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4 MOD. ISTITUTI VARI GESTIONE PERSONALE - Comune di Ferrara

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<strong>MOD</strong>ELLO 4 GARA <strong>GESTIONE</strong> <strong>PERSONALE</strong> ANNO 2012<br />

MATERNITA’ E PATERNITA’<br />

Scheda I. PERMESSI PER ESAMI PRENATALI (art. 14 T.U. 151/2001)<br />

• Le lavoratrici gestanti hanno <strong>di</strong>ritto a permessi retribuiti, senza obbligo <strong>di</strong> recupero<br />

orario, per l’effettuazione <strong>di</strong> esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite me<strong>di</strong>che<br />

specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario <strong>di</strong> lavoro.<br />

• Per fruire <strong>di</strong> tali permessi le gestanti presentano apposita istanza che successivamente<br />

integrano con la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’ora <strong>di</strong><br />

effettuazione degli esami o della visita specialistica.<br />

DURATA<br />

I permessi coprono l’arco <strong>di</strong> tempo della visita e quello necessario per recarsi dal luogo <strong>di</strong><br />

lavoro alla struttura sanitaria e viceversa: al termine la <strong>di</strong>pendente è tenuta, ove possibile,<br />

a riprendere servizio.<br />

TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE<br />

Tutti i perio<strong>di</strong> sono considerati “servizio prestato” e spetta l’intera retribuzione.<br />

Scheda II. TUTELA DELLA SALUTE, COMPLICANZE DELLA<br />

GESTAZIONE E INTERDIZIONE ANTICIPATA (Capo 2^ T.U. 151/2001)<br />

LAVORI VIETATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

le lavoratrici gestanti sono tenute obbligatoriamente a comunicare al datore <strong>di</strong> lavoro il<br />

proprio stato non appena accertato, al fine <strong>di</strong> consentire l’applicazione delle misure <strong>di</strong><br />

tutela della salute che prevedono, tra l’altro, nei casi <strong>di</strong> attività a rischio, l’obbligo per il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro (<strong>di</strong>rigente del servizio), <strong>di</strong> a<strong>di</strong>bire ove possibile, la lavoratrice ad altre<br />

mansioni anche inferiori conservando la retribuzione “originaria”.<br />

INTERDIZIONE ANTICIPATA (art. 17)<br />

L’Ispettorato provinciale del lavoro può <strong>di</strong>sporre l’inter<strong>di</strong>zione dal lavoro delle gestanti per i<br />

seguenti motivi:<br />

1. gravi complicanze della gravidanza (sulla base <strong>di</strong> accertamento me<strong>di</strong>co);<br />

2. quando le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro o ambientali siano ritenute pregiu<strong>di</strong>zievoli alla salute;<br />

3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (anche inferiori)<br />

perché le proprie sono vietate o valutate a rischio (in questo caso l’inter<strong>di</strong>zione si<br />

estende fino a sette mesi dopo il parto).<br />

I provve<strong>di</strong>menti dell’ispettorato del lavoro sono definitivi e possono essere emessi:<br />

d’ufficio;<br />

a seguito <strong>di</strong> comunicazione del datore <strong>di</strong> lavoro circa l’impossibilità <strong>di</strong> a<strong>di</strong>bire la<br />

lavoratrice ad altre mansioni;<br />

su istanza della lavoratrice (in tal caso l’ispettorato deve pronunciarsi entro 7<br />

giorni).


DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO<br />

L’art.53 prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> a<strong>di</strong>bire le lavoratrici al lavoro notturno (24-6) dal momento<br />

dell’accertamento della gravidanza fino ad un anno <strong>di</strong> età del figlio.<br />

Non hanno, inoltre, l’obbligo <strong>di</strong> prestare lavoro notturno:<br />

• la madre o, in alternativa, il padre <strong>di</strong> un bimbo <strong>di</strong> età inferiore a tre anni;<br />

• l’unico genitore affidatario <strong>di</strong> un bimbo <strong>di</strong> età inferiore a 12 anni;<br />

• coloro che hanno a proprio carico un <strong>di</strong>sabile.<br />

LAVORATRICI DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE<br />

Durante tutto il periodo della gravidanza è vietato a<strong>di</strong>bire le gestanti al lavoro operativo (art.9<br />

T.U.)<br />

TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE<br />

Le assenze per complicanze della gestazione <strong>di</strong>sposte dall’Ispettorato del Lavoro, sono<br />

considerate “servizio utile”, quin<strong>di</strong>, non riducono né le ferie, né la tre<strong>di</strong>cesima e sono retribuite<br />

al 100%.<br />

Scheda III. ASTENSIONE OBBLIGATORIA: CONGEDO DI<br />

MATERNITA’ E PATERNITA’ (artt. da 16 a 31 T.U. 151/2001)<br />

SOGGETTI AVENTI DIRITTO<br />

MADRE: per tutto il periodo che intercorre tra 2 mesi prima della data presunta del<br />

parto e 3 mesi dopo il parto;<br />

PADRE: 3 mesi post-partum (o frazione) nei seguenti casi:<br />

a) morte della madre ;<br />

b) grave infermità della madre (quando non consente l’assolvimento degli obblighi<br />

assistenziali nei confronti del neonato);<br />

c) abbandono da parte della madre,<br />

d) affidamento esclusivo al padre.<br />

Al fine della fruizione del congedo post partum, tutte queste situazioni devono essere<br />

certificate ovvero <strong>di</strong>chiarate ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 dal padre.<br />

La <strong>di</strong>pendente per poter usufruire dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione obbligatoria è tenuta a<br />

consegnare al datore <strong>di</strong> lavoro il certificato me<strong>di</strong>co in<strong>di</strong>cante la data presunta del parto. La<br />

madre entro 15 giorni dall’evento, dovrà comunque produrre certificato <strong>di</strong> nascita del figlio<br />

ovvero la <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva, nel caso che la nascita avvenga a <strong>Ferrara</strong> è sufficiente<br />

l’autocertificazione.<br />

ADOZIONI E AFFIDAMENTI<br />

La Finanziaria 2008 ha riformato il Dl.vo 151/2001 dettando nuove regole sui perio<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> congedo per maternità e sui perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo parentale in caso <strong>di</strong> adozioni e<br />

affidamenti, sia nazionali che internazionali.<br />

Il comma 452 della legge finanziaria 2008 riscrive l’art.26 del D.l.vo n.151/2001 (Testo<br />

unico sulla maternità/paternità) che ora afferma:<br />

2


il congedo per maternità spetta per un periodo massimo <strong>di</strong> cinque mesi a<br />

prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento<br />

preadottivo sia nazionale che internazionale.<br />

Il congedo va fruito nei primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in<br />

famiglia del minore . Complessivamente il congedo riconoscibile in favore delle madri<br />

adottive è pari a cinque mesi e un giorno in quanto viene riconosciuto anche il giorno <strong>di</strong><br />

ingresso in famiglia;<br />

in caso <strong>di</strong> adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima<br />

dell’ingresso, durante il periodo <strong>di</strong> permanenza all’estero per l’espletamento<br />

degli adempimenti previsti dalla procedura. La durata complessiva è sempre la<br />

stessa e la parte residua può essere fruita nei cinque mesi successivi all’ingresso in<br />

famiglia del bambino (comma 3);<br />

la lavoratrice che per il periodo <strong>di</strong> permanenza all’estero non richieda o richieda solo in<br />

parte il congedo per maternità, può fruire <strong>di</strong> un congedo non retribuito, senza <strong>di</strong>ritto ad<br />

indennità in base alla legge n.476/98 (comma 4);<br />

l’Ente autorizzato, che ha avuto l’incarico <strong>di</strong> seguire la procedura, attesta la durata della<br />

permanenza all’estero della lavoratrice (comma 5);<br />

nel caso <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> minore il congedo può essere fruito entro cinque<br />

mesi dall’affidamento, per un periodo massimo <strong>di</strong> tre mesi (comma 6), il<br />

congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento<br />

Il comma 453 abroga l’art.27 del D.l.vo n.151/2001 che parlava <strong>di</strong> adozioni ed affidamenti<br />

preadottivi internazionali:<br />

I conge<strong>di</strong> sopra citati spettano alla madre, ma possono essere fruiti in alternativa dal padre,<br />

alle medesime con<strong>di</strong>zioni, il quale in caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> fruizione è tenuto a presentare<br />

documentazione comprovante che il medesimo congedo non è stato chiesto dalla madre.<br />

