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4 MOD. ISTITUTI VARI GESTIONE PERSONALE - Comune di Ferrara

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(con l’unica limitazione <strong>di</strong> durata derivante dagli artt. 39, co. 1, e 42, co. 1, del D.Lgs. 151/01<br />

e s.m.i., secondo i quali in caso <strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero inferiore a 6 ore, spetta solo<br />

uno dei riposi previsti da tali <strong>di</strong>sposizioni). Anche il periodo <strong>di</strong> comporto della malattia si<br />

calcola come per i <strong>di</strong>pendenti a tempo pieno, analogamente alle altre tipologie <strong>di</strong> assenza<br />

previste dal CCNL o da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

In tutti questi casi il riproporzionamento alla percentuale <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale si<br />

realizza solo attraverso il ridotto pagamento delle giornate <strong>di</strong> assenza.<br />

Eccezioni: nel rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale <strong>di</strong> tipo orizzontale trova ugualmente<br />

applicazione la regola del riproporzionamento per i seguenti istituti:<br />

permessi stu<strong>di</strong>o (tempo indeterminato) in considerazione della particolare finalizzazione<br />

degli stessi e del fatto che sono computati e fruiti ad ore e che, pertanto, sono strettamente<br />

legati alla durata della giornata lavorativa (quesito ARAN C2.31);<br />

permessi per assistenza <strong>di</strong>sabili (3 giorni al mese) qualora il lavoratore decida <strong>di</strong> fruire <strong>di</strong><br />

tali permessi giornalieri ad ore come contrattualmente previsto, poiché, in caso contrario,<br />

godrebbe <strong>di</strong> un vantaggio ingiustificato (quesito ARAN C2.78)<br />

Esempio: il lavoratore che lavora 3 ore tutti i giorni ha <strong>di</strong>ritto a 3 giorni <strong>di</strong> assenza a tale<br />

titolo o a 9 ore <strong>di</strong> permesso (pari a 3 giornate <strong>di</strong> 3 ore ciascuna);<br />

permessi a favore dei <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong>sabili: se l’orario giornaliero <strong>di</strong> lavoro è inferiore a 6<br />

ore, il <strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto ad una sola ora <strong>di</strong> permesso retribuito anziché due;<br />

permesso per grave infermità se fruito ad ore vale quanto specificato per il rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato;<br />

permessi brevi non spettano se l’orario <strong>di</strong> lavoro non è costituito da almeno quattro ore<br />

giornaliere. Gli stessi rientrano nella sfera <strong>di</strong> applicazione del generale principio <strong>di</strong><br />

proporzionalità.<br />

Nel part-time orizzontale trova pertanto applicazione la regola generale del<br />

riproporzionamento per tutti quei permessi fruibili ad ore, salvo che per la natura dello<br />

stesso istituto o perché <strong>di</strong>versamente stabilito sia conce<strong>di</strong>bile per intero.<br />

Istituti normativi nel tempo parziale verticale (tempo indeterminato e determinato)<br />

Nel part-time verticale devono essere riproporzionati sia i permessi previsti in giorni sia i<br />

permessi previsti in ore.<br />

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