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4 MOD. ISTITUTI VARI GESTIONE PERSONALE - Comune di Ferrara

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FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERINITA’ (Art. 20 T.U. 151/2001 e circolare Inps n.<br />

109/2000)<br />

E’ prevista la facoltà per le lavoratrici gestanti <strong>di</strong> restare in servizio fino all’ottavo mese. Il<br />

mese non usufruito prima del parto verrà poi goduto dopo <strong>di</strong> esso, prolungando fino a quattro<br />

mesi il periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria.<br />

Il periodo <strong>di</strong> flessibilità può andare da un minimo <strong>di</strong> un giorno ad un massimo <strong>di</strong> un mese ed il<br />

periodo già concesso può essere ridotto su semplice istanza della lavoratrice o per fatti<br />

sopravvenuti (in particolare l’Inps prevede che la malattia interrompa la flessibilità in quanto<br />

“ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o<br />

del nascituro e supera <strong>di</strong> fatto il giu<strong>di</strong>zio me<strong>di</strong>co precedentemente espresso” - circ. 152/2000).<br />

L'esercizio <strong>di</strong> tale facoltà è subor<strong>di</strong>nato all’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con<br />

esso convenzionato nonché a quella del me<strong>di</strong>co competente ai fini della prevenzione e tutela<br />

della salute nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />

I presupposti per l’esercizio dell’opzione sono:<br />

a. il decorso regolare della gravidanza, al momento della richiesta. Per questo occorre che<br />

non vi siano con<strong>di</strong>zioni patologiche che configurino situazioni <strong>di</strong> rischio;<br />

b. l’assenza <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione anticipata dal lavoro;<br />

c. in ogni caso, il venir meno delle cause che abbiano portato alla inter<strong>di</strong>zione anticipata<br />

dal lavoro nelle prime fasi della gravidanza;<br />

d. l’assenza <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente <strong>di</strong> lavoro e/o<br />

dall’articolazione dell’orario <strong>di</strong> lavoro, senza possibilità <strong>di</strong> spostamento o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica;<br />

e. l’assenza <strong>di</strong> controin<strong>di</strong>cazioni derivanti dalle modalità <strong>di</strong> raggiungimento del luogo <strong>di</strong><br />

lavoro.<br />

La <strong>di</strong>pendente oltre a compilare il modulo allegato 2 <strong>di</strong> seguito, dovrà produrre :<br />

1. certificato me<strong>di</strong>co specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato<br />

in<strong>di</strong>cante:<br />

♦ la data presunta del parto<br />

♦ che tale opzione non arreca pregiu<strong>di</strong>zio alla salute della gestante e del bambino;<br />

2. Analogo certificato del me<strong>di</strong>co competente ai fini della prevenzione e tutela della salute<br />

nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />

La documentazione <strong>di</strong> cui sopra dovrà pervenire al Servizio Personale entro il compimento del<br />

7° mese, onde permettere l’autorizzazione in tempo utile.<br />

CASI PARTICOLARI<br />

• PARTO PREMATURO<br />

In caso <strong>di</strong> parto anticipato rispetto la data presunta, i giorni non fruiti del congedo precedenti la<br />

data presunta del parto si aggiungono ai tre mesi successivi al parto stesso .<br />

Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga nel periodo <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione anticipata, prima<br />

dei due mesi <strong>di</strong> astensione obbligatoria, sarà riconosciuto un periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria<br />

dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi non goduti prima (circ Inpdap n. 24/2000).<br />

• RICOVERO OSPEDALIERO DEL BIMBO NATO PREMATURO<br />

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