Il congedo non retribuito per permanenza all’estero spetta, invece, al lavoratore alle medesime<br />

con<strong>di</strong>zioni.<br />

Il genitore deve presentare all’ente <strong>di</strong> appartenenza la documentazione comprovante l’ingresso<br />

in famiglia del bambino affidato o adottato<br />

TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE<br />

L’intero periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria dal lavoro è computato nell’anzianità <strong>di</strong> servizio a<br />

tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^ e alle ferie.<br />

Il lavoratore ha <strong>di</strong>ritto alla retribuzione intera in go<strong>di</strong>mento.<br />

MALATTIA<br />

L’art. 22, c.2 del TU prevede che l’indennità per il congedo <strong>di</strong> maternità è comprensiva <strong>di</strong> ogni<br />

altra , quin<strong>di</strong>, la malattia insorta durante l’astensione obbligatoria non la interrompe.<br />

3


FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERINITA’ (Art. 20 T.U. 151/2001 e circolare Inps n.<br />

109/2000)<br />

E’ prevista la facoltà per le lavoratrici gestanti <strong>di</strong> restare in servizio fino all’ottavo mese. Il<br />

mese non usufruito prima del parto verrà poi goduto dopo <strong>di</strong> esso, prolungando fino a quattro<br />

mesi il periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria.<br />

Il periodo <strong>di</strong> flessibilità può andare da un minimo <strong>di</strong> un giorno ad un massimo <strong>di</strong> un mese ed il<br />

periodo già concesso può essere ridotto su semplice istanza della lavoratrice o per fatti<br />

sopravvenuti (in particolare l’Inps prevede che la malattia interrompa la flessibilità in quanto<br />

“ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o<br />

del nascituro e supera <strong>di</strong> fatto il giu<strong>di</strong>zio me<strong>di</strong>co precedentemente espresso” - circ. 152/2000).<br />

L'esercizio <strong>di</strong> tale facoltà è subor<strong>di</strong>nato all’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con<br />

esso convenzionato nonché a quella del me<strong>di</strong>co competente ai fini della prevenzione e tutela<br />

della salute nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />

I presupposti per l’esercizio dell’opzione sono:<br />

a. il decorso regolare della gravidanza, al momento della richiesta. Per questo occorre che<br />

non vi siano con<strong>di</strong>zioni patologiche che configurino situazioni <strong>di</strong> rischio;<br />

b. l’assenza <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione anticipata dal lavoro;<br />

c. in ogni caso, il venir meno delle cause che abbiano portato alla inter<strong>di</strong>zione anticipata<br />

dal lavoro nelle prime fasi della gravidanza;<br />

d. l’assenza <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente <strong>di</strong> lavoro e/o<br />

dall’articolazione dell’orario <strong>di</strong> lavoro, senza possibilità <strong>di</strong> spostamento o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica;<br />

e. l’assenza <strong>di</strong> controin<strong>di</strong>cazioni derivanti dalle modalità <strong>di</strong> raggiungimento del luogo <strong>di</strong><br />

lavoro.<br />

La <strong>di</strong>pendente oltre a compilare il modulo allegato 2 <strong>di</strong> seguito, dovrà produrre :<br />

1. certificato me<strong>di</strong>co specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato<br />

in<strong>di</strong>cante:<br />

♦ la data presunta del parto<br />

♦ che tale opzione non arreca pregiu<strong>di</strong>zio alla salute della gestante e del bambino;<br />

2. Analogo certificato del me<strong>di</strong>co competente ai fini della prevenzione e tutela della salute<br />

nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />

La documentazione <strong>di</strong> cui sopra dovrà pervenire al Servizio Personale entro il compimento del<br />

7° mese, onde permettere l’autorizzazione in tempo utile.<br />

CASI PARTICOLARI<br />

• PARTO PREMATURO<br />

In caso <strong>di</strong> parto anticipato rispetto la data presunta, i giorni non fruiti del congedo precedenti la<br />

data presunta del parto si aggiungono ai tre mesi successivi al parto stesso .<br />

Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga nel periodo <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione anticipata, prima<br />

dei due mesi <strong>di</strong> astensione obbligatoria, sarà riconosciuto un periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria<br />

dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi non goduti prima (circ Inpdap n. 24/2000).<br />

• RICOVERO OSPEDALIERO DEL BIMBO NATO PREMATURO<br />

4


Qualora il bimbo nato prematuro abbia necessità <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> degenza presso una struttura<br />

ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà <strong>di</strong> chiedere l’interruzione del congedo <strong>di</strong><br />

maternità fino alla data <strong>di</strong> effettivo rientro in casa del figlio. In questo caso per rientrare al<br />

lavoro deve produrre un certificato me<strong>di</strong>co attestante l’idoneità al lavoro stesso.<br />

• ABORTO<br />

L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza si considera aborto, salvo che si<br />

verifichi dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nel qual caso è da considerarsi parto.<br />

Nel primo caso (prima del 180° giorno) la <strong>di</strong>pendente è considerata assente per malattia, nel<br />

secondo fruisce dei 3 mesi <strong>di</strong> astensione obbligatoria post partum.<br />

Scheda IV. CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa)<br />

(Capo V del T.U. 151/2001 e art. 17, c.5, CCNL 14.9.2000)<br />

Soggetti aventi <strong>di</strong>ritto:<br />

genitori naturali, genitori adottivi, “genitore solo”, affidatari<br />

Il congedo può essere fruito da ogni genitore anche se l’altro non ne ha <strong>di</strong>ritto e deve essere<br />

richiesto, salvo casi <strong>di</strong> oggettiva impossibilità, con un preavviso minimo <strong>di</strong> 15 giorni.<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro, una volta preavvisato, non può in alcun caso negare, non si tratta <strong>di</strong><br />

un’autorizzazione ma <strong>di</strong> una comunicazione con preavviso.<br />

Il preavviso và dato <strong>di</strong> nuovo ogni volta che si proroga, si mo<strong>di</strong>fica o si rinnova una<br />

precedente richiesta.<br />

Nel caso in cui, per particolari e comprovate situazioni personali che rendono<br />

oggettivamente impossibile il rispetto del termine <strong>di</strong> preavviso, la domanda può<br />

essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo <strong>di</strong> astensione dal<br />

lavoro (art.17, c.9 CCNL 14.9.2000), ma deve necessariamente essere vistata dal<br />

<strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> servizio.<br />

Durata dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo parentale:<br />

la legge fissa sia un limite in<strong>di</strong>viduale che un limite “famigliare”:<br />

a) perio<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduali (fruibili da parte <strong>di</strong> uno dei due genitori)<br />

a.1) madre: per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi<br />

a.2) padre (anche se la madre non è lavoratrice): per un periodo continuativo o<br />

frazionato non superiore a 7 mesi<br />

a.3) “genitore solo”: per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi<br />

(la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> “genitore solo” si verifica: nel caso <strong>di</strong> morte dell’altro genitore, <strong>di</strong><br />

abbandono del figlio o <strong>di</strong> affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso <strong>di</strong> non<br />

riconoscimento del figlio da parte <strong>di</strong> un genitore; INPS circolare n. 8 del 17.1.2003,<br />

punto 1)<br />

b) perio<strong>di</strong> complessivi (fruiti da parte <strong>di</strong> entrambi i genitori)<br />

In caso <strong>di</strong> fruizione da parte <strong>di</strong> entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo tra i due<br />

non è pari alla somma dei perio<strong>di</strong> massimi in<strong>di</strong>viduali, ma è limitato a 11 mesi (10 mesi se<br />

la madre è lavoratrice autonoma). Esempio: 6 mesi la madre e 5 mesi il padre; oppure 5<br />

mesi la madre e 6 mesi il padre; oppure 4 mesi la madre e 7 mesi il padre.<br />

NB: Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre<br />

lo può utilizzare anche durante l’astensione obbligatoria della madre e/o durante la fruizione<br />

dei riposi orari della madre.<br />

Tempo <strong>di</strong> fruizione in relazione all’età del bambino:<br />

5


a) fino ad 8 anni (per i figli naturali <strong>di</strong> lavoratore)<br />

b) entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo famigliare in caso <strong>di</strong> adozione<br />

sia nazionale che internazionale e <strong>di</strong> affido in<strong>di</strong>pendentemente dall’età del bambino<br />

all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore<br />

età dello stesso<br />

CASI PARTICOLARI:<br />

Congedo parentale in caso <strong>di</strong> parto gemellare o plurigemellare<br />

