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1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

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all’azienda (questa volta riservati) che sono i Verbali degli interventi effettuati dalla Squadra di<br />

Emergenza in occasione di precedenti incendi, documenti che appaiono chiaramente indicativi delle<br />

raccomandazioni rigidamente autarchiche che la dirigenza aveva impartito ai propri dipendenti in<br />

caso di insorgenza di incendi.<br />

Solo tenendo conto anche di questi ultimi documenti sarà possibile cogliere se, fra le cause degli<br />

eventi di quella notte, vi siano state manovre tenute dagli operai additate dalle Difese come<br />

erronee, abnormi, imprevedibili.<br />

Per inciso va però subito chiarito che l’attenzione che la Corte rivolgerà alle specifiche cause<br />

dell’incendio non significa affatto che essa non si sia interessata pure alle circostanze riguardanti<br />

le condizioni della Linea 5 anche in sezioni diverse da quello teatro dell'incendio, ovvero alle<br />

condizioni di altre linee di produzione (in particolare la linea 4) o dell’intero stabilimento,<br />

circostanze che rimangono invece potenzialmente emblematiche dell’atteggiamento soggettivo<br />

tenuto dagli imputati relativamente alla pericolosità generale delle linee 14 .<br />

***<br />

Si può anticipare che anche quest’inversione metodologica di argomenti rispetto alla sentenza di<br />

primo grado non comporterà alcuna diversa conclusione di questa Corte in tema di attribuibilità del<br />

complesso causale degli avvenimenti agli imputati.<br />

All’esito dell’analisi si individuerà infatti una sola manovra erronea tenuta quella notte da parte<br />

degli operai, ma anch’essa risulterà affatto abnorme ed imprevedibile, ma anzi pesantemente<br />

indotta dalle condizioni di assoluto e generalizzato degrado, in questo caso manutentivo, in cui era<br />

piombato lo stabilimento di Torino dopo l’annuncio ufficiale, nel luglio 2007, della sua prossima<br />

chiusura.<br />

TERZA PREMESSA<br />

L’AMPIEZZA DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO E<br />

L’ETEROGENEITA’ DELLE PROVE<br />

Ma il processo non si ferma alle fonti probatorie che si sono fin qui anticipate.<br />

Come si intuisce dalla costruzione dei capi di imputazione, la Procura della Repubblica di Torino ha<br />

riversato nel processo il frutto di una vastissima attività d’indagine che è andata a scandagliare<br />

episodi precedenti, situazioni che si svolgevano collateralmente alla vita produttiva del sito di<br />

Torino, fatti che sono avvenuti anche successivamente all’incendio del 6.<strong>12</strong>.07. Le fonti probatorie<br />

ricercate per far luce su questi temi di prova sono state anch’esse diversissime: si sono acquisiti<br />

documenti tecnici relativi agli impianti, corrispondenze che negli anni avevano intrattenuto fra di<br />

14<br />

La relazione tecnica della P.C. Medicina Democratica mette in evidenza (in colore rosso nella planimetria n.5 di<br />

Fasc. 1 in Fald. 18/D) le zone a rischio di incendio lungo tutta la linea (per la compresenza di tre fattori tipici di rischio<br />

combustibile [olio o carta], comburente [ossigeno dell’atmosfera], fonti di innesco [scintille, surriscaldamento metalli]<br />

costituenti il cd. triangolo di fuoco). La stessa relazione evidenzia che tale triangolo di fuoco presiedeva a ciascuna<br />

delle 36 lavorazioni che gli operai dovevano effettuare lungo la linea.<br />

30

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