota<br />

dell’Indennità Integrativa Speciale<br />

pari a £. 1.081.000 annue lorde;<br />

- con la medesima decorrenza la mi-<br />

sura dell’I.I.S. spettante al personale<br />

militare in servizio è ridotta a £.<br />

1.081.000;<br />

- nei confronti del personale militare,<br />

cessato dal servizio con decorrenza<br />

successiva al 30 <strong>giugno</strong> 1988, la<br />

misura dell’I.I.S., spettante ai sensi<br />

della legge 324/1959, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, ai titolari<br />

di pensione diretta, è ridotta a<br />

cura della competente direzione<br />

provinciale del Tesoro, attuale INP-<br />

DAP, dell’importo lordo mensile di<br />

£. 72.067.<br />

Ciò giustifica tale differenza tra chi<br />

è cessato dal servizio prima e dopo il<br />

30.6.1988 (615,87–37,22 = 578,65).<br />

Si precisa che la quota fissa dell’I.I.S.<br />

è sempre più favorevole, veggasi<br />

“Fiamme Gialle” n. 4/2000 nella<br />

rubrica “Lettere al Direttore”.<br />

Invero, il problema dell’I.I.S. sta<br />

creando non poche difficoltà agli<br />

aventi diritto. Infatti le sedi Provinciali<br />

dell’INPDAP attuano il cosiddetto<br />

blocco, a decorrere dal 1°.1.1988,<br />

per effetto dell’art. 59, comma 13 ,<br />

della legge 449/1977, che ha escluso<br />

dalla perequazione automatica al costo<br />

della vita, i trattamenti pensionistici<br />

superiori a £. 3.430.250 al mese,<br />

comprensiva dell’I.I.S. per cui l’importo<br />

dell’I.I.S. è rimasto congelato<br />

ad euro 505,43 con una evidente riduzione<br />

di circa 9,60 euro al mese, a<br />

decorrere dalla stessa data (veggasi<br />

“Fiamme Gialle” n. 3 e n. 10/2001<br />

nella rubrica “Lettere al Direttore”).<br />

Inoltre, a decorrere dall’1.1.1999,<br />

con le successive perequazioni gli<br />

aumenti vengono calcolati sull’ammontare<br />

complessivo della pensione<br />

lorda+ I.I.S., anziché separatamente<br />

come avveniva prima, e i relativi aumenti<br />

vengono inclusi nella sola voce<br />

pensione, per cui l’importo dell’I.I.S.<br />

rimane invariato.<br />

di Pietro Di Marco<br />

Premesso quanto sopra, di fatto,<br />

non vi è danno per il pensionato, ma<br />

dal punto di vista della trasparenza non<br />

rende comprensibili i conteggi fatti.<br />

NOTIFICA DEL DECRETO<br />

DI PENSIONE<br />

Molti soci, in congedo da oltre<br />

10 anni, non conoscono l’esatta<br />

posizione del proprio trattamento<br />

pensionistico, per la mancata notifica<br />

del relativo decreto.<br />

Per opportuna informazione dei<br />

soci interessati, si segnala che competente<br />

a notificare il decreto di pensione<br />

definitivo, è l’I.N.P.D.A.P., che<br />

ha in carico la partita di pensione.<br />

Invero, inizialmente, in applicazione<br />

dell’art. 155 del D.P.R.<br />

1092/1973, all’atto della cessazione<br />

dal servizio, copia del decreto di liquidazione<br />

della pensione veniva<br />

consegnato dal capo ufficio all’interessato,<br />

che ne rilasciava ricevuta.<br />

Attualmente tale norma, in applicazione<br />

dell’art. 193, del D.P.R.<br />

1092/73, così sostituito dall’art. 33<br />

della legge 177/1976 e modificato<br />

dall’art. 5 D.P.R. 138/1986, dispone<br />

che la notifica dei decreti di pensione<br />

avvenga – a mezzo dei servizi postali<br />

– e non più per il tramite del Comune<br />

di residenza dell’interessato, per<br />

cui, in alternativa, qualora si voglia<br />

venire a conoscenza della effettiva<br />

posizione pensionistica, l’INPDAP<br />

Sede Provinciale, rilascia, previa richiesta<br />

per iscritto, copia del decreto<br />

di pensione.<br />

È appena il caso di precisare, che<br />

tale documento è di vitale importanza<br />

per un eventuale ricorso alla Sezione<br />

Giurisdizionale della Corte dei<br />

Conti competente per territorio, qualora<br />

si ravvisino delle inesattezze, al<br />

fine di far valere i propri diritti.<br />

In questa rubrica vengono prese in considerazione solo le richieste che<br />

possono interessare anche gli altri soci dell’A.N.F.I.<br />

20 Fiamme Gialle 6 / <strong>2003</strong>

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