In caso <strong>di</strong> parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha <strong>di</strong>ritto a fruire, per ogni<br />

nato, del numero <strong>di</strong> mesi <strong>di</strong> congedo parentale previsti dall’art.32 del d.lgs.n.151 del 2001.<br />

Tale <strong>di</strong>sciplina trova applicazione anche nel caso <strong>di</strong> adozioni o affidamenti (anche non fratelli) il<br />

cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.(INPS, messaggio n. 569 del 27 giugno<br />

2001; circ.n.8 del 17 gennaio 2003; INPDAP, informativa n.15 del 11 marzo 2003)”.<br />

Interruzione del congedo parentale<br />

La malattia del genitore insorta durante il congedo parentale, ne può interrompere la fruizione<br />

(a domanda dell’interessato).<br />

La malattia del bambino, può interrompere la fruizione del congedo parentale, ma non<br />

escludere gli eventuali giorni non lavorativi (sabato e domenica) compresi fra i due perio<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

assenza.<br />

Divieto <strong>di</strong> cumulo e incompatibilità<br />

Il padre lavoratore non può fruire dei riposi giornalieri nello stesso periodo in cui la madre<br />

lavoratrice si avvale del congedo parentale.<br />

La facoltà <strong>di</strong> fruizione del congedo parentale è esclusa in caso <strong>di</strong> morte del bambino o <strong>di</strong><br />

interruzione della gravidanza.<br />

Frazionabilità:<br />

Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato.<br />

La frazionabilità va intesa nel senso che tra un periodo (anche <strong>di</strong> un solo giorno per volta) e<br />

l’altro <strong>di</strong> congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (a tal fine le<br />

ferie non sono utili) (INPDAP circolare n. 24 del 27.11.2000, punto 4: Dipartimento Funzione<br />

Pubblica, circolare n. 14/00 del 16.11.2000, punto 1)<br />

Trattamento economico:<br />

• figlio naturale fino all’età <strong>di</strong> 8 anni<br />

a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito del periodo complessivo fruito<br />

da entrambi i genitori, entro il terzo anno <strong>di</strong> vita del bambino;<br />

b) 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, entro i primi 3<br />

anni <strong>di</strong> vita del bambino;<br />

c) per gli ulteriori perio<strong>di</strong> (oltre il sesto mese) e comunque per i perio<strong>di</strong> successivi al terzo<br />

anno <strong>di</strong> vita del bambino: 30% della retribuzione se il red<strong>di</strong>to del richiedente non è<br />

superiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima, se il red<strong>di</strong>to è superiore il<br />

richiedente ha <strong>di</strong>ritto al congedo parentale ma non alla indennità;<br />

d) se il congedo parentale viene fruito per la prima volta dopo il compimento del terzo<br />

anno <strong>di</strong> vita del bambino, il 100% della retribuzione per il primo mese può essere<br />

riconosciuto solo se sussistono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> cui alla precedente lett. c).<br />

(INPDAP circolare n. 49 del 27.11.2000, punto 2, lett. B)<br />

6


• conge<strong>di</strong> riferiti a bambini in caso <strong>di</strong> adozione nazionale, internazionale e <strong>di</strong><br />

affidamento qualsiasi sia l’età del minore fruibili entro otto anni dall’ ingresso<br />

in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età<br />

a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito del periodo massimo <strong>di</strong> sei<br />

mesi tra i due genitori , entro i tre anni dall’ ingresso del minore in famiglia;<br />

b) 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, entro i tre<br />

anni dall’ingresso del minore in famiglia<br />

c) per gli ulteriori perio<strong>di</strong> (oltre il sesto mese) e comunque per quelli fruiti oltre il sesto<br />

anno: 30% della retribuzione se il red<strong>di</strong>to del richiedente non è superiore a 2,5 volte<br />

l’importo della pensione minima (definita anno per anno) (INPS circolare n. 8 del<br />

17.1.2003, punto 7)<br />

d) Il congedo può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia<br />

del bambino.<br />

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:<br />

Tutte le tipologie <strong>di</strong> congedo parentale, in<strong>di</strong>pendentemente dalla percentuale <strong>di</strong> retribuzione<br />

erogata, prevedono la copertura contributiva pensionistica e sono computati nell’anzianità <strong>di</strong><br />

servizio, solo se trattasi <strong>di</strong> congedo non retribuito il periodo non è valido ai fini delle prestazioni<br />

del TFR e del TFS.<br />

TRATTAMENTO GIURIDICO:<br />

Congedo parentale e tre<strong>di</strong>cesima mensilità<br />

I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della tre<strong>di</strong>cesima mensilità; a<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quelli retribuiti al 30%, che non concorrono ai fini della corresponsione dei ratei<br />

<strong>di</strong> tre<strong>di</strong>cesima. (art. 34, comma 5, del d.lgs.n.151 del 2001 e art. 5. comma 9, del Ccnl del<br />

09.05.2006)<br />

Congedo parentale e ferie<br />

Solo i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle<br />

ferie; per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso <strong>di</strong>rettamente dalla legge.<br />

(art.17, comma 5, del ccnl del 14.9.2000; art.34, comma 5, del d.lgs.n.151 del 2001).<br />

Tutele<br />

Nel caso <strong>di</strong> fruizione del congedo parentale, la lavoratrice ed il lavoratore hanno <strong>di</strong>ritto alla<br />

conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro e, salvo rinuncia espressa, al rientro nella stessa unità<br />

produttiva ove erano assegnati al momento dell’astensione; essi hanno, altresì, <strong>di</strong>ritto ad<br />

essere a<strong>di</strong>biti alle mansioni svolte prima dell’astensione o a mansioni equivalenti.<br />

L’eventuale licenziamento causato dalla domanda <strong>di</strong> astensione è nullo.<br />

Scheda V. PERIODI DI RIPOSO (Permessi per allattamento)<br />

(Artt. da 39 a 46 del d. lgs. n. 151 del 26.3.2001)<br />

SOGGETTI BENEFICIARI<br />

madre lavoratrice <strong>di</strong>pendente; padre lavoratore <strong>di</strong>pendente, genitori adottivi o affidatari<br />

(secondo la specificazioni <strong>di</strong> seguito illustrate)<br />

7


La lavoratrice madre<br />

ha <strong>di</strong>ritto, dopo la fruizione del periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria, nel primo anno <strong>di</strong> vita del<br />

bambino, a due perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo (per allattamento) per ogni giornata lavorativa pari ad un’ora<br />

ciascuno, anche cumulabili (1+1)<br />

Se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore il periodo <strong>di</strong> riposo è <strong>di</strong> un’ora (1/2+1/2).<br />

I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo sopra specificati (<strong>di</strong> due ore o <strong>di</strong> un’ora) sono ridotti della metà se la<br />

lavoratrice fruisce dell’asilo nido o <strong>di</strong> altra struttura idonea istituiti dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

La madre ha <strong>di</strong>ritto ai riposi anche durante il periodo in cui il padre fruisce del congedo<br />

parentale;<br />

Parto plurimo<br />

i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo spettanti sempre nel primo anno <strong>di</strong> vita dei bambini sono raddoppiati (2+2<br />

oppure 1+1) e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre;<br />

Il padre lavoratore<br />

Si tratta <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto derivato da quello materno, quin<strong>di</strong>, ha <strong>di</strong>ritto ai riposi (per allattamento)<br />

nelle seguenti ipotesi:<br />

a) affidamento del minore al solo padre;<br />

b) decesso o grave malattia della madre;<br />

c) rinuncia da parte della madre lavoratrice <strong>di</strong>pendente;<br />

d) quando la madre lavoratrice non abbia la qualifica <strong>di</strong> “<strong>di</strong>pendente”, vale a <strong>di</strong>re sia una<br />

lavoratrice autonoma, impren<strong>di</strong>trice, coltivatrice <strong>di</strong>retta, parasubor<strong>di</strong>nata, libera<br />

professionista, casalinga ecc. In tal caso il padre fruisce dei riposi dal giorno successivo<br />

a quello finale del periodo <strong>di</strong> trattamento economico spettante alla madre dopo il parto<br />

e sempre che la madre non abbia chiesto <strong>di</strong> fruire ininterrottamente, dopo tale periodo,<br />

del congedo parentale (INPS circolare n. 8 del 2003).<br />

Il numero delle ore spettanti al padre (2 oppure 1) è determinato sempre in relazione al suo<br />

orario <strong>di</strong> lavoro<br />

Il padre lavoratore non può fruire dei permessi durante il periodo <strong>di</strong> congedo <strong>di</strong> maternità della<br />

madre.<br />

Il padre lavoratore può fruire delle ore aggiuntive derivanti dal raddoppio delle ore per<br />

allattamento in caso <strong>di</strong> parto plurimo.<br />

Genitori adottivi e affidatari<br />

i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo per allattamento spettano anche alle madri o ai padri adottivi o affidatari,<br />

nel rispetto delle stesse regole ed entro il primo anno <strong>di</strong> ingresso in famiglia del bambino.<br />

