10.06.2013 Views

1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MORONI Daniele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti<br />

generiche, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al solo reato sub<br />

D), considerate tutte equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati, lo condannava:<br />

per il reato sub D) alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione;<br />

per il reato sub A) alla pena di anni 2 di reclusione;<br />

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione;<br />

e così complessivamente alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;<br />

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica<br />

Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;<br />

dichiarava<br />

SALERNO Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui<br />

all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate<br />

aggravanti, lo condannava:<br />

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;<br />

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;<br />

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;<br />

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;<br />

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;<br />

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica<br />

Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;<br />

dichiarava<br />

CAFUERI Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui<br />

all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate<br />

aggravanti, lo condannava:<br />

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;<br />

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;<br />

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;<br />

e cosi complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;<br />

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;<br />

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica<br />

Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p..<br />

Visto il D. Lgs n. 231/2001<br />

applicava<br />

ex art. 25 septies, 1° comma, alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., corrente<br />

in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore:<br />

1) la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 (ex articoli 9, 10 e <strong>12</strong> comma 2° lettera a);<br />

2) la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi<br />

pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 comma 2° lettera a);<br />

3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6, ex<br />

articolo 9 comma 2° lettera e);<br />

4) la confisca della somma di € 800.000,00 ex articolo 19.<br />

Disponeva<br />

ex art. 18 e con le modalità di cui al 3° comma, la pubblicazione, per estratto e per una volta, della<br />

presente sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA<br />

SERA" e "LA REPUBBLICA"; nonché l'affissione, per estratto, nel Comune di TERNI.<br />

Visto l'art. 535 c.p.p.<br />

condannava<br />

gli imputati e la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale<br />

rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali.<br />

<strong>12</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!