LETTERE AL DIRETTORE INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE RIDOTTA Un socio della Sezione ANFI di Brindisi, in congedo dal 1°.01.1996, dal mese di luglio 2002 percepisce la pensione dall’INPDAP. Dai giornali che trattano questioni pensionistiche ha rilevato che l’importo dell’I.I.S. per l’anno <strong>2003</strong> è pari a euro 615,87, mentre dal proprio cedolino di pensione risulta che l’importo dell’I.I.S. è di euro 578,66, con una evidente differenza di circa 37,22 euro mensili. L’interessato, a suo tempo, aveva optato per avere l’I.I.S. quale quota fissa, in applicazione dell’art. 59, comma 36, della legge 449/1997, per aver maturato, alla data del 1°.01.1995, i previsti 40 anni utili a pensione. La sua istanza era stata favorevolmente accolta e la pensione provvisoria era stata aggiornata con l’I.I.S. intera quale quota fissa, perché più favorevole. La domanda che ci pone il socio è se sia corretta l’interpretazione restrittiva dell’INPDAP. In esito al quesito posto dal socio di Brindisi, informiamo che l’importo di euro 578,65 dell’I.I.S. che in atto percepisce è esatto. Confermiamo che la quota dell’Indennità Integrativa Speciale dal 1° gennaio <strong>2003</strong> è stata elevata a euro 615,87, per effetto della perequazione automatica. La differenza in meno tra i due importi è stata prevista dall’art. 1, commi 11,12 e 13 della legge 379/1987 che stabilisce: - il conglobamento nello stipendio iniziale del livello del personale militare delle Forze Armate di una quota dell’Indennità Integrativa Speciale pari a £. 1.081.000 annue lorde; - con la medesima decorrenza la mi- sura dell’I.I.S. spettante al personale militare in servizio è ridotta a £. 1.081.000; - nei confronti del personale militare, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 <strong>giugno</strong> 1988, la misura dell’I.I.S., spettante ai sensi della legge 324/1959, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, attuale INP- DAP, dell’importo lordo mensile di £. 72.067. Ciò giustifica tale differenza tra chi è cessato dal servizio prima e dopo il 30.6.1988 (615,87–37,22 = 578,65). Si precisa che la quota fissa dell’I.I.S. è sempre più favorevole, veggasi “Fiamme Gialle” n. 4/2000 nella rubrica “Lettere al Direttore”. Invero, il problema dell’I.I.S. sta creando non poche difficoltà agli aventi diritto. Infatti le sedi Provinciali dell’INPDAP attuano il cosiddetto blocco, a decorrere dal 1°.1.1988, per effetto dell’art. 59, comma 13 , della legge 449/1977, che ha escluso dalla perequazione automatica al costo della vita, i trattamenti pensionistici superiori a £. 3.430.250 al mese, comprensiva dell’I.I.S. per cui l’importo dell’I.I.S. è rimasto congelato ad euro 505,43 con una evidente riduzione di circa 9,60 euro al mese, a decorrere dalla stessa data (veggasi “Fiamme Gialle” n. 3 e n. 10/2001 nella rubrica “Lettere al Direttore”). Inoltre, a decorrere dall’1.1.1999, con le successive perequazioni gli aumenti vengono calcolati sull’ammontare complessivo della pensione lorda+ I.I.S., anziché separatamente come avveniva prima, e i relativi aumenti vengono inclusi nella sola voce pensione, per cui l’importo dell’I.I.S. rimane invariato. di Pietro Di Marco Premesso quanto sopra, di fatto, non vi è danno per il pensionato, ma dal punto di vista della trasparenza non rende comprensibili i conteggi fatti. NOTIFICA DEL DECRETO DI PENSIONE Molti soci, in congedo da oltre 10 anni, non conoscono l’esatta posizione del proprio trattamento pensionistico, per la mancata notifica del relativo decreto. Per opportuna informazione dei soci interessati, si segnala che competente a notificare il decreto di pensione definitivo, è l’I.N.P.D.A.P., che ha in carico la partita di pensione. Invero, inizialmente, in applicazione dell’art. 155 del D.P.R. 1092/1973, all’atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione della pensione veniva consegnato dal capo ufficio all’interessato, che ne rilasciava ricevuta. Attualmente tale norma, in applicazione dell’art. 193, del D.P.R. 1092/73, così sostituito dall’art. 33 della legge 177/1976 e modificato dall’art. 5 D.P.R. 138/1986, dispone che la notifica dei decreti di pensione avvenga – a mezzo dei servizi postali – e non più per il tramite del Comune di residenza dell’interessato, per cui, in alternativa, qualora si voglia venire a conoscenza della effettiva posizione pensionistica, l’INPDAP Sede Provinciale, rilascia, previa richiesta per iscritto, copia del decreto di pensione. È appena il caso di precisare, che tale documento è di vitale importanza per un eventuale ricorso alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio, qualora si ravvisino delle inesattezze, al fine di far valere i propri diritti. In questa rubrica vengono prese in considerazione solo le richieste che possono interessare anche gli altri soci dell’A.N.F.I. 20 Fiamme Gialle 6 / <strong>2003</strong>
CENTRO DI ASSISTENZA LEGALE E PENSIONISTICA presso la Presidenza <strong>Nazionale</strong> dell’ANFI PENSIONABILITÀ DELL’INDENNITÀ DI IMBARCO DI CUI AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1988 Dopo lunghe e interminabili battaglie da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza e dei militari di mare del Corpo con vari ricorsi e quesiti finalmente si è concretizzato il principio che l’indennità di imbarco è pensionabile. Riportiamo per intero la circolare n. 140386/670 del 17 aprile <strong>2003</strong> del Comando Generale – Servizio Amministrativo (III Divisione) con la quale vengono impartite le relative istruzioni ai Reparti Tecnici Logistici Amministrativi del Corpo per uniformare la procedura dell’inclusione dell’indennità di imbarco sul provvedimento pensionistico degli aventi diritto con decorrenza dal 2.1.2002.