Trattamento economico e previdenziale<br />

I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti (INPDAP circolare n. 24 del<br />

29.5.2000, punto 6.2; circolare n. 49 del 27.11.2000, punto 5, lett. b) ultimo capoverso;<br />

Dipartimento F.P. circolare n. 14/00 del 16.11.2000)<br />

Procedura <strong>di</strong> concessione<br />

Alla madre naturale i permessi in oggetto sono concessi d’ufficio dalla data <strong>di</strong> rientro in servizio<br />

e fino al compimento <strong>di</strong> un anno <strong>di</strong> età del bambino (1 ora o 2 a seconda dell’articolazione<br />

oraria giornaliera);<br />

Al padre possono essere concessi solo a seguito <strong>di</strong> richiesta nella quale attesta il motivo per cui<br />

ne ha <strong>di</strong>ritto;<br />

In caso <strong>di</strong> raddoppio dei permessi è necessaria la <strong>di</strong>chiarazione che l’altro genitore non ne<br />

fruisce contemporaneamente, ovvero che usufruisce <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> ore coerente con quelle<br />

del richiedente.<br />

8


Le richieste che lo prevedano, devono essere integrate dalla <strong>di</strong>chiarazione del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

circa l’effettiva situazione dell’altro genitore.<br />

Scheda VI. CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO<br />

(Artt. da 47 a 52 del d. lgs. 151 del 2001; art. 17, comma 6, CCNL 14.9.2000)<br />

Soggetti beneficiari:<br />

entrambi i genitori, alternativamente (sia naturali che adottivi o affidatari)<br />

Genitori naturali , perio<strong>di</strong> e durata dei conge<strong>di</strong><br />

a) nei primi tre anni <strong>di</strong> vita del bambino, dopo il periodo <strong>di</strong> congedo per maternità: senza<br />

limiti temporali (art. 47, comma 1)<br />

b) dal quarto anno <strong>di</strong> vita e sino all’ottavo anno: 5 giorni lavorativi l’anno per ciascuno dei<br />

genitori e per ciascun figlio (art. 47, comma 2)<br />

(INPDAP circolare n. 49 del 27.11.2000, punto 3; circolare n. 24 del 29.5.2000)<br />

Genitori adottivi o affidatari, perio<strong>di</strong> e durata dei conge<strong>di</strong><br />

nei primi sei anni <strong>di</strong> vita del bambino: senza limiti temporali (art. 50, comma 2)<br />

a) dal settimo all’ottavo anno: 5 giorni l’anno per ciascuno dei genitori o affidatari e per<br />

ciascun figlio; (art. 50, comma 2)<br />

b) se l’affidamento o l’adozione riguarda un bambino tra i sei e i do<strong>di</strong>ci anni (all’atto<br />

dell’adozione o dell’affidamento), il congedo per malattia, <strong>di</strong> cui alla lettera a), può<br />

essere fruito entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia (art. 50, comma 3) alle<br />

con<strong>di</strong>zioni stabilite dalla precedente lett. b) (5 giorni all’anno)<br />

Per il calcolo dei giorni si applica lo stesso principio della malattia del lavoratore: se il periodo<br />

include il sabato e la domenica, tali giorni si sommano, questo non vale per le malattie dei<br />

bimbi oltre il 3^ anno <strong>di</strong> età perché la norma parla <strong>di</strong> 5 giorni lavorativi.<br />

TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE<br />

I primi trenta giorni dei conge<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati nelle precedenti lettere a), fruibili dopo aver<br />

esaurito il congedo <strong>di</strong> maternità, sono retribuiti per intero, (anche se fruiti in parte da un<br />

genitore e in parte dall’altro); i trenta giorni retribuiti spettano per ogni anno <strong>di</strong> vita fino al<br />

terzo anno, anche nel caso <strong>di</strong> genitori adottivi o <strong>di</strong> affidatari.<br />

I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo per malattia del bambino successivi ai primi trenta giorni non<br />

sono retribuiti; non sono retribuiti neanche i conge<strong>di</strong> <strong>di</strong> 5 giorni per anno <strong>di</strong> cui alle<br />

precedenti lettere b.<br />

Gli stessi perio<strong>di</strong>, peraltro, sono computati nell’anzianità <strong>di</strong> servizio e sono coperti da<br />

contribuzione figurativa ai fini del trattamento <strong>di</strong> quiescenza. (INPDAP circolare n. 24 del<br />

29.5.2000, punto 5.2)<br />

Ferie e tre<strong>di</strong>cesima mensilità<br />

I perio<strong>di</strong> (trenta giorni) <strong>di</strong> congedo per malattia del bambino retribuiti al 100% sono utili per la<br />

maturazione delle ferie ed ai fini della tre<strong>di</strong>cesima mensilità (art. 48, comma 1, d.lgs.<br />

151/2001 e art. 5, comma 9, del CCNL del 09.05.2006). Gli ulteriori non sono utili né per le<br />

ferie, né per la tre<strong>di</strong>cesima.<br />

Solo il caso <strong>di</strong> malattia del figlio che <strong>di</strong>a luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle<br />

ferie in go<strong>di</strong>mento da parte dei genitori.<br />

9


SCHEDA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE<br />

(TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO)<br />

La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale o la trasformazione da tempo<br />

pieno a tempo parziale, avviene con contratto <strong>di</strong> lavoro stipulato in forma scritta e con<br />

l’in<strong>di</strong>cazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale<br />

dell’orario <strong>di</strong> lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno e del<br />

relativo trattamento economico.<br />

La durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 30% <strong>di</strong> quella a tempo<br />

pieno.<br />

Il rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale può essere:<br />

orizzontale, con orario normale giornaliero <strong>di</strong> lavoro in misura ridotta rispetto al tempo<br />

pieno e con articolazione della prestazione <strong>di</strong> servizio ridotta nei giorni lavorativi (5 o 6<br />

in relazione all’orario vigente)<br />

Esempio: un <strong>di</strong>pendente effettua 24 ore settimanali anziché 36 con articolazione<br />

dell’orario su sei giorni, effettuando 4 ore giornaliere anziché le 6 previste (rapporto <strong>di</strong><br />

part-time orizzontale pari a 66,67% del tempo pieno)<br />

verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a perio<strong>di</strong><br />

predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della<br />

prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o <strong>di</strong> determinati perio<strong>di</strong><br />

dell’anno, in misura tale da rispettare la me<strong>di</strong>a della durata del lavoro settimanale<br />

10


prevista per il tempo parziale prescelto nell’arco temporale preso in considerazione<br />

(settimana, mese o anno)<br />

Esempio 1: un <strong>di</strong>pendente effettua 30 ore settimanali anziché 36 lavorando 5 giorni<br />

anziché i 6 previsti (rapporto <strong>di</strong> part-time verticale pari a 83,33% del tempo pieno)<br />

Esempio 2: un <strong>di</strong>pendente lavora 36 ore settimanali <strong>di</strong>stribuite su 6 giorni per 10 mesi<br />

all’anno anziché 12 (rapporto <strong>di</strong> part-time verticale anche in questo caso pari a 83,33%<br />

del tempo pieno)<br />

misto, con combinazione delle due modalità suddette, che contempli giornate o perio<strong>di</strong><br />

a tempo pieno alternati a giornate o perio<strong>di</strong> a tempo parziale o <strong>di</strong> non lavoro.<br />

Esempio: un <strong>di</strong>pendente lavora 20 ore settimanali anziché 36 effettuando 4 giorni<br />

anziché i 6 previsti con 1 giorno <strong>di</strong> prestazione a 6 ore ed i restanti 3 a 4 ore (rapporto <strong>di</strong><br />

part-time verticale pari a 66,67 del tempo pieno)<br />

Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della<br />

prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.<br />

Istituti normativi nel tempo parziale orizzontale (tempo indeterminato e determinato)<br />

Ferie e festività soppresse: al lavoratore spetta lo stesso numero <strong>di</strong> giorni previsti per il<br />

tempo pieno;<br />

Altre assenze dal servizio previste da fonti legislative o contrattuali: tali istituti,<br />

compresa la malattia, si applicano al lavoratore per la stessa durata e nella stessa quantità<br />

stabilita per il rapporto a tempo pieno. Ad esempio spettano per intero i 15 giorni <strong>di</strong><br />

permesso per matrimonio ed i <strong>di</strong>ritti connessi alla legislazione <strong>di</strong> tutela della maternità<br />

11


(con l’unica limitazione <strong>di</strong> durata derivante dagli artt. 39, co. 1, e 42, co. 1, del D.Lgs. 151/01<br />

e s.m.i., secondo i quali in caso <strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero inferiore a 6 ore, spetta solo<br />

uno dei riposi previsti da tali <strong>di</strong>sposizioni). Anche il periodo <strong>di</strong> comporto della malattia si<br />

calcola come per i <strong>di</strong>pendenti a tempo pieno, analogamente alle altre tipologie <strong>di</strong> assenza<br />

previste dal CCNL o da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

In tutti questi casi il riproporzionamento alla percentuale <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale si<br />

realizza solo attraverso il ridotto pagamento delle giornate <strong>di</strong> assenza.<br />

Eccezioni: nel rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale <strong>di</strong> tipo orizzontale trova ugualmente<br />

applicazione la regola del riproporzionamento per i seguenti istituti:<br />

permessi stu<strong>di</strong>o (tempo indeterminato) in considerazione della particolare finalizzazione<br />

degli stessi e del fatto che sono computati e fruiti ad ore e che, pertanto, sono strettamente<br />

legati alla durata della giornata lavorativa (quesito ARAN C2.31);<br />

permessi per assistenza <strong>di</strong>sabili (3 giorni al mese) qualora il lavoratore decida <strong>di</strong> fruire <strong>di</strong><br />

tali permessi giornalieri ad ore come contrattualmente previsto, poiché, in caso contrario,<br />

godrebbe <strong>di</strong> un vantaggio ingiustificato (quesito ARAN C2.78)<br />

Esempio: il lavoratore che lavora 3 ore tutti i giorni ha <strong>di</strong>ritto a 3 giorni <strong>di</strong> assenza a tale<br />

titolo o a 9 ore <strong>di</strong> permesso (pari a 3 giornate <strong>di</strong> 3 ore ciascuna);<br />

permessi a favore dei <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong>sabili: se l’orario giornaliero <strong>di</strong> lavoro è inferiore a 6<br />

ore, il <strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto ad una sola ora <strong>di</strong> permesso retribuito anziché due;<br />

permesso per grave infermità se fruito ad ore vale quanto specificato per il rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato;<br />

permessi brevi non spettano se l’orario <strong>di</strong> lavoro non è costituito da almeno quattro ore<br />

giornaliere. Gli stessi rientrano nella sfera <strong>di</strong> applicazione del generale principio <strong>di</strong><br />

proporzionalità.<br />

Nel part-time orizzontale trova pertanto applicazione la regola generale del<br />

riproporzionamento per tutti quei permessi fruibili ad ore, salvo che per la natura dello<br />

stesso istituto o perché <strong>di</strong>versamente stabilito sia conce<strong>di</strong>bile per intero.<br />

Istituti normativi nel tempo parziale verticale (tempo indeterminato e determinato)<br />

Nel part-time verticale devono essere riproporzionati sia i permessi previsti in giorni sia i<br />

permessi previsti in ore.<br />

12


I permessi previsti in giorni spettano in proporzione alle giornate <strong>di</strong> lavoro prestate, i<br />

permessi previsti in ore spettano in proporzione alla percentuale oraria del part-time<br />

scelto.<br />

La regola del riproporzionamento non trova applicazione nel caso <strong>di</strong> permessi a giorni per<br />

i quali manca una quantificazione complessiva annua, come nei permessi per lutto che<br />

spettano nella misura unica <strong>di</strong> tre giorni per ciascun evento luttuoso; la stessa regola trova<br />

invece applicazione nel caso dei permessi per motivi personali dato che in questo caso ci si<br />

trova in presenza <strong>di</strong> una precisa misura annuale <strong>di</strong> giorni consentita (tre giorni).<br />

Si riportano <strong>di</strong> seguito i principali istituti:<br />

ferie e festività soppresse: al lavoratore spetta un numero <strong>di</strong> giorni proporzionato alle<br />

giornate <strong>di</strong> lavoro prestate nell’anno, confrontate con le or<strong>di</strong>narie giornate d’obbligo<br />

previste nel rapporto a tempo pieno;<br />

altre assenze dal servizio previste da fonti legislative o contrattuali: lo stesso criterio <strong>di</strong><br />

proporzionalità vale, per espressa previsione contrattuale, anche per tutte le altre ipotesi <strong>di</strong><br />

assenza dal lavoro, previste dalla legge o dal CCNL, qualora gli stessi non stabiliscano<br />

<strong>di</strong>versamente, fatte salve le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

congedo <strong>di</strong> maternità/paternità (compreso quello anticipato <strong>di</strong> cui all’art. 17 del D.Lgs.<br />

151/01): è riconosciuto per intero e viene retribuito anche per la parte che dovesse ricadere<br />

nel periodo non lavorativo, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. citato; il relativo trattamento<br />

economico, spettante per l’intero periodo, è commisurato alla durata prevista per la<br />

prestazione giornaliera;<br />

13


permesso per matrimonio, congedo parentale e permessi per maternità: spettano per intero<br />

solo per i perio<strong>di</strong> coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo<br />

trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.<br />

Esempio 1: nel caso <strong>di</strong> rapporto a tempo parziale verticale al 50% su base annua con<br />

prestazione lavorativa concentrata in sei mesi, ove il <strong>di</strong>pendente si avvalga del permesso<br />

matrimoniale nell’ambito del periodo semestrale lavorativo potrà fruire per intero dei<br />

quin<strong>di</strong>ci giorni previsti;<br />

Esempio 2: nel caso <strong>di</strong> rapporto a tempo parziale verticale al 50% su base settimanale con<br />

prestazione lavorativa articolata su tre giorni al posto <strong>di</strong> sei, il <strong>di</strong>pendente fruirà dell’intero<br />

periodo <strong>di</strong> 15 giorni, ma concretamente beneficerà solo dei giorni <strong>di</strong> tale periodo<br />

coincidenti con quelli in cui era prevista la prestazione lavorativa e solo per questi gli verrà<br />

corrisposta la retribuzione;<br />

Analogo criterio trova applicazione anche per i conge<strong>di</strong> parentali ed i permessi per<br />

maternità (malattia bambino).<br />

Esempio 3: in presenza <strong>di</strong> articolazioni orarie analoghe a quelle esemplificate per il<br />

permesso per matrimonio, qualora il <strong>di</strong>pendente chieda <strong>di</strong> fruire <strong>di</strong> un periodo<br />

continuativo <strong>di</strong> trenta giorni <strong>di</strong> congedo parentale, il computo dovrà essere effettuato negli<br />

14


stessi termini degli esempi sopra riportati. Quin<strong>di</strong> il <strong>di</strong>pendente fruirà dell’intero periodo<br />

continuativo <strong>di</strong> trenta giorni, ma saranno retribuiti solo quelli in cui era tenuto alla<br />

prestazione lavorativa. Nella prassi applicativa, tuttavia, il <strong>di</strong>pendente, per evitare il<br />

computo dei giorni non lavorativi, sicuramente non favorevole, generalmente preferisce<br />

avvalersi della possibilità <strong>di</strong> fruire del congedo parentale in via frazionata, con ripresa<br />

dell’attività lavorativa fra un periodo e l’altro.<br />

malattia: nel part-time verticale le assenze per malattia si riducono in proporzione al<br />

numero <strong>di</strong> giornate prestate nell’anno. Al fine <strong>di</strong> stabilire il trattamento giuri<strong>di</strong>co-<br />

economico spettante al lavoratore è necessario pertanto, in base a tale criterio,<br />

riproporzionare:<br />

il periodo massimo <strong>di</strong> conservazione del posto;<br />

l’arco temporale <strong>di</strong> riferimento all’interno del quale sommare tutte le assenze per<br />

malattia effettuate dal lavoratore (nel tempo indeterminato e pieno sono i tre anni<br />

precedenti l’ultimo episo<strong>di</strong>o morboso)<br />

i perio<strong>di</strong> a retribuzione intera e ridotta<br />

Esempio: nel caso <strong>di</strong> un lavoratore a tempo indeterminato con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo<br />

parziale verticale che presta la sua attività lavorativa tre giorni su cinque alla settimana,<br />

avremo i seguenti riproporzionamenti:<br />

periodo massimo <strong>di</strong> conservazione del posto: 18 mesi (540 gg.) x 3/5 = 324 gg.<br />

arco temporale <strong>di</strong> riferimento: 36 mesi x 3/5 = 648 gg.<br />

15


periodo a retribuzione intera: 270 gg. x 3/5 = 162 gg.<br />

periodo a retribuzione al 90%: 90 gg. x 3/5 = 54 gg.<br />

periodo a retribuzione al 50%: 180 gg. x 3/5 = 108 gg.<br />

In conseguenza dei riproporzionamenti operati, ai fini <strong>di</strong> stabilire se il <strong>di</strong>pendente, in<br />

occasione <strong>di</strong> un evento morboso, abbia superato o meno il periodo <strong>di</strong> comporto ( per il<br />

quale non rilevano eventuali perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> aspettativa) e a quale trattamento economico abbia<br />

<strong>di</strong>ritto per l’assenza, si computano solo i giorni <strong>di</strong> malattia coincidenti con quelli nei quali<br />

è tenuto a rendere la sua prestazione.<br />

Nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio il<br />

lunedì), il lavoratore si assenti <strong>di</strong> nuovo per malattia, nel computo del periodo <strong>di</strong> comporto<br />

si deve tenere conto anche dei giorni del sabato e della domenica, in virtù della<br />

presunzione <strong>di</strong> continuità dell’evento, salvo prova contraria che è onere del lavoratore<br />

stesso fornire.<br />

Per stabilire il trattamento economico spettante al <strong>di</strong>pendente in occasione <strong>di</strong> una malattia<br />

occorre pertanto sommare tutte le assenze a tale titolo intervenute nel periodo precedente<br />

(riproporzionato come sopra illustrato), aggiungendo quelle relative all’ultimo episo<strong>di</strong>o<br />

morboso.<br />

16


Nel conteggio a ritroso dei giorni <strong>di</strong> assenza potranno essere interessati anche perio<strong>di</strong> nei<br />

quali il lavoratore era a tempo pieno, fatto che non ha alcun rilievo in quanto il<br />

superamento del periodo <strong>di</strong> comporto va accertato <strong>di</strong> volta in volta in base all’attuale<br />

configurazione del rapporto.<br />

Istituti normativi nel tempo parziale misto (tempo indeterminato e determinato)<br />

Nel rapporto a tempo parziale misto, trovano applicazione entrambe le forme <strong>di</strong><br />

riproporzionamento previste, sia quella per il tempo parziale verticale che quella per il tipo<br />

orizzontale.<br />

Ad esempio, ai fini della quantificazione dei giorni <strong>di</strong> ferie spettanti, in considerazione <strong>di</strong><br />

un’articolazione dell’orario su 4 giorni rispetto ai 5 previsti, troverà applicazione la stessa<br />

regola del tempo parziale verticale; per ciò che attiene al trattamento economico, troverà<br />

applicazione invece il riproporzionamento previsto per il tempo parziale orizzontale, nel<br />

senso che lo stesso sarà commisurato alla durata della prestazione giornaliera.<br />

Si rinvia a quanto descritto per le tipologie <strong>di</strong> part-time orizzontale e verticale.<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

17


Art. 19 – comma 6 – del CCNLdel 6/7/95 e s.m.i.<br />

Artt. 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000<br />

D.Lgs. 61/2000 e s.m.i<br />

L. n. 30/2003<br />

L. n. 247/2007<br />

D.L. 112/2008<br />

Quesiti ARAN citati<br />

ADEMPIMENTI<br />

Il sistema informatico deve provvedere agli adempimenti descritti per il tempo<br />

indeterminato e determinato con riferimento ai vari istituti, tenuto conto del rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro a prestazione ridotta.<br />

18


SCHEDA TEMPO DETERMINATO<br />

DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

FERIE<br />

Le ferie del personale a tempo determinato maturano in proporzione al servizio<br />

prestato.<br />

Il numero <strong>di</strong> giorni <strong>di</strong> ferie spettanti sono determinati con riferimento al periodo<br />

massimo attribuibile nel corso dell’anno solare al personale neo assunto a tempo<br />

indeterminato.<br />

Tale periodo è fissato, a seconda che la prestazione sia articolata su sei o su cinque<br />

giorni lavorativi, in 30 o 26 giorni annuali, comprensivi delle due giornate previste<br />

dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 937/77.<br />

Anche ai <strong>di</strong>pendenti a tempo determinato sono altresì attribuite, in proporzione al<br />

servizio prestato, le quattro giornate <strong>di</strong> riposo <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della<br />

citata L. 937/77.<br />

19


La frazione <strong>di</strong> mese superiore a quin<strong>di</strong>ci giorni è considerata, ai fini del conteggio dei<br />

giorni <strong>di</strong> ferie spettanti, come mese intero.<br />

Il periodo complessivo <strong>di</strong> ferie è ridotto in alcuni casi d’assenza dal servizio previsti da<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o contrattuali (congedo parentale per maternità al 30% o senza<br />

retribuzione, congedo per malattia del bambino senza retribuzione, permessi non<br />

retribuiti, assenze ingiustificate, ecc.).<br />

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si<br />

siano protratte per più <strong>di</strong> tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Le<br />

stesse sono altresì interrotte dalla malattia del bambino che abbia dato luogo a ricovero<br />

ospedaliero. In entrambi i casi il <strong>di</strong>pendente deve darne tempestiva informazione al<br />

Servizio d’appartenenza.<br />

Le ferie sono fruite in perio<strong>di</strong> compatibili con le oggettive esigenze <strong>di</strong> servizio, con le<br />

stesse modalità previste per i lavoratori <strong>di</strong> ruolo, tenuto conto della peculiarità del<br />

rapporto a termine. Al personale che opera nelle scuole d’infanzia comunali parte delle<br />

ferie spettanti sono assegnate d’ufficio in corrispondenza delle interruzioni delle<br />

attività scolastiche (Natale, Pasqua, ecc.).<br />

20


All'atto <strong>di</strong> cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano<br />

state fruite per esigenze <strong>di</strong> servizio (adeguatamente motivate dal Dirigente Responsabile ),<br />

si procede al pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.<br />

La monetizzazione delle ferie ricorre altresì nei casi specificamente previsti dal C.C.N.L e<br />

quando il mancato go<strong>di</strong>mento non è in alcun modo imputabile alla volontà del <strong>di</strong>pendente<br />

ma ad eventi oggettivi <strong>di</strong> carattere impe<strong>di</strong>tivo (infortunio sul lavoro, congedo obbligatorio,<br />

ecc.).<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

Art. 18 CCNL 6/7/1995 e s.m.i. e normativa complementare.<br />

Art. 7 CCNL del 14/9/2000<br />

Circolare n. 7 del 9/2/2001 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ferrara</strong>, reperibile sul sito istituzionale<br />

dell’Ente<br />

ADEMPIMENTI<br />

Il sistema informatico deve pre<strong>di</strong>sporre per ciascun <strong>di</strong>pendente un numeratore<br />

contenente le ferie che sono allo stesso assegnate al momento dell’assunzione, tenuto<br />

conto della durata del rapporto <strong>di</strong> lavoro e delle in<strong>di</strong>cazioni sopra fornite.<br />

Tale numeratore deve consentire <strong>di</strong> monitorare costantemente il numero <strong>di</strong> ferie residue<br />

<strong>di</strong> ogni lavoratore, ai fini del go<strong>di</strong>mento dei giorni spettanti, nei termini previsti dalla<br />

normativa contrattuale evidenziata.<br />

Il sistema dovrà assicurare il ricalcolo automatico delle ferie al ricorrere <strong>di</strong> eventi che<br />

obblighino al loro riproporzionamento (congedo parentale al 30%, <strong>di</strong>missioni, ecc.) e<br />

fornire le informazioni relative ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fruizione ed al totale dei giorni effettuati in<br />

un determinato arco temporale.<br />

21


DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

PERMESSI RETRIBUITI<br />

I permessi retribuiti fruibili dal personale con contratto a termine sono i seguenti.<br />

Permesso per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente<br />

separato, o <strong>di</strong> un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o <strong>di</strong> un<br />

soggetto componente la propria famiglia anagrafica: spetta nella misura <strong>di</strong> tre giorni<br />

complessivi all’anno.<br />

Lo stesso può essere fruito, in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dal<br />

decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità <strong>di</strong><br />

provvedere a conseguenti interventi terapeutici.<br />

Nei giorni <strong>di</strong> permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.<br />

In alternativa alla fruizione dell’istituto a giorni, il <strong>di</strong>pendente può concordare con il<br />

responsabile della struttura d’appartenenza una riduzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro,<br />

complessivamente non inferiore ai giorni <strong>di</strong> permesso che vengono sostituiti.<br />

Tale riduzione oraria deve avere inizio entro lo stesso termine <strong>di</strong> sette giorni previsto<br />

per la fruizione del permesso nella modalità a giorni, ma a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> questa, può<br />

estendersi oltre detto periodo.<br />

L’interessato deve comunicare previamente al struttura d’appartenenza la propria<br />

intenzione <strong>di</strong> fruire del permesso medesimo, l’evento che ne dà titolo, i giorni nei<br />

quali esso sarà utilizzato e quelli eventualmente già goduti nel corso dello stesso<br />

anno, anche presso altro datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

22


Il <strong>di</strong>pendente che abbia usufruito del permesso per grave infermità deve presentare<br />

alla stessa struttura, entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro, idonea<br />

documentazione del me<strong>di</strong>co specialista dell’AUSL competente, o del me<strong>di</strong>co <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>cina generale o del pe<strong>di</strong>atra <strong>di</strong> libera scelta o della struttura sanitaria nel caso <strong>di</strong><br />

ricovero o intervento chirurgico.<br />

Se il permesso è stato fruito per decesso, il collaboratore è tenuto a documentare<br />

l’evento, entro lo stesso termine, con relativa autocertificazione.<br />

La richiesta del <strong>di</strong>pendente e la relativa documentazione giustificativa devono<br />

quin<strong>di</strong> essere trasmesse a cura della struttura interessata al Servizio Personale.<br />

Permesso esame: i lavoratori studenti a tempo determinato hanno <strong>di</strong>ritto a fruire <strong>di</strong><br />

permessi retribuiti giornalieri, limitatamente ai giorni in cui devono sostenere prove<br />

d’esame. Tali permessi spettano ai lavoratori studenti universitari e a quelli iscritti e<br />

frequentanti corsi regolari <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in scuole <strong>di</strong> istruzione primaria, secondaria e <strong>di</strong><br />

qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o<br />

comunque abilitate al rilascio <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o legali. I <strong>di</strong>pendenti interessati<br />

devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile della struttura <strong>di</strong><br />

appartenenza ed al rientro in servizio devono presentare idonea certificazione<br />

attestante la partecipazione all’esame, nonché il corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> cui lo stesso si<br />

riferisce e la scuola o università frequentata.<br />

Al personale a tempo determinato non spettano invece i permessi per motivi <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o (150 ore), né quelli per partecipare a concorsi od esami <strong>di</strong> cui all’art. 19 -<br />

comma 1 – del CCNL del 6.7.95.<br />

23


Altri permessi previsti da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per i lavoratori <strong>di</strong>pendenti:<br />

permesso per matrimonio, permessi brevi, permessi previsti dalla L. 104/92 e s.m.i.,<br />

permessi per controlli prenatali, permessi per assemblea sindacale, permessi<br />

sindacali, permessi per l’espletamento <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> pubblico ministero, permessi<br />

per l’espletamento della funzione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce popolare, permessi per espletamento <strong>di</strong><br />

cariche elettive e <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> Amministratore Enti Locali, permessi per comparire<br />

in giu<strong>di</strong>zio, permessi per attività <strong>di</strong> protezione civile, permessi per donazione<br />

sangue e <strong>di</strong> midollo osseo. Per tali permessi si rimanda alla <strong>di</strong>sciplina riferita per il<br />

tempo indeterminato, in quanto applicabile, compatibilmente con la natura del<br />

contratto a termine.<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

Art. 7 CCNL 14/9/2000 che regolamenta gli istituti del personale a tempo determinato,<br />

richiamando quelli del personale a tempo indeterminato, per quanto non ivi specificato.<br />

Art. 10 – comma 2 – della L. 300/70<br />

Circolare n. 7 del 9/2/2001 e nota n. 4075 del 24/3/2003 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ferrara</strong>, reperibili<br />

sul sito istituzionale dell’Ente<br />

ADEMPIMENTI<br />

Il sistema informatico deve pre<strong>di</strong>sporre per ciascun <strong>di</strong>pendente e per ciascuna tipologia<br />

<strong>di</strong> permesso un apposito numeratore contenente il numero <strong>di</strong> giorni o ore spettanti,<br />

tenuto conto della durata del rapporto <strong>di</strong> lavoro e delle in<strong>di</strong>cazioni sopra fornite.<br />

Tale numeratore deve consentire <strong>di</strong> monitorare costantemente il numero <strong>di</strong> giornate/ore<br />

residue per ciascuna tipologia <strong>di</strong> permesso relativamente a ogni lavoratore.<br />

Il sistema dovrà assicurare il ricalcolo automatico delle giornate/ore residue dei<br />

permessi al ricorrere <strong>di</strong> eventi che obblighino al loro riproporzionamento e fornire le<br />

informazioni relative ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fruizione ed al totale dei giorni effettuati in un<br />

determinato arco temporale.<br />

24


DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

1) PERMESSI NON RETRIBUITI<br />

Al personale assunto a tempo determinato possono essere concessi permessi non<br />

retribuiti per motivate esigenze sino ad un massimo <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni.<br />

Il <strong>di</strong>rigente responsabile della struttura <strong>di</strong> assegnazione del collaboratore interessato, su<br />

domanda dello stesso, provvede alla valutazione ed alla concessione o eventuale<br />

<strong>di</strong>niego motivato del permesso non retribuito.<br />

2) ALTRI PERMESSI NON RETRIBUITI<br />

I <strong>di</strong>pendenti a tempo determinato possono fruire altresì dei seguenti permessi non<br />

retribuiti previsti da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge: permessi sindacali, permessi per<br />

l’espletamento <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce onorario o vice procuratore onorario, permessi per<br />

espletamento <strong>di</strong> cariche elettive, permessi per l’assistenza ai <strong>di</strong>sabili gravi. Per tali<br />

permessi si rimanda alla <strong>di</strong>sciplina riferita per il tempo indeterminato, in quanto<br />

applicabile, compatibilmente con la natura del contratto a termine.<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

25


Art. 7 CCNL 14/9/2000 che regolamenta gli istituti del personale a tempo determinato,<br />

richiamando quelli del personale a tempo indeterminato, per quanto non ivi specificato.<br />

In particolare l’istituto <strong>di</strong> cui al punto 1) è regolamentato dal 10° comma lett. c).<br />

Circolare n. 7 del 9/2/2001 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ferrara</strong>, reperibile sul sito istituzionale<br />

dell’Ente<br />

ADEMPIMENTI<br />

Il sistema informatico deve pre<strong>di</strong>sporre per ciascun <strong>di</strong>pendente e per ciascuna tipologia<br />

<strong>di</strong> permesso un apposito numeratore contenente il numero <strong>di</strong> giorni o ore spettanti,<br />

tenuto conto della durata del rapporto <strong>di</strong> lavoro e delle in<strong>di</strong>cazioni sopra fornite.<br />

Tale numeratore deve consentire <strong>di</strong> monitorare costantemente il numero <strong>di</strong> giornate/ore<br />

residue per ciascuna tipologia <strong>di</strong> permesso relativamente a ogni lavoratore.<br />

Il sistema dovrà assicurare il ricalcolo automatico delle giornate/ore residue dei<br />

permessi al ricorrere <strong>di</strong> eventi che obblighino al loro riproporzionamento e fornire le<br />

informazioni relative ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fruizione ed al totale dei giorni effettuati in un<br />

determinato arco temporale.<br />

DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

ASSENZE PER MALATTIA<br />

In caso <strong>di</strong> assenza per malattia del <strong>di</strong>pendente a tempo determinato, si applica la<br />

seguente regolamentazione:<br />

Periodo <strong>di</strong> conservazione del posto:<br />

26


Il periodo massimo <strong>di</strong> conservazione del posto coincide con la durata del contratto<br />

in<strong>di</strong>viduale e, comunque, non può superare i limiti previsti per il personale a tempo<br />

indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 del CCNL del 06.07.95 e s.m.i. (vale a <strong>di</strong>re <strong>di</strong>ciotto<br />

mesi più eventuali ulteriori <strong>di</strong>ciotto mesi).<br />

Esempio: un <strong>di</strong>pendente assunto a tempo determinato per sei mesi avrà <strong>di</strong>ritto, al<br />

massimo, alla conservazione del posto per sei mesi, ma se egli si ammala dopo quattro<br />

mesi dall’inizio del rapporto, avrà <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto solo per i restanti<br />

due.<br />

Determinazione del periodo massimo retribuibile:<br />

Il periodo <strong>di</strong> attività lavorativa prestato dal collaboratore a tempo determinato presso<br />

l’Amministrazione nei do<strong>di</strong>ci mesi imme<strong>di</strong>atamente precedenti l’insorgenza dell’evento<br />

morboso coincide con quello massimo retribuibile.<br />

Per quantificare tale periodo bisogna sommare anche il servizio precedente l’inizio<br />

della malattia relativo al rapporto in corso.<br />

Se nel corso <strong>di</strong> un rapporto a termine si succedono, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tempo, vari episo<strong>di</strong><br />

morbosi, in occasione <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi, occorre procedere alla rideterminazione del<br />

periodo massimo retribuibile, che varia quin<strong>di</strong> nel corso del rapporto.<br />

27


Esempio: se il <strong>di</strong>pendente si ammala il 15 novembre 2011, bisogna verificare per quanti<br />

giorni ha lavorato dal 15 novembre 2010 al 14 novembre 2011.<br />

Trattamento economico spettante<br />

Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell’ambito<br />

del periodo massimo retribuibile si applicano i criteri <strong>di</strong> proporzionalità fissati dal<br />

comma 7 dell’art. 21 del CCNL del 06.07.95 e s.m.i., vali<strong>di</strong> per il personale a tempo<br />

indeterminato, secondo i quali la metà del periodo massimo retribuibile è retribuita per<br />

intero, 1/6 al 90% ed 1/3 al 50%.<br />

Esempio: un <strong>di</strong>pendente, nei do<strong>di</strong>ci mesi precedenti la nuova malattia, ha lavorato per<br />

sei mesi (180 giorni) e si assenta per 120 giorni.<br />

In questo caso, il periodo massimo retribuibile sarà <strong>di</strong> 180 giorni <strong>di</strong> cui 90 potranno<br />

essere pagati al 100%, 30 al 90% e 60 al 50%. L’assenza <strong>di</strong> 120 giorni del <strong>di</strong>pendente sarà<br />

dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni ed al 90% per i restanti 30 giorni.<br />

Per i giorni <strong>di</strong> assenza per malattia che, all’interno dell’arco temporale <strong>di</strong> conservazione<br />

del posto, si collocano oltre il periodo massimo retribuibile, non spetta alcun<br />

28


trattamento economico. Quin<strong>di</strong> se nell’esempio precedente l’assenza fosse stata <strong>di</strong> 190<br />

giorni, 90 sarebbero stati retribuiti al 100%, 30 al 90%, 60 al 50% e 10 sarebbero stati<br />

senza retribuzione.<br />

Nessun trattamento economico <strong>di</strong> malattia può essere comunque corrisposto dopo la<br />

scadenza del contratto a termine.<br />

Per stabilire quale sia nell’ambito del periodo massimo retribuibile il trattamento<br />

economico spettante per l’ultimo episo<strong>di</strong>o morboso, si devono sommare all’ultima<br />

assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza <strong>di</strong> rapporto).<br />

Casi particolari:<br />

Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese<br />

Qualora il periodo massimo retribuibile sia inferiore a quattro mesi ma superiore a un<br />

mese, due mesi devono essere comunque retribuiti per intero. Pertanto i criteri <strong>di</strong><br />

proporzionalità sopra illustrati devono essere adeguatamente corretti.<br />

Tale <strong>di</strong>sposizione, infatti, comporta un incremento della percentuale del periodo<br />

retribuibile al 100% per cui occorre ridurre proporzionalmente i perio<strong>di</strong> retribuibili<br />

rispettivamente al 90% ed al 50%.<br />

29


Esempio: un <strong>di</strong>pendente ha lavorato solo tre mesi nei do<strong>di</strong>ci mesi precedenti l’evento<br />

morboso. Lo stesso avrà <strong>di</strong>ritto, ai sensi della norma citata, ad un periodo massimo<br />

retribuibile <strong>di</strong> 90 giorni <strong>di</strong> cui sessanta da retribuire al 100%, <strong>di</strong>eci al 90% e venti al 50%.<br />

Poiché è stato incrementato <strong>di</strong> un terzo il periodo retribuibile al 100% per passare dai<br />

normali 45 giorni ai 60, occorre ridurre proporzionalmente <strong>di</strong> un terzo i perio<strong>di</strong><br />

retribuibili al 90% e al 50%.<br />

Periodo massimo retribuibile garantito<br />

Il lavoratore a tempo determinato che nei do<strong>di</strong>ci mesi antecedenti la malattia non possa<br />

far valere perio<strong>di</strong> lavorativi superiori al mese, ha comunque <strong>di</strong>ritto ad un periodo<br />

massimo retribuibile <strong>di</strong> trenta giorni per il quale gli spetta l’intero trattamento<br />

economico (100%).<br />

In tale caso se il <strong>di</strong>pendente si ammala per quaranta giorni, i primi trenta giorni <strong>di</strong><br />

assenza sono pagati al 100% e gli ulteriori <strong>di</strong>eci sono senza retribuzione.<br />

Disciplina relativa alle assenze per malattia<br />

Per quanto riguarda la trattenuta <strong>di</strong> cui all’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella L. n.<br />

133/08, le modalità <strong>di</strong> comunicazione della malattia, le assenze per terapia salvavita, le<br />

30


visite <strong>di</strong> controllo domiciliare e relative fasce orarie si applicano le stesse <strong>di</strong>sposizioni<br />

ampiamente descritte per il tempo indeterminato a cui si rimanda.<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

Art. 7 CCNL 14/9/2000 che regolamenta gli istituti del personale a tempo determinato,<br />

richiamando quelli del personale a tempo indeterminato, per quanto non ivi specificato.<br />

Per questo caso specifico vedasi il comma 10, lett. b) dell’art. 7 sopra richiamato.<br />

Art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito con mo<strong>di</strong>ficazione nella L. n. 638/1983<br />

Art. 21 CCNL del 6/7/95 e s.m.i.<br />

ADEMPIMENTI<br />

Il sistema informatico deve:<br />

– pre<strong>di</strong>sporre i numeratori per il conteggio per ciascun <strong>di</strong>pendente dei giorni <strong>di</strong><br />

assenza per malattia e del relativo trattamento economico, tenuto conto dei perio<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> comporto sopra riportati;<br />

– acquisire in automatico i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> assenza per malattia dalla banca dati dell’INPS<br />

(certificati telematici)<br />

– segnalare il superamento dei 60 gg <strong>di</strong> assenza continuativi per malattia, per la<br />

pre<strong>di</strong>sposizione della visita che verifichi l’idoneità alla mansione del lavoratore, per<br />

la cui <strong>di</strong>sciplina si rinvia alla descrizione effettuata per il tempo indeterminato<br />

– consentire la gestione dell’informazione relativa all’effettuazione delle visite fiscali,<br />

dalle quali derivano le conseguenze economiche descritte per il tempo<br />

indeterminato<br />

Si richiama l’attenzione al rispetto della normativa in materia <strong>di</strong> privacy nella tenuta e<br />

conservazione delle certificazioni e documenti costituenti titolo per l’effettuazione delle<br />

assenze <strong>di</strong> cui trattasi.<br />

31


DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO<br />

Ai <strong>di</strong>pendenti a tempo determinato si applica la stessa <strong>di</strong>sciplina ampiamente descritta per<br />

il tempo indeterminato a cui si rinvia, compatibilmente con la natura del contratto a<br />

termine.<br />

DESCRIZIONE<br />

TIPOLOGIA DI ASSENZA<br />

ASPETTATIVE E CONGEDI<br />

Aspettative per cariche pubbliche elettive<br />

Assenze per servizio militare o per richiamo alle armi<br />

Aspettative sindacali<br />

Conge<strong>di</strong> per gravi motivi familiari<br />

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Conge<strong>di</strong> per assistenza a soggetti con han<strong>di</strong>cap grave<br />

Conge<strong>di</strong> per la cura degli invali<strong>di</strong><br />

Conge<strong>di</strong> dei genitori<br />

Ai <strong>di</strong>pendenti a tempo determinato si applica la stessa <strong>di</strong>sciplina ampiamente descritta<br />

per il tempo indeterminato a cui si rinvia, compatibilmente con la natura del contratto a<br />

termine.<br />

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